Ordinanza n. 1655/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, esito della prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 200 (duecento) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'Area degli Assistenti, indetto con D.M. 5115/56/BIS pubblicato il 10 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha ritenuto che le esigenze prospettate dalla ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la definizione del giudizio nel merito, senza adottare una misura cautelare immediata. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi fissato la trattazione del merito all'udienza pubblica del 1 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: esito della prova preselettiva del concorso pubblico per il reclutamento di 200 unità di personale non dirigenziale del MAECI
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'esito della prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal MAECI con D.M. 5115/56/BIS, pubblicato il 10 febbraio 2025. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, né specifica le censure riferite alla prova o alla relativa valutazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Il Collegio ha utilizzato la previsione per fissare direttamente la trattazione del merito, ritenendo che le esigenze della ricorrente fossero adeguatamente tutelabili con una decisione sul merito.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari prospettate possono essere adeguatamente tutelate mediante una rapida definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può fissare la trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una distinta misura cautelare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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