Sentenza del 29/10/2019 n. 27610 - Corte di Cassazione
Impresa e mercato - Concorrenza e trasparenza - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Azione del curatore - Omessa o irregolare tenuta della contabilità - Determinazione del danno - Criterio di liquidazione equitativa parametrata all'omissione degli adempimenti tributari contributivi - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il curatore ha promosso un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, contestandogli l'omessa tenuta della contabilità sociale e la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e contributive per gli esercizi dal 2004 al 2007. Tali omissioni avevano impedito la ricostruzione della situazione patrimoniale della società e avevano determinato, tra l'altro, l'applicazione di sanzioni fiscali e contributive, con conseguente pregiudizio per il patrimonio sociale. L'amministratore ha impugnato la decisione sostenendo, tra l'altro, la nullità della procura e della domanda, l'assenza del nesso causale, l'inesistenza del danno e l'illegittimità della liquidazione equitativa.
La decisione
Il Tribunale di Bologna aveva condannato l'amministratore al pagamento di Euro 327.895,03, oltre rivalutazione e interessi, quale risarcimento del danno. La Corte d'appello ha confermato la decisione. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i ventitré motivi erano generici, ripetitivi, non autosufficienti e in gran parte diretti a ottenere una nuova valutazione del merito. È stato ribadito che la totale mancanza o l'irregolare e incomprensibile tenuta della contabilità può giustificare la responsabilità dell'amministratore e che il danno può essere liquidato equitativamente, purché il criterio sia logicamente plausibile e collegato a specifici pregiudizi. Nel caso concreto è stata ritenuta legittima la liquidazione pari al 30% del maggior importo del credito erariale ammesso al passivo, quale stima delle sanzioni derivanti dalle omissioni fiscali e contributive. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità, pari a Euro 7.000 oltre accessori ed esborsi, al pagamento di Euro 5.000 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2392
Prevede la responsabilità degli amministratori per la violazione dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo. La mancata o irregolare tenuta della contabilità costituisce violazione di specifici obblighi e può fondare la responsabilità risarcitoria.
Codice civile, art. 2394
Disciplina la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali; è richiamato nel quadro della responsabilità degli organi sociali, sebbene la decisione sia incentrata sull'azione esercitata dal curatore.
Legge fallimentare, art. 146, comma 2
Attribuisce al curatore l'esercizio delle azioni di responsabilità spettanti alla società e ai creditori sociali nei confronti degli amministratori. La norma costituisce il fondamento dell'azione promossa nella procedura fallimentare.
Codice civile, art. 1223
Limita il risarcimento ai danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. La Corte ha ritenuto immediatamente collegabili alla condotta dell'amministratore almeno le sanzioni fiscali e contributive derivanti dalle omissioni.
Codice civile, art. 1226
"Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa."
Consente la liquidazione equitativa quando l'esistenza del danno sia provata ma il suo preciso ammontare non sia determinabile, come può accadere in presenza di contabilità totalmente mancante o inutilizzabile.
Codice civile, art. 2697
Ripartisce l'onere della prova. In caso di contabilità mancante o radicalmente inattendibile, la giurisprudenza ammette una particolare facilitazione probatoria a favore del curatore, ma il danno non può essere automaticamente identificato nello sbilancio fallimentare.
Codice di procedura civile, art. 83
Disciplina la procura alle liti. La procura, salvo quella necessaria per il ricorso per cassazione, può essere validamente rilasciata anche prima della redazione dell'atto difensivo cui accede, purché sia certa e conoscibile la volontà di conferire il potere rappresentativo.
Codice di procedura civile, art. 96, comma 3
Consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata quando abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave o mala fede. La Corte lo ha applicato quale sanzione per l'abuso del processo.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, con la loro precisa collocazione processuale. La violazione di tale onere rende il motivo inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 360-bis, n. 1
Rende inammissibile il ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione e il ricorso non offre argomenti per modificarla. La Corte lo ha applicato ai principi sulla responsabilità per omessa contabilità e sulla liquidazione equitativa.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- La totale mancanza della contabilità, oppure una contabilità sommaria, inattendibile e non intellegibile, costituisce una grave violazione degli obblighi dell'amministratore e può fondare direttamente la sua responsabilità risarcitoria.
- La responsabilità non comporta automaticamente che il danno sia pari alla differenza tra passivo accertato e attivo realizzato nel fallimento. Tale differenza può fungere soltanto da parametro presuntivo per una liquidazione equitativa, se il criterio è plausibile e il curatore indica la condotta e le ragioni del danno.
- È legittimo parametrizzare equitativamente il danno a specifiche poste passive direttamente riconducibili alle omissioni dell'amministratore, come sanzioni fiscali e contributive derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni o dal mancato versamento degli obblighi dovuti.
- L'assenza di una condanna penale, o un'assoluzione penale per mancato superamento della soglia di punibilità, non esclude automaticamente la responsabilità civile o tributaria: i relativi giudizi hanno regole probatorie e oggetti differenti.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione dei giudici di merito. Occorre individuare con precisione il vizio previsto dalla legge, confrontarsi con la motivazione impugnata e indicare puntualmente atti e documenti rilevanti.
- Una pluralità di motivi generici, ripetitivi o diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti può comportare l'inammissibilità del ricorso e anche una condanna ulteriore per abuso del processo ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3.
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