Sentenza del 29/10/2019 n. 5952 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale Tarsu- Tia -Tari-Tares- Immobile inutilizzato per un determinato periodo di tempo per trasferimento ad altra città- Mancata preventiva comunicazione al Comune- Esonero - Non compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. L’assenza della preventiva comunicazione al Comune ha reso legittimo l’accertamento della tassa rifiuti, anche se l’immobile era stato concretamente inutilizzato per il periodo indicato. L’esonero non è stato quindi riconosciuto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva l’esonero dal pagamento della Tarsu/Tia/Tari/Tares sostenendo che l’immobile fosse rimasto inutilizzato per un determinato periodo a causa del trasferimento temporaneo in un’altra città. Tuttavia, non aveva previamente comunicato al Comune la situazione rilevante ai fini dell’eventuale esenzione o riduzione. Tale comunicazione costituiva un adempimento posto a carico del contribuente e necessario per consentire all’ente di verificare tempestivamente la sussistenza dei presupposti dell’esonero.
Norme richiamate
Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
La disciplina della tassa sui rifiuti richiede che il contribuente dimostri e comunichi tempestivamente le circostanze che possono comportare esenzione o riduzione. La mancata comunicazione preventiva impedisce, in linea generale, di opporre successivamente al Comune l’inutilizzo dell’immobile come causa automatica di esonero.
Cassazione civile, sezione II, 22 marzo 1995, n. 3260
Il contribuente deve adempiere agli obblighi dichiarativi e comunicativi previsti dalla disciplina del tributo; l’omissione può impedire il riconoscimento di agevolazioni o esenzioni.
Cassazione civile, sezione V, 16 maggio 2012, n. 7663
L’inutilizzo dell’immobile non esclude automaticamente l’obbligo di pagamento della tassa rifiuti. È necessario provare la sussistenza dei presupposti dell’esenzione secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa e dai regolamenti comunali.
Massime di principio
- L’immobile inutilizzato non è automaticamente esente dalla tassa rifiuti: occorre verificare la disciplina applicabile e dimostrare il venir meno dei presupposti impositivi.
- Quando l’esenzione o la riduzione dipende da una particolare situazione di fatto, il contribuente deve effettuare la preventiva comunicazione richiesta dalla legge o dal regolamento comunale.
- La mancata comunicazione preventiva può rendere legittimo l’accertamento del Comune anche se il contribuente dimostra successivamente che l’immobile era effettivamente inutilizzato.
- Prima di lasciare temporaneamente un immobile o trasferirsi altrove, è opportuno presentare al Comune una dichiarazione documentata, rispettando termini e modalità previsti dal regolamento locale.
- Le regole concrete su esenzioni, riduzioni e decorrenza degli effetti possono variare in base al tributo applicabile e al regolamento comunale vigente.
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