Circolare numero 22 del 23-1-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, per effetto dell’art. 19 della legge n. 724/1994, l’INPS subentra allo SCAU negli adempimenti relativi alle convenzioni per la riscossione di contributi associativi, sindacali, di assistenza contrattuale e di assistenza sanitaria nel settore agricolo. Vengono confermate le convenzioni nazionali già in essere fino al 31 dicembre 1997, mantenendo sostanzialmente invariati procedure, criteri di riscossione, modalità di imputazione dei versamenti e compensi per il servizio. Sono inoltre disciplinate le richieste di esonero/rettifica, con sospensione della riscossione e trasmissione delle istanze alle organizzazioni competenti entro termini specifici. Per le Sedi INPS non sono previsti nuovi adempimenti ordinari, salvo la gestione delle istanze di esenzione e la trasmissione dei dati ai comitati interessati.
Subentro INPS allo SCAU nella riscossione dei contributi associativi, sindacali e di assistenza contrattuale in agricoltura
Subentro INPS allo SCAU nella riscossione dei contributi agricoli
La circolare dà attuazione al subentro dell’INPS allo SCAU, disposto dall’art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per gli adempimenti connessi alle convenzioni di riscossione dei contributi associativi, sindacali, di assistenza contrattuale e di assistenza sanitaria nel settore agricolo. L’Istituto conferma la sostanziale continuità del sistema preesistente, precisando durata delle convenzioni, criteri applicativi, trattamento delle istanze di esonero e ruoli operativi delle strutture periferiche.
Ambito delle convenzioni interessate
La circolare elenca le convenzioni nazionali vigenti trasferite all’INPS, tutte stipulate il 13 aprile 1992 con lo SCAU, con i rispettivi soggetti aderenti e con le relative misure contributive:
- contributi di assistenza contrattuale dovuti da mezzadri e coloni, nella misura di L. 12.000 annue per ogni unità attiva del nucleo mezzadrile o colonico;
- contributo di assistenza sindacale dovuto dai coltivatori diretti, pari al 2% dei contributi accertati ai fini previdenziali ed assistenziali;
- contributi di assistenza contrattuale previsti da contratti collettivi di lavoro per datori di lavoro e lavoratori agricoli subordinati, pari allo 0,35% delle retribuzioni imponibili, con ripartizione 3/5 a carico dei datori di lavoro e 2/5 a carico dei lavoratori;
- contributi associativi dovuti alla Confagricoltura dalle aziende associate, pari allo 0,45% della retribuzione imponibile;
- contributi per prestazioni integrative di assistenza sanitaria ai sensi dell’art. 65 del CCNL 5 marzo 1987 e 27 novembre 1991, nella misura di L. 100.000 annue per operaio a tempo indeterminato e di L. 660 per ogni giornata di lavoro accertata per gli operai a tempo determinato.
Durata delle convenzioni e continuità dei criteri
Le convenzioni restano efficaci nel testo già sottoscritto con lo SCAU fino al 31 dicembre 1997. Prima di tale scadenza l’INPS sottoporrà alle Confederazioni una nuova ipotesi di convenzione. Fino ad allora la gestione deve proseguire con le stesse procedure e gli stessi criteri sinora adottati, salvo gli adeguamenti che si rendano necessari per effetto di modifiche delle procedure di riscossione dei contributi obbligatori.
Criteri comuni di riscossione
Per tutte le convenzioni sono confermati criteri omogenei di funzionamento:
- i soggetti obbligati sono individuati sulla base di elenchi forniti dalle Confederazioni convenzionate, aggiornati mediante elenchi di variazione trasmessi annualmente;
- se il versamento complessivo non copre integralmente quanto dovuto, in assenza di specifica imputazione da parte dell’interessato, le somme sono imputate prima ai contributi obbligatori e poi, per l’eventuale residuo, ai contributi associativi, di assistenza contrattuale o integrativi di prestazioni obbligatorie;
- l’accredito delle somme riscosse avviene di regola entro 40 giorni dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi obbligatori, con rendiconto provinciale dei pagamenti effettuati;
- le somme riscosse successivamente sono versate con cadenza bimestrale;
- le spese per il servizio reso all’INPS sono rimborsate nella misura dell’1,20% dell’ammontare dei contributi riscossi, salvo conguaglio sui costi ulteriori sostenuti;
- l’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione delle convenzioni nei confronti dei contribuenti, anche in caso di contestazione sulla loro inclusione negli elenchi;
- i contribuenti sono informati della natura e del fondamento giuridico dei contributi tramite le avvertenze prestampate nei bollettini di conto corrente postale, con la possibilità di ottenere rettifiche e bollettini manuali sostitutivi qualora ritengano i contributi non dovuti.
Istanza di esonero e sospensione della riscossione
La circolare disciplina in modo specifico le ipotesi di formale istanza di esonero dal pagamento dei contributi. In tali casi l’INPS deve sospendere immediatamente la riscossione nei confronti del soggetto interessato e sottoporre l’istanza alle associazioni o ai comitati di gestione competenti per le iniziative di competenza e per l’eventuale parere, da rendere entro 60 giorni.
Per i contributi di assistenza sindacale dovuti dai coltivatori diretti e per i contributi associativi dovuti alla Confagricoltura dalle aziende associate, il meccanismo prevede che l’istanza sia esaminata dalle associazioni o dai comitati di gestione, con parere entro 60 giorni dalla domanda di esonero. Per i contributi di assistenza contrattuale e per quelli relativi a prestazioni integrative di assistenza sanitaria, analogo termine di 60 giorni è previsto per la formulazione del parere.
Se decorre il termine senza risposta del comitato, o se permane immutata la decisione dell’azienda, la riscossione viene sospesa. La ripresa del prelievo avviene soltanto in caso di dichiarazione del contribuente con cui venga manifestata l’intenzione di continuare a corrispondere le somme.
Rettifiche e bollettini sostitutivi
La circolare ribadisce che i contribuenti che ritengano i contributi non dovuti possono chiedere le relative rettifiche. Tra gli effetti conseguenti è espressamente previsto il rilascio di bollettini manuali sostitutivi di quelli prestampati, per il versamento dei contributi effettivamente dovuti. Tale disciplina è richiamata sia per i contributi di assistenza sindacale e associativa sia per quelli di assistenza contrattuale e sanitaria.
Adempimenti delle sedi INPS
Poiché la riscossione dei contributi oggetto delle cinque convenzioni avviene contestualmente alla riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali del settore agricolo, già integralmente centralizzata, alle sedi dell’INPS non è richiesto alcun adempimento ordinario. L’unica eccezione riguarda le richieste di esenzione dal pagamento dei contributi in questione.
In tali casi le sedi devono trasmettere le istanze delle ditte, complete di codice fiscale e partita IVA, alle associazioni sindacali e ai comitati interessati entro 10 giorni dalla ricezione, con lettera di accompagnamento. Devono inoltre comunicare al Centro Elaborazione dati, oggi Centro Elettronico dell’ex SCAU, per ciascuna ditta richiedente, il codice provincia, il codice comune, l’anagrafica completa e il codice personale, utilizzando i prospetti già in uso presso lo SCAU.
Convenzioni locali e rinvii operativi
Per quanto riguarda le convenzioni locali relative alla riscossione dei contributi per l’integrazione delle prestazioni obbligatorie e per l’assistenza contrattuale nelle province in cui tali convenzioni sono in vigore, la circolare rinvia alle istruzioni già trasmesse ai dirigenti delle sedi interessate. Rinvio è altresì effettuato ai criteri della lettera D) per le dichiarazioni di revoca.
Restano inoltre in vigore le procedure già operanti presso gli uffici ex-SCAU per l’allestimento e la spedizione dei bollettini di conto corrente postale, nonché per la ripartizione delle somme riscosse. Per le modalità di contabilizzazione delle somme viene richiamato il messaggio n. 00726 del 13 dicembre 1995.
Punti principali
Subentro INPS e durata delle convenzioni
L’INPS subentra allo SCAU negli adempimenti previsti dalle convenzioni stipulate con associazioni e organizzazioni di categoria per la riscossione dei contributi associativi o sindacali. Le convenzioni nazionali vigenti restano in vigore nel testo sottoscritto con lo SCAU fino al 31 dicembre 1997; prima di tale data l’Istituto sottoporrà alle Confederazioni una nuova ipotesi di convenzione.
Mantenimento delle procedure e criteri di riscossione
La gestione dei contributi continua con le stesse procedure e criteri già adottati, salvo eventuali adeguamenti necessari per modifiche delle procedure di riscossione dei contributi obbligatori. Restano fermi i meccanismi di individuazione dei soggetti obbligati tramite elenchi delle Confederazioni, l’imputazione dei versamenti in via prioritaria ai contributi obbligatori e poi agli altri contributi, i tempi di accredito e la ripartizione delle somme riscosse.
Istanza di esonero o contestazione del contributo
In presenza di formale istanza di esonero dal pagamento, l’INPS sospende immediatamente la riscossione nei confronti del soggetto interessato e trasmette l’istanza alle Associazioni o ai Comitati di gestione per il parere di competenza. Per i contributi di assistenza sindacale dei coltivatori diretti e i contributi associativi dovuti alla Confagricoltura, il parere deve pervenire entro 60 giorni; per i contributi di assistenza contrattuale o di assistenza sanitaria/integrativa vale un analogo termine di 60 giorni. In mancanza di risposta o in caso di conferma della posizione dell’azienda, la riscossione resta sospesa.
Rettifiche, bollettini sostitutivi e ripresa della riscossione
I contribuenti che ritengano non dovuti i contributi possono ottenere le conseguenti rettifiche, compreso il rilascio di bollettini manuali sostitutivi di quelli prestampati per il versamento di quanto dovuto. La riscossione riprende solo a seguito di dichiarazione del contribuente con cui viene manifestata l’intenzione di continuare a corrispondere le somme.
Elenco delle convenzioni nazionali e misure contributive
La circolare riporta cinque convenzioni nazionali vigenti: contributi di assistenza contrattuale per mezzadri e coloni (L. 12.000 annue per ogni unità attiva del nucleo), contributo di assistenza sindacale dei coltivatori diretti (2% dei contributi accertati ai fini previdenziali ed assistenziali), contributi di assistenza contrattuale previsti da contratti collettivi di lavoro (0,35% delle retribuzioni imponibili, di cui 3/5 a carico dei datori di lavoro e 2/5 dei lavoratori), contributi associativi dovuti alla Confagricoltura dalle aziende associate (0,45% della retribuzione imponibile), contributi per prestazioni integrative di assistenza sanitaria (L. 100.000 annue per operaio a tempo indeterminato e L. 660 per ogni giornata di lavoro accertata per gli operai a tempo determinato).
Criteri comuni di applicazione delle convenzioni
Per tutte le convenzioni valgono regole comuni: individuazione dei soggetti obbligati tramite elenchi delle Confederazioni e loro aggiornamenti annuali; imputazione prioritaria dei versamenti ai contributi obbligatori; accredito ordinario entro 40 giorni dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi obbligatori con rendiconto provinciale; versamento bimestrale delle somme riscosse successivamente; rimborso spese all’INPS pari all’1,20% delle somme riscosse, salvo conguaglio; esclusione di responsabilità dell’INPS verso i contribuenti; informativa agli interessati sulla natura giuridica dei contributi e possibilità di rettifica tramite semplice dichiarazione scritta.
Adempimenti per le Sedi INPS e gestione delle istanze
Poiché la riscossione avviene contestualmente a quella dei contributi previdenziali e assistenziali agricoli, integralmente centralizzata, non sono richiesti adempimenti ordinari alle Sedi INPS, salvo le fattispecie di richiesta di esenzione. In tali casi le Sedi devono trasmettere le istanze delle ditte, complete di codice fiscale e partita IVA, entro 10 giorni dalla ricezione alle Associazioni sindacali e ai Comitati interessati, utilizzando anche i prospetti già in uso presso lo SCAU e comunicando al Centro Elaborazione dati i dati anagrafici e i codici identificativi richiesti.
Convenzioni locali e rinvio alle istruzioni già impartite
Per le convenzioni locali relative all’integrazione delle prestazioni obbligatorie e all’assistenza contrattuale nelle province interessate, si rinvia alle istruzioni già inviate ai dirigenti delle sedi e ai criteri della lettera D) per le dichiarazioni di revoca. Restano inoltre in vigore le procedure già operative presso gli uffici ex-SCAU per l’allestimento e la spedizione dei bollettini di conto corrente postale e per la ripartizione delle somme riscosse; per la contabilizzazione si rinvia a successive istruzioni del messaggio n. 00726 del 13 dicembre 1995.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 23 gen 1996Circolare numero 20 del 23-1-1996
- Circolare · 23 gen 1996Circolare numero 21 del 23-1-1996
- Circolare · 22 gen 1996Circolare numero 18 del 22-1-1996
- Circolare · 22 gen 1996Circolare numero 19 del 22-1-1996
- Circolare · 24 gen 1996Circolare numero 23 del 24-1-1996
- Circolare · 27 gen 1996Circolare numero 26 del 27-1-1996
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →