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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2264

Regolamento delegato (UE) 2025/2264 della Commissione, del 1o settembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2024/2594 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche e di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 32/2012 della Commissione

Normativa europea32025R2264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE di attuazione delle misure NEAFC adottate nel 2024, inserendo nuove prescrizioni tecniche e di controllo nel regolamento (UE) 2024/2594. In particolare, disciplina notifiche annuali dei pescherecci autorizzati, comunicazione degli ispettori e dei funzionari abilitati, e modifica gli allegati relativi alle maglie degli attrezzi, alle misure di sostenibilità dello scorfano e ai modelli di messaggio di notifica. Viene inoltre abrogato il regolamento delegato (UE) n. 32/2012, ormai superato.

Modifica delle misure tecniche e di controllo NEAFC applicabili nella zona di regolamentazione dell’Atlantico nord-orientale, con aggiornamento di talune regole su notifiche, ispezioni e misure di conservazione per scorfano e altre specie, nonché abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 32/2012.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione, ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nell’Unione, nonché ai funzionari nazionali coinvolti nelle notifiche e nell’accesso ai sistemi NEAFC. Incide sulle attività svolte nella zona di regolamentazione della NEAFC nell’Atlantico nord-orientale, incluse specifiche sottozone CIEM e NAFO, e sui porti dell’Unione; alcune misure producono effetti anche rispetto ai porti di paesi terzi per i pescherecci dell’Unione. Sono previste esclusioni/limitazioni puntuali solo per gli stock, le aree e le attività espressamente richiamate nel testo.

Regolamento delegato (UE) 2025/2264: aggiornamento delle misure NEAFC nell’Atlantico nord-orientale

Il regolamento delegato aggiorna il quadro di attuazione nel diritto dell’Unione delle misure adottate nell’ambito della NEAFC per la conservazione, la gestione e il controllo delle attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale. La Commissione interviene in particolare per recepire le raccomandazioni approvate nel novembre 2024 e per allineare il regolamento (UE) 2024/2594 alle nuove esigenze operative di monitoraggio, controllo e tutela di specifici stock ittici.

Contesto e finalità

La base normativa è il regolamento (UE) 2024/2594, che già recepiva nel diritto UE le misure NEAFC fino al 2023. Con il presente atto si dà attuazione alle nuove raccomandazioni relative alla conservazione degli scorfani atlantici pelagici, alle regole sulle comunicazioni degli operatori e dei funzionari, e agli aspetti tecnici di controllo dei pescherecci. Il testo rileva inoltre che il regolamento delegato (UE) n. 32/2012 è divenuto obsoleto a seguito della nuova disciplina di base ed è quindi abrogato.

Ambito soggettivo e territoriale

Le modifiche riguardano gli Stati membri, in particolare le autorità competenti incaricate di comunicazioni annuali e cooperazione con l’EFCA, e i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nell’Unione. Le misure si applicano nella zona di regolamentazione NEAFC e, per alcune prescrizioni, in aree geografiche specifiche indicate dagli allegati, comprese le sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e le sottozone NAFO 1 e 2. Alcuni divieti producono effetti anche nei porti dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, nei porti di paesi terzi.

Comunicazioni annuali e controlli amministrativi

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/2594 viene sostituito per imporre agli Stati membri di trasmettere per via elettronica alla Commissione l’elenco dei pescherecci che intendono autorizzare a operare nella zona di regolamentazione, includendo anche le unità che effettuano o intendono effettuare rifornimento di carburante o riapprovvigionamento. La comunicazione deve avvenire entro il 15 dicembre di ogni anno per l’anno successivo, oppure comunque prima dell’avvio delle attività di pesca nella zona.

L’articolo 30, paragrafo 3, è inoltre sostituito per prevedere che, entro il 1° dicembre di ogni anno, gli Stati membri comunichino all’EFCA:

  • i nomi e i dati degli ispettori NEAFC del porto autorizzati alle ispezioni;
  • i nomi e i dati dei funzionari autorizzati a consentire sbarchi, trasbordi e l’utilizzo di altri servizi portuali;
  • i nomi e i dati degli altri funzionari che possono accedere ai siti web e alle applicazioni NEAFC per monitoraggio, controllo e sorveglianza.

Misure tecniche sugli attrezzi da pesca

L’allegato IV è modificato per aggiornare le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati. Il testo conferma o differenzia le misure a seconda della specie bersaglio e dell’area di pesca. In particolare, sono previste maglie minime di 100 mm per l’intera zona, con applicazione specifica nelle sottozone CIEM 1 e 2 per la pesca diretta dello scorfano atlantico pelagico; 35 mm per la pesca diretta del melù; 32 mm nelle sottozone CIEM 1 e 2 per il gamberetto boreale, con griglia di selezione obbligatoria; e 16 mm per sgombro, capelin e argentine.

Misure di sostenibilità per lo scorfano nel Mare di Irminger

Il nuovo punto 4 dell’allegato IV introduce una serie di misure stringenti per la tutela degli stock di scorfano atlantico pelagico di acque superficiali e profonde nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti. È vietata ogni attività di pesca in una zona definita da coordinate geografiche WGS84. Inoltre, ai pescherecci è vietato:

  • pescare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare nei porti dell’Unione scorfani catturati nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti;
  • effettuare tali operazioni anche nei porti di paesi terzi, per i pescherecci dell’Unione;
  • partecipare a trasbordi relativi a tali stock;
  • rifornire di carburante o fornire servizi di supporto a pescherecci che detengono catture di tali stock.

Il divieto si estende anche ai pescherecci che, dopo il 5 marzo 2025, abbiano effettuato pesca diretta degli stock indicati: tali unità non sono autorizzate allo sbarco, al trasbordo o all’uso di altri servizi portuali nei porti dell’Unione, né a svolgere attività di pesca nelle acque dell’Unione; ai pescherecci dell’Unione è vietato anche trasbordare o fornire supporto a tali unità. Le misure si applicano fino al 31 dicembre 2027.

Raccolta dati scientifici e fattori di conversione

Per la pesca dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2, il nuovo punto 6 dell’allegato IV impone agli Stati membri di bandiera di garantire la presenza di osservatori scientifici a bordo, incaricati di raccogliere dati rappresentativi su sesso, età e lunghezza in relazione alla profondità. I dati devono essere trasmessi al CIEM dalle autorità competenti nazionali.

Il medesimo punto stabilisce anche fattori di conversione da usare per trasformare il peso del prodotto in equivalente peso vivo:

  • 2,03 per prodotto eviscerato e decapitato, taglio giapponese;
  • 1,50 per prodotto eviscerato e decapitato, taglio circolare;
  • 1,08 per prodotto eviscerato, con testa.

Aggiornamento del messaggio di notifica

L’allegato V è aggiornato per precisare il contenuto del messaggio di notifica relativo ai pescherecci. La tabella dei dati obbligatori e facoltativi include, tra gli altri, nome del peschereccio, indicativo di chiamata, Stato di bandiera, numero IMO/UVI, numero interno, numero di immatricolazione esterno, proprietario, noleggiatore, tipo di nave, attrezzo da pesca, capacità in GT, lunghezza fuori tutto, potenza e indicazione di autorizzazione limitata. Le note chiariscono quando il numero CFR è richiesto, quando il numero IMO è obbligatorio e che per le navi di rifornimento o riapprovvigionamento il tipo di nave è obbligatorio con codice “X”.

Abrogazione e applicazione

Il regolamento delegato (UE) n. 32/2012 è espressamente abrogato. Il nuovo atto entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle notifiche sui pescherecci autorizzati

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/2594 è sostituito per imporre agli Stati membri la trasmissione elettronica alla Commissione delle informazioni relative a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nell’Unione che intendono autorizzare a operare nella zona di regolamentazione, incluse le navi che effettuano o intendono effettuare rifornimento di carburante o riapprovvigionamento. La comunicazione va effettuata entro il 15 dicembre di ogni anno per l’anno successivo, oppure comunque prima dell’inizio dell’attività di pesca nella zona.

Comunicazione di ispettori e funzionari all’EFCA

L’articolo 30, paragrafo 3, è sostituito e richiede agli Stati membri, entro il 1° dicembre di ogni anno, di comunicare all’EFCA i nominativi e i dati degli ispettori NEAFC del porto autorizzati, dei funzionari che autorizzano sbarchi, trasbordi e altri servizi portuali, nonché degli altri funzionari abilitati ad accedere ai siti web e alle applicazioni NEAFC per il monitoraggio, controllo e sorveglianza.

Modifica degli allegati IV e V

Gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2024/2594 sono aggiornati per adeguare le regole tecniche sugli attrezzi trainati, le misure specifiche per lo scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, le misure per la pesca dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2, nonché il contenuto del messaggio di notifica e le note esplicative.

Dimensioni di maglia degli attrezzi trainati

Nel nuovo punto 3.1 dell’allegato IV sono confermate o precisate dimensioni minime di maglia del sacco e condizioni d’uso: almeno 100 mm per l’intera zona; almeno 100 mm nelle sottozone CIEM 1 e 2 per la pesca diretta dello scorfano atlantico pelagico (Sebastes mentella); almeno 35 mm per la pesca diretta del melù; almeno 32 mm nelle sottozone CIEM 1 e 2 per la pesca diretta del gamberetto boreale (Pandalus borealis), con obbligo di griglia di selezione con distanza massima tra le sbarre di 22 mm; almeno 16 mm per la pesca diretta di sgombro, capelin e argentine.

Misure di sostenibilità per lo scorfano nel Mare di Irminger

Il nuovo punto 4 dell’allegato IV introduce un divieto di pesca in una zona delimitata da coordinate geografiche specifiche nel sistema WGS84. Inoltre vieta ai pescherecci la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco nei porti dell’Unione di scorfani atlantici pelagici di acque superficiali e di acque profonde catturati nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti (sottozone CIEM 5, 12 e 14 e sottozone NAFO 1 e 2); il divieto si estende anche ai porti di paesi terzi per i pescherecci dell’Unione. Sono vietati anche la partecipazione a operazioni di trasbordo, il rifornimento di carburante e il supporto a pescherecci che detengono tali catture o che hanno effettuato pesca diretta dopo il 5 marzo 2025. Le misure si applicano fino al 31 dicembre 2027.

Misure per la pesca dello scorfano nelle sottozone CIEM 1 e 2

Il nuovo punto 6 dell’allegato IV impone agli Stati membri di bandiera di assicurare che osservatori scientifici a bordo dei pescherecci raccolgano dati scientifici rappresentativi della composizione per sesso, età e lunghezza in relazione alla profondità, da trasmettere al CIEM tramite le autorità competenti. I comandanti dei pescherecci dell’Unione devono inoltre applicare fattori di conversione per ricavare l’equivalente peso vivo del prodotto di scorfano: 2,03 per prodotto eviscerato e decapitato (taglio giapponese), 1,50 per prodotto eviscerato e decapitato (taglio circolare) e 1,08 per prodotto eviscerato, con testa.

Aggiornamento del messaggio di notifica

Il nuovo punto 1 dell’allegato V aggiorna i dati obbligatori e facoltativi del messaggio di notifica, includendo nome del peschereccio, indicativo di chiamata, Stato di bandiera, numero IMO (obbligatorio in determinate ipotesi), numero di riferimento interno, numero di immatricolazione esterno, proprietario, noleggiatore, tipo di peschereccio, attrezzo da pesca, capacità in GT, lunghezza fuori tutto, potenza e autorizzazione limitata. Le note precisano, tra l’altro, l’obbligo del numero CFR, i casi in cui il numero IMO è richiesto e che per le navi di rifornimento/riapprovvigionamento il tipo di nave è obbligatorio con codice “X”.

Abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 32/2012 e entrata in vigore

Il regolamento delegato (UE) n. 32/2012 è abrogato in quanto divenuto obsoleto dopo l’adozione del regolamento (UE) 2024/2594. Il nuovo regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinecontrolli e ispezionicooperazione internazionale in materia di pesca

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