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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24900/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto negativo di competenza territoriale sollevato nel riesame di un decreto di sequestro preventivo. Il G.i.p. di Benevento aveva dichiarato incompetente territorialmente e restituito gli atti al P.M., ritenendo più gravi i reati aggravati ex art. 2 d.lgs. n.74/2000 contestati in capo ai numeri 5), 6) e 7) (territorio di Napoli Nord). Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha invece ritenuto che, per connessione ex art.16 c.p.p., la competenza dovesse spettare al giudice del luogo in cui è stato commesso il primo reato di pari gravità (capo 3), commesso a San Martino Sannita nel distretto di Benevento), sollevando conflitto negativo di competenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto risolvibile ai sensi dell'art. 28, comma 2, c.p.p., perché il dissenso tra giudici aveva determinato uno stallo procedurale nell'adozione degli atti richiesti. Ha ritenuto condivisibili i presupposti fattuali di entrambi i giudici circa la gravità dei reati e la connessione, ma ha accolto la determinazione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere sull'applicazione dell'art.16 c.p.p.: la competenza per territorio va al giudice del luogo in cui è stato commesso il primo reato di pari gravità (capo 3), quindi la competenza è del G.i.p. del Tribunale di Benevento. Di conseguenza la Corte ha dichiarato la competenza del G.i.p. di Benevento e ordinato la trasmissione degli atti a quel giudice; ha inoltre precisato l'applicabilità dell'art.32, comma 3, c.p.p. in ordine all'efficacia della misura cautelare reale. Ha considerato inoltre che, poiché i fatti sono anteriori alle modifiche introdotte dall'art.39 del D.L. 26/10/2019, n.124, si applica la disciplina previgente e l'aggravante speciale ex art.13, comma 3-bis, d.lgs. n.74/2000 rileva ove contestata.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 2, cod. proc. pen.

    Può essere invocato per risolvere conflitti di competenza sorti anche nella fase delle indagini preliminari quando il dissenso tra giudici determina una paralisi procedurale rispetto all'adozione di provvedimenti necessari; legittima la decisione di chiamare l'organo competente a decidere il conflitto.

  • art. 16, cod. proc. pen.

    Nei procedimenti connessi per i quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, la competenza per territorio spetta al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice del primo reato; applicato per determinare che la competenza spettava al Tribunale di Benevento perché il capo 3) era il primo reato di pari gravità.

  • art. 32, comma 3, cod. proc. pen.

    Ha efficacia sulle misure cautelari reali anche dopo la risoluzione del conflitto, pertanto la misura disposta conserva efficacia in relazione alla decisione sulla competenza.

  • art. 22, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento per ricordare che il giudice per le indagini preliminari può pronunciarsi sulla propria competenza limitatamente al provvedimento richiesto; tuttavia, quando tale pronuncia determina stallo, è possibile elevare il conflitto ai sensi dell'art.28, comma 2.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Individua la fattispecie considerata la più grave nel procedimento; la Corte ha confermato che i reati contestati ai sensi dell'art.2 erano i più gravi nella fattispecie in esame.

  • art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74/2000

    Prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale che può rendere i reati 'più gravi'; la Corte ha accertato che tale aggravante era contestata anche ai capi riferiti al territorio di Benevento e dunque rilevante ai fini della determinazione della competenza.

  • art. 39, D.L. 26/10/2019, n.124 (commi 1 e 3)

    Le modifiche legislative che inasprivano le pene sono risultate non operative ratione temporis per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione; la Corte ha quindi applicato la disciplina previgente ai reati commessi antecedentemente al 25/12/2019.

  • art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato in riferimento al domicilio fiscale come elemento collegato alla territorialità delle condotte contestate (fattispecie considerate nel capo 3).

Massime di principio

  • Il conflitto di competenza tra giudici può insorgere anche nella fase delle indagini preliminari e va risolto ai sensi dell'art.28, comma 2, c.p.p. quando il dissenso determina uno stallo procedurale rispetto ad atti necessari.
  • Quando i procedimenti sono connessi e più giudici sono ugualmente competenti per materia, la competenza per territorio si determina applicando l'art.16 c.p.p.: prevale il giudice del reato più grave; in caso di pari gravità, prevale il giudice del primo reato cronologicamente.
  • Il giudice per le indagini preliminari può valutare la propria competenza solo in relazione al provvedimento richiesto (art.22, comma 2), ma tale valutazione può legittimare la sollevazione del conflitto se produce paralisi procedurale.
  • Per stabilire quale sia il 'reato più grave' è necessario valutare anche la presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale (es. art.13, comma 3-bis d.lgs. 74/2000) e la temporalità dei fatti rispetto a modifiche legislative che incidono sulle pene.
  • In presenza di contrasto tra giudici su provvedimenti cautelari, la risoluzione del conflitto non annulla automaticamente le misure adottate: può trovare applicazione l'art.32, comma 3, c.p.p. in ordine all'efficacia delle misure reali.
  • Nel valutare la competenza territoriale in materia tributaria o similare, vanno considerati elementi concreti come il luogo di commissione dei singoli episodi, il domicilio o il domicilio fiscale degli imputati e la cronologia delle condotte.
  • Quando un gip restituisce gli atti al P.M. per incompetenza territoriale e il P.M. trasmette ad altra autorità, può comunque risultare che la competenza sia del primo giudice se emergono capi imputazione commessi in quel territorio; in tali casi è necessario ricorrere alla procedura di risoluzione del conflitto.

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