Regolamento (UE) 2025/1816
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1816 della Commissione, del 4 settembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Queso de Burgos (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento iscrive "Queso de Burgos" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione come IGP, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Contestualmente, concede a determinate imprese un periodo transitorio di tre anni per continuare a usare il nome, in quanto già lo commercializzavano legittimamente da tempo fuori dall’area geografica prevista. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nell’registro UE dell’indicazione geografica protetta "Queso de Burgos" e concessione di un periodo transitorio ad alcune imprese per l’uso del nome.
Ambito di applicazione
Si applica all’indicazione geografica "Queso de Burgos" (IGP) e, più specificamente, alle imprese elencate nell’articolo 2 che hanno commercializzato legalmente tale denominazione al di fuori della zona geografica definita nel disciplinare. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile; l’iscrizione opera nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Il periodo transitorio riguarda solo le imprese indicate e dura tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Iscrizione dell’IGP "Queso de Burgos"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1816 della Commissione dà attuazione al regolamento (UE) 2024/1143 e iscrive "Queso de Burgos" come indicazione geografica protetta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. La misura segue la procedura avviata dalla Spagna e tiene conto dell’assenza di opposizioni presentate alla Commissione.
Contesto procedurale
Dai considerando emerge che la domanda di registrazione era stata presentata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del precedente regolamento (UE) n. 1151/2012 ed era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 30 dicembre 2024. Successivamente, l’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, richiamato dall’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento, non ha dato luogo ad alcuna dichiarazione di opposizione. Su tale base, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere all’iscrizione.
Periodo transitorio per l’uso della denominazione
La Commissione ha inoltre accolto la richiesta delle autorità spagnole di concedere un periodo transitorio di tre anni a favore di alcune imprese stabilite al di fuori della zona geografica prevista nel disciplinare. Il transitorio è motivato dal fatto che tali imprese avevano legittimamente commercializzato prodotti con il nome "Queso de Burgos" e avevano utilizzato tale nome in modo continuativo per più di cinque anni prima della pubblicazione della domanda di registrazione. I considerando precisano che la questione era già stata sollevata nella procedura nazionale di opposizione e che risultano soddisfatte le condizioni dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143.
Imprese beneficiarie del transitorio
L’articolo 2 elenca puntualmente le imprese autorizzate a continuare a utilizzare il nome per tre anni dalla data di entrata in vigore:
- Mantequerías Arias SA, per gli impianti situati al di fuori della zona geografica definita nel disciplinare;
- Campo de San Juan S.L.U.;
- Lácteas del Jarama SA;
- Grupo Lactalis Iberia SA;
- Lactalis Zamora S.L.;
- El Gran Cardenal SA;
- Schreiber Foods España S.L.;
- Palancares Alimentación S.L.;
- Industrias Lácteas San Vicente SA.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come regola tipica dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetti immediati sulla tutela della denominazione e sull’eventuale prosecuzione limitata dell’uso da parte delle imprese indicate.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’IGP "Queso de Burgos"
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "Queso de Burgos" (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Periodo transitorio per alcune imprese
L’articolo 2 autorizza, per tre anni decorrenti dall’entrata in vigore del regolamento, alcune imprese specificamente elencate a continuare a utilizzare il nome "Queso de Burgos". La deroga riguarda anche Mantequerías Arias SA limitatamente agli impianti situati al di fuori della zona geografica definita nel disciplinare.
Presupposti del periodo transitorio
Dai considerando risulta che la Commissione ha accolto la richiesta delle autorità spagnole, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto risultano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b). La Commissione richiama inoltre il fatto che le imprese interessate avevano commercializzato legalmente il prodotto con tale nome e lo avevano usato continuativamente per più di cinque anni prima della pubblicazione della domanda.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 4 set 2025Regolamento (UE) 2025/1845
- Regolamento · 4 set 2025Regolamento (UE) 2025/1991
- Regolamento · 5 set 2025Regolamento (UE) 2025/1804
- Regolamento · 5 set 2025Regolamento (UE) 2025/1789
- Regolamento · 1 set 2025Regolamento (UE) 2025/1772
- Regolamento · 1 set 2025Regolamento (UE) 2025/2264
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →