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Ordinanza

Ordinanza n. 7474/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per il regolamento di competenza in relazione all'ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 875 del 12 giugno 2026 (non notificata), con la quale il predetto Tribunale ha declinato la propria competenza e ha individuato, quale giudice competente, il T.A.R. per il Lazio, nella sede centrale di Roma.

Giustizia amministrativa202607544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che ha declinato la competenza in favore del TAR Lazio-Roma sulle impugnazioni di note regionali relative alla verifica dell'ottemperanza a prescrizioni ambientali del progetto di gasdotto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato davanti al TAR Puglia-Lecce tre note regionali del 2019, nonché atti presupposti, con cui erano state espresse perplessità sulla proposta di suddividere per fasi l'ottemperanza alle prescrizioni della VIA e rappresentata la necessità di valutare alternative localizzative, oltre alla nota regionale dell'8 aprile 2021 che comunicava l'avvio dell'istruttoria per verificare l'ottemperanza a una prescrizione. Aveva inoltre chiesto l'accertamento dell'avvenuta ottemperanza a una prescrizione dell'autorizzazione unica. Il Ministero aveva eccepito l'incompetenza del TAR pugliese. Dopo che il TAR aveva declinato la competenza in favore del TAR Lazio-Roma, la società ha proposto regolamento di competenza, sostenendo che la controversia appartenesse alla competenza territoriale del TAR Puglia: a suo avviso, la competenza funzionale del TAR Lazio riguarderebbe controversie aventi a oggetto poteri direttamente incidenti sull'autorizzazione, localizzazione o realizzazione dell'opera, mentre gli atti controversi sarebbero successivi all'autorizzazione, adottati nell'ordinario esercizio delle attribuzioni regionali e fondati su valutazioni territoriali, paesaggistiche e ambientali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto il regolamento di competenza e ha dichiarato competente il TAR Lazio-Roma. In base al combinato disposto degli artt. 14, 135, comma 1, lett. f), e 133, comma 1, lett. o), c.p.a., la competenza funzionale inderogabile del TAR centrale comprende le controversie genericamente attinenti ai gasdotti di importazione e non è limitata agli atti autorizzativi: ricomprende anche manifestazioni di pubblici poteri indirettamente connesse alla costruzione degli impianti. Nella specie, le note regionali riguardavano la verifica dell'ottemperanza a prescrizioni imposte nell'ambito del procedimento autorizzativo e risultavano quindi direttamente connesse alla realizzazione del gasdotto. Non rileva che, secondo la ricorrente, gli atti siano stati adottati nell'esercizio di ordinari poteri regionali: è decisiva la loro generale afferenza all'attuazione dell'opera strategica. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Lazio ai sensi dell'art. 16, comma 3, c.p.a. Spese del regolamento compensate nei confronti del Ministero, costituitosi solo formalmente; nulla sulle spese per le amministrazioni non costituite.

Norme richiamate

  • artt. 14, 135, comma 1, lett. f), e 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    il combinato disposto degli artt. 14, 135, co. 1, lett. f), e 133, co. 1, lett. o), cod. proc. amm. attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio-Roma le controversie «attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti […] i gasdotti di importazione»;

    La competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio-Roma è attribuita alle controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti concernenti i gasdotti di importazione.

  • art. 16, comma 3, c.p.a.

    il giudizio potrà essere riassunto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, co. 3, cod. proc. amm.;

    Dichiarata la competenza del TAR Lazio-Roma, il giudizio può essere riassunto davanti a tale giudice secondo la disposizione indicata.

Massime di principio

  • La competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio-Roma per le controversie concernenti i gasdotti di importazione non è circoscritta ai provvedimenti autorizzativi: comprende ogni manifestazione di pubblici poteri che abbia una generale afferenza, anche indiretta, alla costruzione o all'attuazione dell'opera strategica.
  • Rientrano nella competenza funzionale del TAR Lazio-Roma gli atti relativi alla verifica dell'ottemperanza a prescrizioni imposte nell'ambito del procedimento autorizzativo di un gasdotto di importazione, anche se adottati da un'amministrazione regionale nell'esercizio di poteri ordinari e in una fase successiva all'autorizzazione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaReti e impianti energetici
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiRiparto di giurisdizione

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