Regolamento (UE) 2023/2652
Regolamento delegato (UE) 2023/2652 della Commissione, del 15 settembre 2023, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/2292 per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di miele, carni, prodotti altamente raffinati, capsule di gelatina e prodotti della pesca e le prescrizioni relative all’attestato privato e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni relative all’attestato privato per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale sul quadro dei controlli e delle condizioni documentali per l’ingresso nell’Unione di specifiche merci di origine animale e di alcuni prodotti composti. Da un lato chiarisce e amplia le definizioni e le categorie rilevanti per miele e prodotti dell’apicoltura, dall’altro semplifica o corregge alcune prescrizioni relative a prodotti della pesca, carni, capsule di gelatina e prodotti altamente raffinati. Introduce inoltre un’esenzione dall’attestato privato per taluni prodotti composti a lunga conservazione e prevede un periodo transitorio per l’adeguamento degli stabilimenti esportatori di miele e prodotti dell’apicoltura.
Modifica e rettifica le norme UE sull’ingresso nell’Unione di miele, prodotti dell’apicoltura, carni, prodotti altamente raffinati, capsule di gelatina, prodotti della pesca e prodotti composti, con aggiustamenti agli obblighi di certificazione e all’attestato privato.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione, ai fini dell’immissione in commercio, di determinate partite di animali e merci destinate al consumo umano provenienti da paesi terzi, nonché ai prodotti composti a lunga conservazione e ai prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Incide sugli operatori che importano miele e altri prodotti dell’apicoltura, prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico, carni e prodotti di origine animale, capsule di gelatina e prodotti composti, e sulle autorità competenti degli Stati membri per i controlli ufficiali e la certificazione. Prevede un periodo transitorio di 12 mesi, dalla pubblicazione del regolamento, per l’ingresso nell’Unione di partite di miele e altri prodotti dell’apicoltura provenienti da stabilimenti non ancora inseriti nell’elenco di cui all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2022/2292.
Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/2292 e del regolamento delegato (UE) 2021/630
Il regolamento interviene sul sistema UE dei controlli ufficiali applicabili all’ingresso nell’Unione di animali e merci destinate al consumo umano, in attuazione del regolamento (UE) 2017/625. I considerando evidenziano, tra le altre cose, l’esigenza di chiarire l’ambito di alcune categorie merceologiche, rafforzare il presidio sul miele e sui prodotti dell’apicoltura a causa di pratiche fraudolente riscontrate sul mercato, e correggere errori materiali o incoerenze presenti nella disciplina previgente.
Ambito materiale e finalità
La disciplina riguarda soprattutto le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di miele, altri prodotti dell’apicoltura, prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico, carni, gelatina, collagene, capsule di gelatina, prodotti altamente raffinati e prodotti composti. Il regolamento opera sia mediante modifiche sostanziali alle regole di certificazione e di elenco degli stabilimenti, sia mediante rettifiche tecniche a codici SA/NC e rinvii normativi, con l’obiettivo di garantire certezza del diritto e maggiore coerenza sistematica.
Definizioni e individuazione delle merci rilevanti
L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 viene integrato con due definizioni espressamente dedicate al miele e ai prodotti dell’apicoltura. Il miele è definito per rinvio alla direttiva 2001/110/CE; i prodotti dell’apicoltura comprendono miele, cera d’api, pappa reale, propoli e polline destinati al consumo umano. Questa precisazione serve a delimitare con maggiore chiarezza il perimetro delle prescrizioni applicabili a tali prodotti.
Prodotti della pesca e altri prodotti esentati da prescrizioni aggiuntive
Viene chiarito che i prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico rientrano tra le categorie per le quali non trovano applicazione alcune prescrizioni supplementari previste dagli articoli da 6 a 12 del regolamento delegato (UE) 2022/2292. Il considerando richiama il fatto che per tali prodotti il rischio principale è la contaminazione ambientale e che restano comunque applicabili i controlli ufficiali dei paesi terzi sui residui e contaminanti previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
Elenchi degli stabilimenti e origine delle materie prime
Il regolamento rafforza il requisito dell’inserimento in elenco degli stabilimenti che producono miele e altri prodotti dell’apicoltura destinati al consumo umano, collegandolo alle voci SA 0409, 0410, 1212, 1521 e 1702. Al tempo stesso modifica l’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 per consentire l’ingresso nell’Unione di taluni prodotti di origine animale anche quando le materie prime sono ottenute negli Stati membri, oltre che in stabilimenti autorizzati di paesi terzi figuranti in elenco. La modifica risponde all’esigenza di evitare trattamenti più restrittivi per materie prime già conformi alle regole UE.
Certificato ufficiale: ambito e deroghe
L’articolo 21 viene riformulato in più punti. In primo luogo si conferma che le partite degli animali e delle merci elencati entrano nell’Unione per essere immesse in commercio solo se accompagnate da un certificato ufficiale, precisando che ciò vale anche per gli animali destinati alla produzione di alimenti. Viene inoltre eliminato il riferimento alla deroga per i casi in cui l’Unione non sia la destinazione finale, in coerenza con l’esclusione dal regolamento delle partite solo in transito.
Sempre in materia di certificazione, il regolamento sostituisce il riferimento alle "carni trasformate" con quello ai "prodotti a base di carne", per allineare il testo a una nozione normativa più chiara. La deroga per i prodotti composti a lunga conservazione viene delimitata: essa non opera se la gelatina o il collagene sono ottenuti da ossa di ruminanti. Quanto alle capsule di gelatina, si chiarisce che non è richiesto il certificato ufficiale per le capsule delle voci SA 3913, 3926 o 9602, né per le capsule che fanno parte di prodotti di origine animale o di prodotti composti, purché non siano ottenute da ossa di ruminanti.
Attestato privato per prodotti composti a lunga conservazione
Il regolamento interviene anche sul regime dei prodotti composti a lunga conservazione. Per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri ai sensi dell’articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, l’attestato privato deve accompagnare i prodotti al momento dell’immissione in commercio, salvo i prodotti di cui all’articolo 20, paragrafo 4, per i quali l’attestato non è richiesto. Tuttavia, viene introdotta un’esenzione dall’attestato privato per i prodotti composti a lunga conservazione in cui gli unici prodotti di origine animale presenti nel prodotto finale siano vitamina D3, additivi alimentari, enzimi alimentari o aromi alimentari.
Rettifiche tecniche e correzioni di coerenza
Sono corrette anche alcune disposizioni già vigenti del regolamento delegato (UE) 2022/2292. In particolare, l’articolo 14 viene limitato alla produzione di prodotti altamente raffinati di origine animale di cui alle voci SA 2932 o 3503, con soppressione della lettera e). Viene inoltre corretto l’elenco delle sottovoci SA relative ai germogli e ai semi destinati alla produzione di germogli, così da identificare correttamente i prodotti interessati dalle condizioni di ingresso nell’Unione. Infine, è rettificato il riferimento al regolamento delegato (UE) 2022/1644 contenuto nell’allegato I del regolamento modificato.
Disposizione transitoria, entrata in vigore e applicazione
Per consentire agli operatori dei paesi terzi di adeguarsi alla nuova esigenza di iscrizione in elenco degli stabilimenti che esportano miele e altri prodotti dell’apicoltura, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi dalla pubblicazione del regolamento. Il testo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni di miele e prodotti dell’apicoltura
Integra l’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 introducendo le definizioni di "miele" e "prodotti dell’apicoltura". Il miele è definito per rinvio alla direttiva 2001/110/CE; i prodotti dell’apicoltura comprendono miele, cera d’api, pappa reale, propoli e polline destinati al consumo umano.
Prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico
Modifica l’articolo 5, paragrafo 2, per escludere dai requisiti supplementari previsti dal regolamento delegato (UE) 2022/2292 i prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico, insieme a insetti, rane, cosce di rana, lumache, rettili e carni di rettili.
Elenco degli stabilimenti per miele e prodotti dell’apicoltura
Aggiunge all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), l’obbligo di includere in elenco gli stabilimenti che producono miele e altri prodotti dell’apicoltura ricompresi nelle voci SA 0409, 0410, 1212, 1521 o 1702.
Origine delle materie prime per carni, gelatina, collagene e altri prodotti di origine animale
Riformula l’articolo 15 per consentire l’ingresso nell’Unione delle partite di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente, determinati prodotti a base di carne, gelatina e collagene non solo se fabbricati a partire da materie prime ottenute in stabilimenti autorizzati di paesi terzi, ma anche se le materie prime sono ottenute negli Stati membri.
Certificato ufficiale per animali e merci
Riformula l’articolo 21, paragrafo 1, chiarendo che ciascuna partita degli animali e delle merci elencati può entrare nell’Unione per essere immessa in commercio solo se accompagnata da certificato ufficiale. La disciplina si applica anche agli animali destinati alla produzione di alimenti e si coordina con l’esclusione dei prodotti in puro transito dall’ambito del regolamento delegato.
Prodotti composti e capsule di gelatina
Sostituisce le lettere dell’articolo 21 e il paragrafo 3 per precisare le deroghe relative ai prodotti composti e alle capsule di gelatina. Viene chiarito che la deroga per i prodotti composti a lunga conservazione non si applica quando la gelatina o il collagene derivano da ossa di ruminanti; inoltre, le capsule di gelatina delle voci SA 3913, 3926 o 9602 non richiedono certificato ufficiale se non ottenute da ossa di ruminanti, anche quando fanno parte di prodotti di origine animale o prodotti composti.
Attestato privato per prodotti composti
Modifica l’articolo 22 e l’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/630. I prodotti composti a lunga conservazione, esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, devono essere accompagnati da attestato privato al momento dell’immissione in commercio, salvo i prodotti di cui all’articolo 20, paragrafo 4, per i quali l’attestato non è richiesto. È inoltre esentata dall’attestato privato una categoria specifica di prodotti composti a lunga conservazione in cui gli unici prodotti di origine animale sono vitamina D3, additivi alimentari, enzimi alimentari o aromi alimentari.
Rettifiche su prodotti altamente raffinati e germogli
Corregge l’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 per limitare la formulazione ai prodotti altamente raffinati di origine animale di cui alle voci SA 2932 o 3503 e sopprime la lettera e). Rettifica inoltre l’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), con l’elenco corretto delle sottovoci SA relative a germogli e semi destinati alla produzione di germogli.
Rettifica del riferimento al regolamento (UE) 2022/1644
Corregge nell’allegato I, parte II, sezione C, punto 2), lettera a), il riferimento normativo al regolamento delegato (UE) 2022/1644, sostituendolo con il rinvio corretto all’allegato II, punto A.1, per le sostanze del gruppo A.
Periodo transitorio per il miele e i prodotti dell’apicoltura
Prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di miele e altri prodotti dell’apicoltura destinati al consumo umano provenienti da stabilimenti non inseriti in elenco sia consentito per 12 mesi dalla data di pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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