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Sentenza

Sentenza del 21/09/2016 n. 18471 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava la validità della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che l'appello dell'Agenzia delle Entrate non le fosse mai stato regolarmente notificato. In particolare, deduceva che l'Agenzia non aveva depositato l'originale dell'atto di appello corredato dalla relazione di notificazione né, in caso di notifica a mezzo posta, la copia della raccomandata e il relativo avviso di ricevimento. La contribuente lamentava quindi la violazione delle norme sul deposito e sulla notificazione dell'appello tributario, nonché la lesione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società. Ha accertato che l'Agenzia delle Entrate non aveva depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto di appello, né un duplicato validamente rilasciato dall'amministrazione postale. La ricevuta della segreteria della Commissione Tributaria Regionale, attestante il deposito di una notifica, non era sufficiente a provare il perfezionamento, la regolarità e la tempestività della notificazione. Poiché la contribuente non si era costituita nel giudizio di appello, la nullità non poteva considerarsi sanata. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CTR e ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia, con conseguente sostanziale conferma della decisione favorevole di primo grado. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3

    Consente la notificazione degli atti del processo tributario anche direttamente a mezzo del servizio postale.

    La notifica diretta a mezzo posta è ammessa, ma il notificante deve poter dimostrare il perfezionamento della procedura mediante la documentazione postale idonea.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1

    Prevede il deposito della ricevuta di spedizione dell'atto notificato.

    Il deposito della ricevuta di spedizione non sostituisce l'avviso di ricevimento quando quest'ultimo è necessario per provare che la notifica si è effettivamente perfezionata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, commi 1 e 2

    Disciplina l'appello nel processo tributario e gli adempimenti connessi alla sua notificazione e proposizione.

    La mancata prova della notificazione dell'appello comporta l'inammissibilità del gravame, che deve essere rilevata anche d'ufficio.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione può essere sanata dal raggiungimento dello scopo o dalla costituzione della parte destinataria.

    La mancata produzione dell'avviso di ricevimento può determinare una nullità sanabile; tuttavia, se il destinatario non si costituisce e non ha avuto effettiva conoscenza dell'atto, la sanatoria non si verifica.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2, e art. 382 c.p.c., comma 3

    Consentono la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito nel grado successivo.

    Quando l'appello è inammissibile per mancata notificazione, il giudizio di secondo grado non può essere rinnovato o proseguito e la sentenza d'appello deve essere cassata senza rinvio.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 6, comma 1

    Prevede la possibilità di ottenere un duplicato dell'avviso di ricevimento in caso di smarrimento.

    Se l'avviso di ricevimento è smarrito, la parte notificante deve attivarsi tempestivamente presso l'amministrazione postale per ottenere un duplicato e produrlo in giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, chi propone un appello notificato direttamente per posta deve conservare e depositare la documentazione idonea a dimostrare non solo la spedizione, ma anche il perfezionamento della notifica, normalmente mediante l'avviso di ricevimento.
  • Una ricevuta interna della segreteria giudiziaria o una semplice attestazione informatica della consegna non sostituisce necessariamente l'avviso di ricevimento, se non consente di verificare destinatario, data e regolarità della notifica.
  • La mancata prova della notificazione dell'appello può comportare l'inammissibilità del gravame e la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, soprattutto quando la parte destinataria non si è costituita.
  • La nullità della notificazione può essere sanata dalla costituzione del destinatario o dal raggiungimento dello scopo dell'atto; in assenza di costituzione e di prova dell'effettiva conoscenza, la sanatoria non opera.
  • In caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento, il notificante deve chiedere tempestivamente un duplicato all'ufficio postale e documentare tale iniziativa; la mera dichiarazione di smarrimento non è sufficiente.
  • Sul piano sostanziale, la decisione non esamina definitivamente la contestazione fiscale sull'interposizione della società cartiera: l'esito favorevole per il contribuente deriva dall'inammissibilità dell'appello per un vizio processuale.

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