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Sentenza

Sentenza del 11/01/2018 n. 98 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Associazioni non riconosciute - Presupposti della responsabilità - Mera titolarità della rappresentanza - Insufficienza - Concreto svolgimento di attività negoziale per l'associazione - Necessità - Onere probatorio a carico dell'attore - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa nei confronti del rappresentante non può essere fondata sulla sola dimostrazione della carica rivestita. L'Ufficio, in quanto attore che invoca la responsabilità prevista dall'art. 38, comma 2, c.c., deve provare specificamente quali atti o attività negoziali siano stati concretamente compiuti dal soggetto per conto dell'associazione. In mancanza di tale prova, la responsabilità personale e solidale non può essere riconosciuta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.c., secondo cui chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta può rispondere personalmente e solidalmente delle obbligazioni dell'associazione. L'Ufficio sosteneva che fosse sufficiente la mera titolarità della rappresentanza o della carica interna all'ente. La sentenza ha invece chiarito che la responsabilità non deriva automaticamente dalla carica ricoperta, ma richiede la prova di una concreta attività negoziale svolta dal soggetto in nome e nell'interesse dell'associazione, nell'ambito dei rapporti obbligatori con i terzi.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 38, comma 2

    Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

    La responsabilità personale e solidale riguarda chi abbia effettivamente agito in nome e per conto dell'associazione, non chi rivesta semplicemente una carica rappresentativa. È quindi necessaria la prova di una concreta attività negoziale riferibile al soggetto.

Massime di principio

  • La mera titolarità della presidenza, della rappresentanza o di un'altra carica associativa non comporta automaticamente la responsabilità personale per i debiti dell'associazione non riconosciuta.
  • Chi pretende di applicare la responsabilità prevista dall'art. 38 c.c. deve provare quali specifici atti negoziali siano stati compiuti dal soggetto in nome e nell'interesse dell'associazione.
  • La responsabilità personale va collegata alla concreta partecipazione all'assunzione dell'obbligazione, non alla sola appartenenza agli organi dell'ente.
  • In casi analoghi, occorre distinguere tra potere formale di rappresentanza e attività effettivamente svolta: solo quest'ultima, se adeguatamente provata, può fondare la responsabilità solidale.
  • L'onere della prova grava sull'attore o sull'ente che richiede il pagamento al rappresentante personale, mentre il convenuto può contestare la propria responsabilità evidenziando l'assenza di atti negoziali personalmente compiuti.

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