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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44252/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione per non aver la Corte di merito acquisito la prova dello svolgimento dell'udienza di convalida collegata al provvedimento di accompagnamento alla frontiera (ordine del Prefetto di Chieti del 31/03/2014). Di conseguenza, si sosteneva che non risultasse dimostrato che, dopo l'espulsione, l'imputato non fosse rientrato in Italia prima del 14/05/2017, rendendo incerta la configurazione del reato previsto dall'art. 20, comma 14, d.lgs. 6/2/2017 n.30.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello di Perugia avesse eseguito correttamente il rinvio disposto dalla Cassazione del 27/10/2021, limitando il riesame alla regolarità della sequenza prevista dall'art. 13, comma 5, T.U. immigrazione. La Corte di appello aveva accertato che l'udienza di convalida si era svolta il 16/05/2014 davanti al Tribunale di Ferrara con la partecipazione del difensore di fiducia, che il provvedimento era stato notificato e che il ricorrente era stato effettivamente imbarcato su un volo diretto a Bucarest, fornendo così prova dell'espulsione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 14, d.lgs. 6 febbraio 2017, n. 30

    Norma sostanziale che incrimina il reingresso illegale in Italia dopo espulsione; la Corte ha ritenuto provata l'espulsione e quindi la rilevanza della norma per il fatto contestato

  • art. 13, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.)

    La Corte ha interpretato la norma come richiedente che la convalida dell'accompagnamento alla frontiera sia comprovata dalla documentazione processuale; in caso di contestazione l'onere di provare lo svolgimento dell'udienza di convalida grava sulla parte pubblica

  • Corte di cassazione, Sez. 5, n. 4486 del 27/10/2021 (Bugan)

    «Nel caso di specie, non vi è prova del fatto che tale udienza si fosse effettivamente svolta. La Corte, quindi, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, ritiene che l'onere di provare la presenza o l'assenza dello svolgimento dell'udienza di convalida debba necessariamente ricadere sulla parte pubblica, non potendo pretendere che l'imputato abbia la possibilità di dimostrare che un fatto processuale non sia avvenuto, sicché il giudice penale non può richiamare soltanto la presunzione di legittimità dell'azione amministrativa, ma deve verificare l'avvenuta convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera sulla base dei documenti prodotti dalle parti o ritualmente acquisiti nel corso del procedimento»

    La pronuncia ha imposto che, sul punto specifico, il giudice di merito accerti documentalmente lo svolgimento dell'udienza di convalida e che l'onere probatorio sia della pubblica amministrazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000

Massime di principio

  • Quando la contestazione riguarda lo svolgimento dell'udienza di convalida di un provvedimento di accompagnamento alla frontiera, l'onere di produrre la prova documentale dello svolgimento grava sulla pubblica amministrazione e non sull'imputato
  • In sede di cassazione non è ammesso un riesame meramente 'fatto' o un nuovo apprezzamento del materiale probatorio se la sentenza impugnata espone una coerente struttura argomentativa e ha dato seguito alle indicazioni della Corte di legittimità
  • Per rendere ammissibile un ricorso per vizio di motivazione è necessario criticare specifiche regole inferenziali adottate dal giudice; censure generiche sulla presunta mancanza di prova risultano spesso inammissibili
  • Documenti come verbali di notifica, verbali di convalida d'udienza e dati sul viaggio/volo dell'espulso sono elementi decisivi per dimostrare l'effettività dell'espulsione
  • Chi valuta l'impugnazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. in caso di ricorso manifestamente infondato

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