Circolare numero 18 del 22-1-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando e da chi possono essere compiuti atti idonei a interrompere la prescrizione dei crediti contributivi introdotta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995. Precisa che i verbali dell'Ispettorato del lavoro non interrompono di per sé la prescrizione, salvo il regime transitorio del comma 10, e indica le ipotesi in cui l'impossibilità di esercitare il credito può impedire il decorso della prescrizione. Vengono inoltre confermati gli effetti interruttivi del riconoscimento del debito tramite modelli contributivi, della denuncia formale del lavoratore, del pagamento parziale e di alcuni comportamenti processuali o amministrativi, con specifico richiamo alle sanzioni ex legge n. 689/1981.
Chiarimenti sugli atti interruttivi della prescrizione contributiva dopo la legge n. 335/1995
Chiarimenti sugli atti interruttivi della prescrizione contributiva dopo la legge n. 335/1995
La circolare fornisce puntualizzazioni operative in merito all'applicazione dei più brevi termini prescrizionali introdotti dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il documento nasce dalle perplessità manifestate da alcune Sedi sulla validità di atti e comportamenti idonei a interrompere la prescrizione dei crediti contributivi.
Soggetti abilitati e regola generale sugli atti interruttivi
La circolare riafferma il principio generale secondo cui l'atto volto a pretendere l'adempimento di un obbligo giuridico deve provenire da uno dei soggetti del rapporto da cui l'obbligo stesso nasce. Nel rapporto previdenziale il vincolo sorge tra datore di lavoro ed ente previdenziale, mentre il lavoratore è il soggetto beneficiario degli effetti del rapporto. Ne consegue che l'obbligo di compiere atti interruttivi incombe sull'Ente e sul datore di lavoro.
Su tale base viene escluso che i verbali dell'Ispettorato del lavoro contenenti prescrizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali possano interrompere, da soli, il corso della prescrizione. Le Sedi, una volta venute a conoscenza di tali verbali, devono quindi porre in essere i relativi atti interruttivi. La conclusione non contrasta con quanto affermato nella circolare n. 262/95, poiché in quel contesto il riferimento ai processi verbali dell'Ispettorato serviva solo a illustrare il criterio transitorio dell'art. 3, comma 10, della legge n. 335/1995, applicabile quando una procedura per il recupero del credito fosse già iniziata prima dell'entrata in vigore della legge.
Impossibilità di esercitare il diritto di credito
Un ulteriore chiarimento riguarda l'affermazione secondo cui l'impedimento da parte del debitore all'esercizio del diritto di credito dell'Istituto impedirebbe il corso della prescrizione. La circolare precisa che l'INPS dispone di un autonomo potere di accertamento dei propri crediti contributivi e che, pertanto, la fattispecie non ricorre quando l'Istituto sia comunque in grado di accertare il credito.
Non si configura quindi tale impedimento nei casi di evasione contributiva totale o parziale né nel lavoro nero, compreso il caso di lavoratori non iscritti neppure al libro paga o matricola. La fattispecie può invece ricorrere:
- per artigiani ed esercenti attività commerciali, quando il reddito sia denunciato al fisco ma non all'INPS;
- per le aziende, quando il datore di lavoro non abbia denunciato l'attività con dipendenti, non risulti iscritto negli appositi albi e non abbia nemmeno istituito i libri paga e matricola;
- quando il datore di lavoro rifiuti di esibire i libri paga e matricola agli ispettori dell'Istituto, impedendo il controllo sulla regolarità degli adempimenti contributivi.
Nel caso del rifiuto di esibizione, l'effetto impeditivo deve risultare regolarmente verbalizzato dall'Ispettore di vigilanza in sede di accesso ispettivo.
Riconoscimento del debito tramite modelli contributivi
La circolare conferma che la prescrizione può essere interrotta non solo da un atto del creditore, ma anche dal riconoscimento del debito da parte del debitore. Era già stato chiarito che tale effetto si produce con la presentazione del rendiconto mensile DM/M10 totalmente o parzialmente insoluto.
Il documento estende il medesimo principio ai modelli O1/M presentati dai datori di lavoro. La presentazione di tali modelli comporta infatti l'indicazione delle retribuzioni corrisposte e l'affermazione della debenza dei contributi di legge; ciò integra un riconoscimento del debito contributivo verso l'Istituto e interrompe i termini prescrizionali. Non rileva che il debito non sia indicato in modo diretto, poiché esso risulta comunque certo e quantificabile con operazioni di calcolo elementari.
Denuncia del lavoratore e prescrizione decennale
Con riguardo alla nozione di "denuncia" del lavoratore richiesta dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 per applicare la prescrizione decennale ai contributi dovuti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti o ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, la circolare chiarisce che si tratta di una denuncia formale. Essa deve essere diretta a informare l'Istituto dell'esistenza di un'omissione contributiva, totale o parziale, ed è preferibile che sia redatta sul mod. Vig.1.
La denuncia può essere sottoscritta anche nel corso dell'ispezione, dopo che l'Ispettore di vigilanza abbia fornito i necessari chiarimenti al dipendente. La dichiarazione resa dal lavoratore durante un accertamento ispettivo può quindi assumere rilievo solo se presenta i caratteri di una denuncia formale nei confronti dell'Istituto.
La circolare precisa inoltre che, ai fini della determinazione del periodo prescrizionale, non assume rilievo il momento in cui il lavoratore venga a conoscenza dell'inadempienza del datore di lavoro. Il credito contributivo deve essere azionato dall'Istituto e, pertanto, il termine di prescrizione va riferito alla data di scadenza delle singole denunce contributive. La rilevanza della denuncia del lavoratore attiene alla scelta tra prescrizione decennale e quinquennale, ma non sposta il momento di decorrenza oltre la scadenza legale del debito.
Pagamento di acconti o saldi e nuovo termine prescrizionale
La circolare affronta anche il caso del pagamento spontaneo, da parte dell'azienda, di un acconto o del saldo di un debito contributivo già denunciato all'INPS. Tale adempimento parziale o totale viene qualificato come riconoscimento dell'obbligazione, salvo il caso in cui il debitore, nel corso di un ricorso amministrativo o giudiziario sull'esistenza dell'obbligo contributivo, si riservi espressamente il diritto di ripetizione a procedimento concluso.
In conseguenza del pagamento, dalla relativa data decorre un nuovo termine prescrizionale per il residuo debito, comprensivo di contributi e relativi accessori.
Effetti di una sentenza in un giudizio tra datore di lavoro e lavoratore
Un chiarimento specifico riguarda l'ipotesi di sentenza che condanni il datore di lavoro al pagamento di retribuzioni a favore di un dipendente, in un giudizio cui l'Istituto non abbia partecipato. La circolare esclude che la sola instaurazione di quel giudizio interrompa la prescrizione dei contributi dovuti all'INPS sulle retribuzioni oggetto della sentenza.
Il principio già richiamato nella circolare n. 262/95, relativo all'inizio di un procedimento teso al recupero contributivo, non è applicabile in questo caso, perché l'atto non proviene dall'Istituto. Pertanto, se il giudizio si è svolto esclusivamente tra datore di lavoro e lavoratore e non risultano precedenti atti interruttivi agli atti della Sede, il recupero contributivo può riguardare soltanto i periodi non prescritti al momento della richiesta di accredito.
Sanzioni amministrative ex legge n. 689/1981
Infine, la circolare tratta le sanzioni amministrative richieste ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per tali somme opera la prescrizione quinquennale prevista dalla stessa legge, con applicazione delle norme ordinarie in tema di interruzione.
Ne deriva che la prescrizione deve essere eccepita dal debitore e che, se il pagamento viene effettuato spontaneamente a titolo di sanzione amministrativa, la somma resta acquisita a tale titolo anche se la sanzione fosse prescritta.
Punti principali
Soggetti abilitati a compiere atti interruttivi
L'atto interruttivo deve provenire dal creditore o da un soggetto del rapporto obbligatorio. Nel rapporto previdenziale il potere di agire spetta all'Ente e al datore di lavoro, mentre il lavoratore è solo il beneficiario del rapporto. Perciò i verbali dell'Ispettorato del lavoro che contengono prescrizioni contributive e assistenziali non interrompono la prescrizione; le Sedi devono attivarsi appena ne vengono a conoscenza. La precedente circolare n. 262/95 è richiamata solo come esempio del regime transitorio dell'art. 3, comma 10, della legge n. 335/1995, applicabile quando una procedura di recupero fosse già iniziata prima dell'entrata in vigore della legge.
Impossibilità di esercitare il diritto di credito
La circolare precisa che l'impedimento all'esercizio del credito ricorre solo quando l'Istituto non possa accertare il proprio credito neppure con il potere autonomo di accertamento. Non rientrano in questa ipotesi l'evasione contributiva totale o parziale e il lavoro nero, poiché l'INPS può comunque accertare la posizione. L'ipotesi può invece sussistere: per artigiani e commercianti, se il reddito è denunciato al fisco ma non all'INPS; per le aziende, se l'attività con dipendenti è completamente occultata, senza iscrizione agli albi e senza libri paga e matricola; oppure se il datore di lavoro rifiuta di esibire i libri paga e matricola agli ispettori. In quest'ultimo caso il rifiuto deve risultare regolarmente verbalizzato dall'Ispettore di vigilanza.
Riconoscimento del debito tramite modelli contributivi
La presentazione dei modelli DM/M10 insoluti era già considerata riconoscimento del debito. La circolare estende il principio anche ai modelli O1/M presentati dai datori di lavoro, poiché con l'indicazione delle retribuzioni e l'affermazione che su di esse sono dovuti i contributi di legge il debitore riconosce il proprio debito contributivo. Tale riconoscimento interrompe la prescrizione anche se il debito non è indicato in modo espresso, purché sia certo e facilmente quantificabile.
Denuncia del lavoratore e decorrenza della prescrizione
Per applicare la prescrizione decennale ai contributi dovuti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti o ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, la denuncia del lavoratore deve essere formale, preferibilmente sul mod. Vig.1, e deve informare l'Istituto dell'omissione contributiva, totale o parziale. La dichiarazione resa durante l'ispezione può valere se sottoscritta dal lavoratore, anche nel corso dell'accertamento. Ai fini del termine prescrizionale non rileva la data in cui il lavoratore scopre l'inadempienza, ma la data di scadenza delle singole denunce contributive, poiché il credito contributivo si aziona sempre con atto dell'Istituto.
Pagamento parziale o acconto sul debito contributivo
Il pagamento spontaneo di un acconto o del saldo dei soli contributi su un debito già denunciato all'INPS vale come riconoscimento dell'obbligazione e interrompe la prescrizione anche per il residuo credito per contributi e oneri accessori. Fa eccezione il caso in cui, nel contesto di un ricorso amministrativo o giudiziario, il debitore si riservi espressamente il diritto alla ripetizione a procedimento concluso. Dal pagamento decorre un nuovo termine prescrizionale per il residuo debito.
Sentenze in giudizi tra datore di lavoro e lavoratore senza partecipazione dell'Istituto
Se una sentenza condanna il datore di lavoro al pagamento di retribuzioni in un giudizio cui l'Istituto non abbia partecipato, l'instaurazione del giudizio non interrompe la prescrizione dei contributi sulle somme oggetto della sentenza. Il criterio del regime transitorio del comma 10 dell'art. 3 della legge n. 335/1995 non è applicabile in questo caso. In assenza di precedenti atti interruttivi agli atti della Sede, il recupero contributivo può riguardare solo i periodi non prescritti al momento della richiesta di accredito.
Sanzioni amministrative ex legge n. 689/1981
Per le sanzioni amministrative richieste ai sensi della legge n. 689/1981 si applica la prescrizione quinquennale prevista da tale legge, con rinvio alle norme ordinarie sulla interruzione. La circolare ritiene che l'eccezione di prescrizione debba essere sollevata dal debitore; conseguentemente, il pagamento spontaneo di sanzioni amministrative prescritte resta acquisito a tale titolo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 22 gen 1996Circolare numero 19 del 22-1-1996
- Circolare · 23 gen 1996Circolare numero 22 del 23-1-1996
- Circolare · 23 gen 1996Circolare numero 21 del 23-1-1996
- Circolare · 23 gen 1996Circolare numero 20 del 23-1-1996
- Circolare · 24 gen 1996Circolare numero 23 del 24-1-1996
- Circolare · 17 gen 1996Circolare numero 15 del 17-1-1996
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →