Sentenza del 18/01/2016 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente impositore contestava la decisione di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento per intervenuta prescrizione. La controversia riguardava il modo di calcolare il termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito dalla legge n. 53/1983, per il recupero della tassa automobilistica relativa all'anno 2003. Secondo il contribuente, il termine decorreva dalla scadenza del pagamento, fissata al 31 maggio 2003, e quindi scadeva il 31 maggio 2006. Secondo l'ente, invece, il termine decorreva dall'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto e scadeva il 31 dicembre 2006. Il contribuente aveva inoltre eccepito la tardività dell'appello, sostenendo l'applicazione del termine lungo di sei mesi previsto dalla legge n. 69/2009.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'ente impositore e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il termine triennale non decorresse dal 31 maggio 2003, ma dall'inizio dell'anno successivo, ossia dal 1° gennaio 2004, con scadenza al 31 dicembre 2006. Poiché l'avviso era stato emesso il 7 dicembre 2006, l'azione accertatrice è stata considerata tempestiva. L'avviso di accertamento è stato quindi confermato. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 200 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito dalla legge n. 53/1983
Il recupero della tassa deve avvenire, a pena di decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Il termine triennale deve essere calcolato con riferimento all'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto, e non dalla specifica data di scadenza del pagamento. Nel caso concreto, per una tassa dovuta nel 2003, il termine scadeva il 31 dicembre 2006.
Art. 155 c.p.c.
Il computo dei termini deve essere effettuato secondo il calendario comune, considerando il giorno, il mese e l'anno di riferimento secondo le regole ordinarie.
Art. 2963 c.c.
Per i termini computati a giorni, mesi o anni, la scadenza deve essere individuata secondo il calendario comune; la sentenza lo richiama per sostenere il calcolo della scadenza al 31 dicembre dell'ultimo anno utile.
Legge n. 69 del 18 giugno 2009
Il contribuente ne invocava l'applicazione per sostenere che il termine lungo per proporre appello fosse di sei mesi dal deposito della sentenza. L'esito finale non si concentra espressamente su questa eccezione, avendo accolto l'appello nel merito.
Massime di principio
- Quando la legge stabilisce che un termine decorre dall'anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto, il termine non si calcola dalla data precisa dell'evento, ma dall'anno solare successivo.
- Per la tassa automobilistica, secondo l'interpretazione adottata nella sentenza, l'accertamento relativo a un pagamento dovuto nel 2003 poteva essere notificato fino al 31 dicembre 2006, anche se la scadenza concreta era il 31 maggio 2003.
- È importante distinguere tra un termine decorrente dalla data esatta di scadenza e un termine decorrente dall'anno successivo: la formulazione letterale della norma può spostare significativamente la data finale.
- In materia processuale, l'eccezione di tardività dell'impugnazione deve essere verificata applicando la disciplina temporale vigente e individuando correttamente la data di deposito della sentenza e il termine applicabile.
- La mancata prova del pagamento della tassa indebolisce la posizione del contribuente: ricevute, quietanze o altra documentazione devono essere conservate e prodotte tempestivamente.
- Nel caso esaminato, l'accoglimento dell'appello dell'ente ha comportato anche la conferma dell'avviso di accertamento e la condanna del contribuente alle spese di giudizio.
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