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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23384/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva confermato tre avvisi di accertamento IRES e IRAP emessi a carico della "Fertilità Cooperativa Sociale Onlus a r.l." per gli anni 2004-2006, sulla base di indagini bancarie. I ricorrenti contestavano: (i) la mancata attivazione del contraddittorio preventivo; (ii) omessa/insufficiente motivazione della CTR sul rigetto della documentazione prodotta (prospetti riepilogativi e copie assegni); (iii) errata determinazione dei ricavi ai sensi dell'art. 41 DPR 600/1973 per avere l'Ufficio sommato movimentazioni bancarie senza riconoscere costi; (iv) errata applicazione della presunzione di imponibilità delle movimentazioni bancarie e mancato riconoscimento della prova liberatoria dell'estraneità alle movimentazioni del conto personale della legale rappresentante; (v) omesso esame di documenti decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In motivazione ha ritenuto: (a) infondato il rilievo sul contraddittorio perché nelle indagini "a tavolino" non sussiste l'obbligo di contraddittorio preventivo per accertamenti non riguardanti tributi "armonizzati"; (b) la CTR ha fornito motivazione adeguata e coerente circa l'inidoneità della documentazione prodotta a vincere la presunzione legale derivante dalle indagini bancarie; (c) l'atto impositivo, pur ancorato all'art. 41 DPR 600/1973 per mancanza di dichiarazione, è nella sostanza frutto di indagini bancarie (art. 32) e quindi si è configurato come accertamento analitico-induttivo: non è dovuta una deduzione forfettaria dei costi dall'Ufficio, essendo onere del contribuente provare analiticamente i costi deducibili; (d) la CTR correttamente ha ritenuto insufficiente la prova liberatoria (prospetti riepilogativi e copie assegni), soprattutto alla luce della "commistione" tra conti societari e personali e delle ammissioni della legale rappresentante; (e) la censura per omesso esame documentale è inammissibile perché i documenti indicati non costituivano "fatto storico" idoneo a determinare un esito diverso. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate (euro 8.500,00) e rilievo sul possibile versamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7

    Invocata dai ricorrenti per la presunta necessità del contraddittorio preventivo; la Corte ha interpretato la norma nel senso che non impone contraddittorio per le indagini "a tavolino" (senza accesso nei locali) se non nei casi previsti per i tributi armonizzati.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

    Stabilisce la rilevanza delle risultanze bancarie e la presunzione a favore dell'Amministrazione; la Corte ha confermato che, nelle indagini bancarie, sorge un'inversione dell'onere della prova: il contribuente deve fornire prova analitica dell'estraneità o della causale delle singole movimentazioni.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41

    Regola la determinazione dei ricavi in caso di omessa dichiarazione. La Corte ha precisato che, quando l'accertamento deriva da indagini bancarie (art. 32), l'atto assume natura analitico‑induttiva e non comporta il riconoscimento automatico da parte dell'Ufficio di una deduzione forfettaria dei costi.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2

    Citato in riferimento alla distinzione tra accertamento induttivo "puro" (in cui l'Ufficio può riconoscere percentuali forfettarie) e accertamento analitico/analitico-presuntivo derivante da indagini bancarie, per il quale è onere del contribuente documentare i costi effettivi.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Parametro processuale utilizzato per le censure di legittimità: violazione di legge e vizi di motivazione e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi nella misura in cui non ricorrevano i presupposti di tali vizi.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 4

    Richiesto dai ricorrenti per contestare la presunta insufficiente esplicitazione dell'iter logico-giuridico della CTR; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e non nelle ipotesi estreme di nullità della motivazione.

  • Codice civile, art. 2697

    richiama il principio dell'onere della prova; nel contesto delle indagini bancarie è stato interpretato in senso di trasferimento dell'onere probatorio sul contribuente per dimostrare l'estraneità delle movimentazioni.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    Norma sul contributo unificato; la sentenza ne dà atto per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Le indagini bancarie (art. 32 DPR 600/1973) producono una presunzione a favore dell'Amministrazione: spetta al contribuente fornire prova analitica, non generica, dell'estraneità o della causale di ciascuna movimentazione per superare la presunzione.
  • Per gli accertamenti nati da indagini bancarie l'atto va qualificato come accertamento analitico-induttivo: non opera il riconoscimento automatico di deduzioni forfettarie dei costi da parte dell'Ufficio; il contribuente deve provare i costi effettivi con documentazione analitica.
  • Il contraddittorio preventivo non è sempre dovuto: nelle indagini "a tavolino" (senza accesso) non sussiste l'obbligo di contraddittorio previsto dallo Statuto del contribuente salvo i casi espressamente previsti (es. tributi armonizzati).
  • La motivazione del giudice di merito è adeguata se espone in modo coerente e logico le ragioni per cui la documentazione prodotta non è ritenuta idonea; l'impugnazione in Cassazione che richiede una rivalutazione di fatto o una diversa valutazione probatoria è inammissibile.
  • La commistione di conti personali e societari aumenta l'onere probatorio del contribuente: sono richieste prove analitiche e riferimenti puntuali per ogni accredito/prelievo per dimostrare l'estraneità rispetto all'attività societaria.
  • L'omesso esame di documenti in sede di merito è rilevante in cassazione solo se i documenti hanno natura di fatto storico decisivo e la loro valutazione avrebbe potuto determinare un esito diverso della causa.

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