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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40920/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione. Il ricorrente deduceva: (i) violazione delle norme processuali e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fermo, in assenza del difensore, non verbalizzate ma annotate e utilizzate per rinvenire armi, fondamentali per l'attribuzione della responsabilità per ricettazione; (ii) vizio di motivazione e errato diniego delle circostanze attenuanti generiche; (iii) con motivo aggiunto, intervenuta prescrizione del reato (estinzione il 29/05/2021) tenuto conto delle sospensioni subite nel primo grado (complessivi 4 mesi e 27 giorni), con conseguente decorso del termine anche dopo la pronuncia di appello; in subordine, richiesta riconoscimento attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo non manifestamente infondato e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le dichiarazioni non spontanee, rese nell'immediatezza e non verbalizzate in assenza del difensore, non sono utilizzabili come prova diretta dell'incriminazione (art. 350, comma 6 c.p.p.), benché siano utilizzabili gli esiti dell'attività investigativa sviluppata dalla polizia sulla base di tali indicazioni, mediante testimonianza degli operanti. Tuttavia, non essendo il ricorso manifestamente infondato, il decorso del tempo successivo alla sentenza impugnata è computabile ai fini della prescrizione. Considerati i periodi di sospensione (4 mesi e 27 giorni) e le regole di computo, la Corte ha dichiarato estinto il reato per prescrizione intervenuta il 29/05/2021 e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p., non essendo emerse cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto; invocata per censurare violazioni processuali sulle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il diritto all'assistenza del difensore; la sua violazione incide sulla utilizzabilità delle dichiarazioni dell'indagato.

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Contiene gli avvisi a tutela dell'autoincriminazione; la loro omissione è rilevante ai fini dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza difensore.

  • art. 350, comma 5 cod. proc. pen.

    Consente di assumere dall'indagato, sul luogo o nell'immediatezza, notizie e indicazioni utili per l'immediata prosecuzione delle indagini, anche in assenza del difensore.

  • art. 350, comma 6 cod. proc. pen.

    Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione

    Le dichiarazioni non spontanee e non verbalizzate dell'indagato, rese nell'immediatezza e senza difensore, non possono essere documentate né utilizzate come prova; ne consegue che la mera annotazione non sostituisce il verbale e non rende utilizzabile la dichiarazione come prova diretta.

  • art. 62 cod. proc. pen.

    Regola le testimonianze: è vietata la testimonianza sulle dichiarazioni vietate dall'art. 350 (comma 6); tuttavia la testimonianza degli operatori può riferire l'esito delle indagini svolte in base alle indicazioni ricevute, non la confessione in sé.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede l'ipotesi di pronuncia di proscioglimento se dall'istruttoria emergono cause di non punibilità o assoluzione; la Corte ha ritenuto non sussistere evidenza di cause di proscioglimento tali da applicare il secondo comma.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sul calcolo della prescrizione: le regole di computo della durata del termine prescrizionale rilevano per determinare la estinzione del reato.

  • art. 160 cod. pen.

    Disciplina gli effetti degli eventi interruttivi/sospensivi sul decorso della prescrizione; rilevante per computare le interruzioni per eventi processuali.

  • art. 161 cod. pen.

    Regola gli incrementi e le conseguenze degli eventi interruttivi ai fini del computo della prescrizione; applicata per calcolare il termine complessivo che ha portato all'estinzione del reato.

  • art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Stabilisce la facoltà della Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando il reato è estinto; applicata per annullare la sentenza impugnata per estinzione per prescrizione.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto, in assenza del difensore e non verbalizzate, sono in linea di principio inutilizzabili come prova diretta ai sensi dell'art. 350, comma 6 c.p.p.
  • Pur essendo inutilizzabili le dichiarazioni non spontanee, i risultati investigativi ottenuti dalla polizia sulla base di tali indicazioni (es. rinvenimento del corpo del reato) possono essere utilmente acquisiti e riferiti in dibattimento tramite la testimonianza degli operanti, purché non si trasmetta la confessione in sé.
  • Se il ricorso in Cassazione non è manifestamente infondato, il decorso del termine prescrizionale può essere computato anche dopo la pronuncia impugnata, con possibile estinzione del reato verificatasi successivamente alla sentenza di merito.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati i periodi di sospensione e gli eventi interruttivi previsti dal codice penale (art. 157, 160, 161), che possono determinare l'estinzione del reato anche dopo una condanna di appello.
  • Quando risulta che il reato è estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.; l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. richiede invece la chiara emergenza di cause di proscioglimento nel merito.

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