Regolamento (UE) 2025/1772
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1772 della Commissione, del 1o settembre 2025, che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all’Argentina e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per riflettere nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Argentina e negli Stati Uniti. Per l’Argentina vengono ritirate o modificate le autorizzazioni per talune categorie di prodotti avicoli e introdotto un trattamento di riduzione dei rischi per i prodotti a base di carne di pollame. Per gli Stati Uniti, invece, il regolamento sospende o ripristina l’ingresso per specifiche zone in base alle misure adottate e alle garanzie fornite dall’autorità veterinaria statunitense. Le modifiche hanno effetto immediato dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica gli elenchi UE di paesi terzi e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e prodotti a base di carne di pollame, con misure specifiche per Argentina e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, limitatamente ai paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle voci relative ad Argentina e Stati Uniti, aggiornando o sospendendo l’autorizzazione per specifiche zone in funzione della situazione epidemiologica da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
Modifica degli elenchi UE per pollame e prodotti avicoli provenienti da Argentina e Stati Uniti
Il regolamento interviene sul sistema di elenchi previsto dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che disciplina i paesi terzi, territori e zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La finalità è adeguare rapidamente le autorizzazioni di importazione alla situazione sanitaria aggiornata, in particolare in presenza di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
Contesto normativo
Il provvedimento si fonda sull’articolo 230, paragrafo 1, e sull’articolo 232, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/429. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie che le partite devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone autorizzati. Gli allegati V, XIV e XV di tale ultimo regolamento sono quelli rilevanti per pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché per i prodotti a base di carne ottenuti da pollame.
Argentina: restrizioni conseguenti al focolaio di HPAI
La Commissione prende atto della notifica argentina del 25 agosto 2025 relativa a un focolaio di HPAI nel pollame nella provincia di Buenos Aires, confermato il 19 agosto 2025 mediante analisi RT-PCR. Alla luce del rischio di introduzione della malattia nell’Unione e dell’assenza di garanzie sufficienti per la regionalizzazione del paese terzo, viene disposto che l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna non sia più autorizzato dall’Argentina.
Inoltre, per i prodotti a base di carne ottenuti da pollame è imposto il trattamento di riduzione dei rischi D previsto dall’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692. L’allegato XIV, parte 1, sezione B, riporta dunque la nuova voce Argentina con decorrenza indicata al 19.8.2025.
Stati Uniti: nuova zona sospesa in California
Gli Stati Uniti notificano alla Commissione un nuovo focolaio di HPAI nel pollame nello Stato della California, confermato il 15 agosto 2025 mediante RT-PCR. L’autorità veterinaria statunitense istituisce una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km attorno allo stabilimento interessato e applica una politica di abbattimento totale per contenere la diffusione del virus.
Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione sospende l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalla zona interessata. Gli allegati V e XIV sono aggiornati inserendo la nuova zona US-2.1041 e modificando la zona US-2.1009, con indicazione delle date rilevanti e, per la zona californiana, della delimitazione geografica mediante raggio di 10 km e coordinate GPS.
Stati Uniti: ripristino dell’autorizzazione per la zona del New Jersey
Per un diverso focolaio nello Stato del New Jersey, confermato il 20 marzo 2025, gli Stati Uniti comunicano di avere completato abbattimento, pulizia e disinfezione. La Commissione, valutate le informazioni aggiornate, ritiene che la situazione non giustifichi più la sospensione dell’ingresso per le partite provenienti dalla zona interessata e ne reintroduce l’autorizzazione negli allegati V e XIV.
Struttura delle modifiche agli allegati
L’allegato del regolamento dispone, in sintesi:
- la sostituzione di alcune righe relative agli Stati Uniti nell’allegato V, parte 1, sezione B, con aggiornamento delle zone US-2.1009 e US-2.1041;
- l’inserimento nell’allegato V, parte 2, della descrizione della zona US-2.1041 in California;
- la sostituzione della voce Argentina nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, con limitazioni e nuova data di riferimento al 19.8.2025;
- l’aggiornamento dell’allegato XIV per gli Stati Uniti, con modifica della zona US-2.1009 e aggiunta della zona US-2.1041;
- la sostituzione della voce Argentina nell’allegato XV, parte 1, sezione A, con la nuova classificazione delle categorie ammesse e dei trattamenti richiesti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione motiva l’urgenza con la necessità di reagire ai recenti focolai di HPAI ed evitare perturbazioni inutili degli scambi, mantenendo al contempo un elevato livello di protezione della sanità animale nell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati V, XIV e XV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento. Le modifiche incidono sugli elenchi delle zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché prodotti a base di carne di pollame.
Argentina: restrizioni e trattamento di riduzione dei rischi
A seguito della notifica di un focolaio di HPAI nel pollame nella provincia di Buenos Aires, le voci dell’Argentina negli allegati XIV e XV sono aggiornate. Per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna e per i prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna non è più autorizzato l’ingresso nell’Unione dall’Argentina; inoltre, per i prodotti a base di carne ottenuti da pollame è imposto il trattamento di riduzione dei rischi D di cui all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692. Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, la voce Argentina è sostituita con effetto dal 19.8.2025.
Stati Uniti: sospensione e successivo ripristino per zone interessate
Per un nuovo focolaio di HPAI nello Stato della California, la Commissione sospende l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalla zona interessata dal focolaio, tenendo conto della data di conferma. Le tabelle degli allegati V e XIV sono modificate inserendo la nuova zona US-2.1041 e aggiornando la zona US-2.1009; per la zona US-2.1041 sono indicati il 15.8.2025 come data di riferimento e un raggio circolare di 10 km attorno allo stabilimento interessato, con coordinate geografiche specifiche.
Stati Uniti: ripristino dell’autorizzazione per la zona del New Jersey
Per un precedente focolaio di HPAI nel New Jersey, dopo valutazione delle informazioni aggiornate e delle misure adottate (abbattimento totale, pulizia e disinfezione), la Commissione ritiene che la situazione non rappresenti più una minaccia per la sanità animale nell’Unione e riautorizza l’ingresso nell’Unione dalle zone interessate. Le voci relative agli Stati Uniti negli allegati V e XIV sono quindi modificate di conseguenza.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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