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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1845

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1845 della Commissione, del 4 settembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Κρήτη/Kriti (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1845 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Κρήτη/Kriti» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. La Commissione constata che la domanda, presentata dalla Grecia e pubblicata secondo il precedente regime, non ha ricevuto opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) 2024/1143. L’atto ha natura esecutiva e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Κρήτη/Kriti» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’indicazione geografica «Κρήτη/Kriti» (IGP) per i prodotti agricoli interessati dalla registrazione, nell’ambito del sistema UE delle indicazioni geografiche disciplinato dal regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; riguarda, in concreto, la registrazione nell’apposito registro dell’Unione. Il testo fa riferimento a una domanda presentata dalla Grecia e pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, secondo il regime transitorio di tale regolamento. Non risultano esclusioni ulteriori nel testo.

Iscrizione dell’indicazione geografica «Κρήτη/Kriti» (IGP) nel registro dell’Unione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1845 della Commissione completa la procedura di registrazione dell’indicazione geografica protetta «Κρήτη/Kriti». L’atto si colloca nel nuovo sistema delle indicazioni geografiche introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143 e dà seguito a una domanda presentata dalla Grecia e già pubblicata in precedenza secondo il regime del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Contesto normativo e presupposti

La Commissione richiama come base giuridica l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli. Nei considerando si precisa che la domanda per «Κρήτη/Kriti» era stata presentata prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, applicabile alla fase iniziale del procedimento.

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, disposizione applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. L’assenza di opposizioni consente di procedere all’iscrizione definitiva dell’indicazione geografica nel registro dell’Unione.

Effetto dispositivo: iscrizione nel registro dell’Unione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione di «Κρήτη/Kriti» come IGP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Il regolamento non contiene ulteriori condizioni sostanziali, deroghe o obblighi operativi, limitandosi a formalizzare la registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e presupposto della registrazione

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina la registrazione delle indicazioni geografiche nel nuovo quadro normativo UE.

Domanda originaria e regime transitorio

La domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Κρήτη/Kriti», presentata dalla Grecia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Iscrizione nel registro dell’Unione

L’articolo 1 iscrive l’indicazione geografica «Κρήτη/Kriti» (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliregime di qualitàmercato interno

Testo integrale

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