Sentenza del 29/10/2019 n. 1143 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Notificazioni - Violazione delle prescrizioni del CAD - Inesistenza - Non sussiste - Allegato in pdf - Nullità -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notificazione e dell'atto, sostenendo la violazione delle prescrizioni del Codice dell'Amministrazione digitale relative alla formazione, sottoscrizione e trasmissione dei documenti informatici. In particolare, è stata messa in discussione la validità dell'allegato in formato PDF e dell'utilizzo della firma digitale PAdES, in luogo della firma CAdES con estensione .p7m, prospettando l'inesistenza della notificazione o dell'atto.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata quanto all'inesistenza dell'atto o della notificazione. L'eventuale violazione delle prescrizioni tecniche del CAD può comportare, al più, la nullità, ma non l'inesistenza. Tale nullità è stata comunque considerata sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., poiché il destinatario ha proposto tempestivamente ricorso, dimostrando di aver ricevuto l'atto e di averne compreso il contenuto. La notificazione via PEC è prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e può essere effettuata utilizzando un documento firmato in formato PAdES (.pdf), che ha efficacia equivalente al formato CAdES (.p7m). Il ricorso è stato quindi respinto o comunque non ha ottenuto l'annullamento dell'atto per i vizi formali dedotti.
Norme richiamate
Art. 156, comma 3, codice di procedura civile
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La tempestiva proposizione del ricorso da parte del destinatario sana la nullità della notificazione, poiché dimostra che l'atto è pervenuto nella sua sfera di conoscibilità e ha consentito l'esercizio del diritto di difesa.
Art. 26, D.P.R. n. 602/1973
Prevede la possibilità di notificare le cartelle e gli atti della riscossione mediante posta elettronica certificata, secondo le forme previste dalla normativa tecnica applicabile.
D.P.R. n. 68/2005
Disciplina il servizio di posta elettronica certificata e il perfezionamento della trasmissione e della consegna del messaggio PEC, secondo modalità analoghe a quelle delle notificazioni a mezzo posta.
Art. 6, D.P.R. n. 68/2005
Rileva ai fini del perfezionamento della trasmissione e della consegna del messaggio PEC.
Art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale
Attribuisce alla trasmissione del documento informatico tramite PEC efficacia equivalente, nei casi previsti, alla notificazione per mezzo della posta.
Codice dell'Amministrazione digitale, disposizioni sulla firma digitale
Le prescrizioni tecniche sulla formazione e trasmissione dei documenti informatici, se violate, possono determinare nullità ma non inesistenza, purché l'atto sia riconoscibile e idoneo a raggiungere il destinatario.
Normativa europea e nazionale sulle firme elettroniche
Le firme digitali in formato CAdES (.p7m) e PAdES (.pdf) sono considerate equivalenti quanto a garanzie di autenticità e ammesse dall'ordinamento; non è obbligatorio utilizzare esclusivamente il formato CAdES.
Massime di principio
- Un vizio relativo al formato del documento informatico, alla firma digitale o alle modalità tecniche di trasmissione via PEC comporta normalmente, se rilevante, una questione di nullità e non di inesistenza, purché l'atto sia identificabile e provenga dall'amministrazione competente.
- La notifica via PEC può essere valida quando effettuata all'indirizzo risultante da un pubblico elenco, come INI-PEC, e secondo le regole del D.P.R. n. 68/2005 e del Codice dell'Amministrazione digitale.
- Il formato PAdES, con file PDF, non è di per sé invalido rispetto al formato CAdES, con file .p7m: entrambi i formati di firma digitale sono generalmente ammessi e non può essere imposto automaticamente l'uso esclusivo del formato .p7m.
- La proposizione tempestiva del ricorso o di un'opposizione può sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, perché dimostra che il destinatario ha ricevuto l'atto e ha potuto difendersi.
- Per ottenere l'annullamento della notifica non è sufficiente dedurre una mera irregolarità tecnica: occorre dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa o l'effettiva impossibilità di individuare l'atto, il mittente o il suo contenuto.
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