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Sentenza

Sentenza del 29/10/2019 n. 1143 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Notificazioni - Violazione delle prescrizioni del CAD - Inesistenza - Non sussiste - Allegato in pdf - Nullità -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della notificazione e dell'atto, sostenendo la violazione delle prescrizioni del Codice dell'Amministrazione digitale relative alla formazione, sottoscrizione e trasmissione dei documenti informatici. In particolare, è stata messa in discussione la validità dell'allegato in formato PDF e dell'utilizzo della firma digitale PAdES, in luogo della firma CAdES con estensione .p7m, prospettando l'inesistenza della notificazione o dell'atto.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta infondata quanto all'inesistenza dell'atto o della notificazione. L'eventuale violazione delle prescrizioni tecniche del CAD può comportare, al più, la nullità, ma non l'inesistenza. Tale nullità è stata comunque considerata sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., poiché il destinatario ha proposto tempestivamente ricorso, dimostrando di aver ricevuto l'atto e di averne compreso il contenuto. La notificazione via PEC è prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e può essere effettuata utilizzando un documento firmato in formato PAdES (.pdf), che ha efficacia equivalente al formato CAdES (.p7m). Il ricorso è stato quindi respinto o comunque non ha ottenuto l'annullamento dell'atto per i vizi formali dedotti.

Norme richiamate

  • Art. 156, comma 3, codice di procedura civile

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    La tempestiva proposizione del ricorso da parte del destinatario sana la nullità della notificazione, poiché dimostra che l'atto è pervenuto nella sua sfera di conoscibilità e ha consentito l'esercizio del diritto di difesa.

  • Art. 26, D.P.R. n. 602/1973

    Prevede la possibilità di notificare le cartelle e gli atti della riscossione mediante posta elettronica certificata, secondo le forme previste dalla normativa tecnica applicabile.

  • D.P.R. n. 68/2005

    Disciplina il servizio di posta elettronica certificata e il perfezionamento della trasmissione e della consegna del messaggio PEC, secondo modalità analoghe a quelle delle notificazioni a mezzo posta.

  • Art. 6, D.P.R. n. 68/2005

    Rileva ai fini del perfezionamento della trasmissione e della consegna del messaggio PEC.

  • Art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale

    Attribuisce alla trasmissione del documento informatico tramite PEC efficacia equivalente, nei casi previsti, alla notificazione per mezzo della posta.

  • Codice dell'Amministrazione digitale, disposizioni sulla firma digitale

    Le prescrizioni tecniche sulla formazione e trasmissione dei documenti informatici, se violate, possono determinare nullità ma non inesistenza, purché l'atto sia riconoscibile e idoneo a raggiungere il destinatario.

  • Normativa europea e nazionale sulle firme elettroniche

    Le firme digitali in formato CAdES (.p7m) e PAdES (.pdf) sono considerate equivalenti quanto a garanzie di autenticità e ammesse dall'ordinamento; non è obbligatorio utilizzare esclusivamente il formato CAdES.

Massime di principio

  • Un vizio relativo al formato del documento informatico, alla firma digitale o alle modalità tecniche di trasmissione via PEC comporta normalmente, se rilevante, una questione di nullità e non di inesistenza, purché l'atto sia identificabile e provenga dall'amministrazione competente.
  • La notifica via PEC può essere valida quando effettuata all'indirizzo risultante da un pubblico elenco, come INI-PEC, e secondo le regole del D.P.R. n. 68/2005 e del Codice dell'Amministrazione digitale.
  • Il formato PAdES, con file PDF, non è di per sé invalido rispetto al formato CAdES, con file .p7m: entrambi i formati di firma digitale sono generalmente ammessi e non può essere imposto automaticamente l'uso esclusivo del formato .p7m.
  • La proposizione tempestiva del ricorso o di un'opposizione può sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, perché dimostra che il destinatario ha ricevuto l'atto e ha potuto difendersi.
  • Per ottenere l'annullamento della notifica non è sufficiente dedurre una mera irregolarità tecnica: occorre dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa o l'effettiva impossibilità di individuare l'atto, il mittente o il suo contenuto.

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