Ordinanza n. 7474/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per il regolamento di competenza in relazione all'ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 875 del 12 giugno 2026 (non notificata), con la quale il predetto Tribunale ha declinato la propria competenza e ha individuato, quale giudice competente, il T.A.R. per il Lazio, nella sede centrale di Roma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che ha declinato la competenza in favore del TAR Lazio-Roma sulle impugnazioni di note regionali relative alla verifica dell'ottemperanza a prescrizioni ambientali del progetto di gasdotto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato davanti al TAR Puglia-Lecce tre note regionali del 2019, nonché atti presupposti, con cui erano state espresse perplessità sulla proposta di suddividere per fasi l'ottemperanza alle prescrizioni della VIA e rappresentata la necessità di valutare alternative localizzative, oltre alla nota regionale dell'8 aprile 2021 che comunicava l'avvio dell'istruttoria per verificare l'ottemperanza a una prescrizione. Aveva inoltre chiesto l'accertamento dell'avvenuta ottemperanza a una prescrizione dell'autorizzazione unica. Il Ministero aveva eccepito l'incompetenza del TAR pugliese. Dopo che il TAR aveva declinato la competenza in favore del TAR Lazio-Roma, la società ha proposto regolamento di competenza, sostenendo che la controversia appartenesse alla competenza territoriale del TAR Puglia: a suo avviso, la competenza funzionale del TAR Lazio riguarderebbe controversie aventi a oggetto poteri direttamente incidenti sull'autorizzazione, localizzazione o realizzazione dell'opera, mentre gli atti controversi sarebbero successivi all'autorizzazione, adottati nell'ordinario esercizio delle attribuzioni regionali e fondati su valutazioni territoriali, paesaggistiche e ambientali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il regolamento di competenza e ha dichiarato competente il TAR Lazio-Roma. In base al combinato disposto degli artt. 14, 135, comma 1, lett. f), e 133, comma 1, lett. o), c.p.a., la competenza funzionale inderogabile del TAR centrale comprende le controversie genericamente attinenti ai gasdotti di importazione e non è limitata agli atti autorizzativi: ricomprende anche manifestazioni di pubblici poteri indirettamente connesse alla costruzione degli impianti. Nella specie, le note regionali riguardavano la verifica dell'ottemperanza a prescrizioni imposte nell'ambito del procedimento autorizzativo e risultavano quindi direttamente connesse alla realizzazione del gasdotto. Non rileva che, secondo la ricorrente, gli atti siano stati adottati nell'esercizio di ordinari poteri regionali: è decisiva la loro generale afferenza all'attuazione dell'opera strategica. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Lazio ai sensi dell'art. 16, comma 3, c.p.a. Spese del regolamento compensate nei confronti del Ministero, costituitosi solo formalmente; nulla sulle spese per le amministrazioni non costituite.
Norme richiamate
artt. 14, 135, comma 1, lett. f), e 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
il combinato disposto degli artt. 14, 135, co. 1, lett. f), e 133, co. 1, lett. o), cod. proc. amm. attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio-Roma le controversie «attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti […] i gasdotti di importazione»;
La competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio-Roma è attribuita alle controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti concernenti i gasdotti di importazione.
il giudizio potrà essere riassunto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, co. 3, cod. proc. amm.;
Dichiarata la competenza del TAR Lazio-Roma, il giudizio può essere riassunto davanti a tale giudice secondo la disposizione indicata.
Massime di principio
- La competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio-Roma per le controversie concernenti i gasdotti di importazione non è circoscritta ai provvedimenti autorizzativi: comprende ogni manifestazione di pubblici poteri che abbia una generale afferenza, anche indiretta, alla costruzione o all'attuazione dell'opera strategica.
- Rientrano nella competenza funzionale del TAR Lazio-Roma gli atti relativi alla verifica dell'ottemperanza a prescrizioni imposte nell'ambito del procedimento autorizzativo di un gasdotto di importazione, anche se adottati da un'amministrazione regionale nell'esercizio di poteri ordinari e in una fase successiva all'autorizzazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 ott 2026Ordinanza n. 7480/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Ordinanza · 12 ott 2026Ordinanza n. 5664/2026 - Napoli, Sezione 3
- Ordinanza · 12 ott 2026Ordinanza n. 5712/2026 - Napoli, Sezione 4
- Ordinanza · 12 ott 2026Ordinanza n. 5736/2026 - Napoli, Sezione 4
- Ordinanza · 12 ott 2026Ordinanza n. 1195/2026 - Cagliari, Sezione 2
- Ordinanza · 12 ott 2026Ordinanza n. 1948/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →