Regolamento (UE) 2023/2616
Regolamento delegato (UE) 2023/2616 della Commissione, del 15 settembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei prodotti a duplice uso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’elenco UE dei prodotti a duplice uso per allinearlo alle modifiche intervenute nel 2022 nei regimi internazionali di controllo. La modifica avviene mediante sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821, che costituisce la base classificatoria per autorizzazioni, divieti ed esenzioni in materia di esportazione e trasferimento. Il nuovo allegato contiene un elenco estremamente dettagliato di beni, software e tecnologie controllati nelle categorie 0-9, con numerose note tecniche e di esclusione.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2021/821 aggiornando l’elenco comune dei prodotti a duplice uso soggetti a controllo nell’Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli operatori economici e alle autorità degli Stati membri coinvolti nell’esportazione, intermediazione, assistenza tecnica, transito e trasferimento di prodotti a duplice uso rientranti nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821. L’intervento consiste nella sostituzione integrale dell’allegato I, con effetto immediato dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale; opera quindi in modo uniforme e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le esclusioni e le deroghe rilevanti non sono introdotte dal regolamento delegato in sé, ma risultano dal nuovo testo dell’allegato I e dalle note tecniche, generali ed esenzioni specifiche ivi contenute (ad esempio per taluni prodotti civili, beni di consumo, applicazioni mediche, civili o di ricerca di base).
Modifica dell’elenco UE dei prodotti a duplice uso
Il regolamento delegato (UE) 2023/2616 della Commissione aggiorna il regolamento (UE) 2021/821 sostituendo integralmente il suo allegato I. L’intervento risponde alla necessità di allineare l’elenco comune europeo dei prodotti a duplice uso alle modifiche intervenute nel 2022 nei regimi internazionali di controllo delle esportazioni e di non proliferazione.
Finalità e contesto normativo
Il considerando richiama la funzione centrale del regolamento (UE) 2021/821 quale regime dell’Unione per il controllo di esportazione, intermediazione, assistenza tecnica, transito e trasferimento di prodotti a duplice uso. La Commissione evidenzia che l’aggiornamento periodico dell’allegato I serve a garantire il rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza, la trasparenza del sistema e la competitività degli operatori economici.
Ambito operativo della modifica
La modifica non introduce un nuovo regime autonomo, ma interviene sulla lista di controllo esistente. Di conseguenza, per gli operatori italiani e dell’Unione, la rilevanza pratica è nella nuova classificazione di beni, software e tecnologie che ricadono sotto autorizzazione e nelle numerose esclusioni e note interpretative contenute nell’allegato sostituito.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Struttura dell’allegato I
L’allegato I è il vero contenuto sostanziale del provvedimento. Esso attua gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, richiamando in particolare:
- Australia Group
- MTCR
- Nuclear Suppliers Group
- Intesa di Wassenaar
- Convenzione sulle armi chimiche
L’allegato è organizzato in categorie da 0 a 9 e, per ciascuna, disciplina materiali, apparecchiature, software e tecnologia con criteri tecnici di selezione molto puntuali.
Note generali, definizioni e criteri interpretativi
La Parte I contiene regole di portata generale decisive per l’interpretazione dell’intero elenco. Vi sono, tra l’altro:
- la rilevanza dei beni nuovi e usati;
- la nozione di componente principale;
- il principio secondo cui la tecnologia richiesta per sviluppo, produzione o utilizzazione resta controllata anche se impiegabile per beni non elencati;
- le definizioni di software, produzione, sviluppo, utilizzazione e tecnologia;
- le nozioni di pubblico dominio e ricerca scientifica di base;
- la disciplina della sicurezza dell’informazione, della crittografia, dell’attivazione crittografica e del software di intrusione.
Sono presenti inoltre numerose esclusioni tecniche e funzionali, ad esempio per taluni prodotti civili, per usi di laboratorio, medici, automobilistici, ferroviari o aeronautici civili, nonché per beni di consumo confezionati per la vendita al dettaglio in specifici settori chimici.
Categoria 0: materiali e impianti nucleari
La categoria 0 disciplina il nucleo più sensibile della lista, comprendendo reattori nucleari, loro componenti, impianti e apparecchiature per separazione isotopica, conversione dell’uranio, produzione di acqua pesante, fabbricazione e riprocessamento del combustibile, oltre a materiali quali uranio naturale, uranio impoverito, materie fissili speciali, deuterio, acqua pesante, grafite specifica, plutonio e composti/tecnologie associate.
Categoria 1: materiali speciali, compositi, chimica e bio
La categoria 1 copre una vasta gamma di materiali e prodotti sensibili:
- materiali compositi, fibre di carbonio, aramidiche, vetro e materiali preimpregnati;
- materiali resistenti alla corrosione dell’UF6;
- leghe speciali, superleghe, metalli e composti ad alta prestazione;
- materiali per riduzione della segnatura radar o termica;
- esplosivi, inneschi, detonatori, cariche cave e cariche da taglio;
- propellenti, ossidanti, derivati dell’idrazina e altri prodotti per sistemi missilistici;
- materiali chimici tossici e precursori di armi chimiche;
- agenti biologici, tossine, microrganismi, patogeni per uomo, animali e piante;
- elementi genetici e organismi geneticamente modificati collegati a tali agenti.
Categoria 2: lavorazione dei materiali e apparecchiature di processo
La categoria 2 riguarda macchine utensili di elevata precisione, presse isostatiche, apparecchiature per deposizione e rivestimento, sistemi di misura a coordinate, robot, sistemi di prova vibrazionale, apparecchiature chimiche resistenti alla corrosione, centrifughe e altre attrezzature di separazione o trattamento. Vi rientrano anche software e tecnologie per sviluppo, produzione, utilizzo, riparazione e calibrazione.
Categoria 3: materiali elettronici e semiconduttori
La categoria 3 disciplina prodotti elettronici e componentistica avanzata, tra cui:
- circuiti integrati, microprocessori, microcontrollori, memorie e dispositivi logici programmabili;
- ADC, DAC e componenti a prestazioni elevate;
- dispositivi microonde, MMIC, transistor e moduli di potenza;
- materiali e substrati per semiconduttori avanzati;
- materiali per litografia, resine fotosensibili, composti III/V, materiali ad alta resistenza e tecnologie connesse.
Categoria 4: calcolatori
La categoria 4 introduce controlli su calcolatori ad alte prestazioni, sistemi di aggregazione e componenti con prestazioni superiori a determinate soglie di APP (prestazione di picco adattata), oltre a sistemi neuromorfici e ottici. Include anche software e tecnologie relativi allo sviluppo e alla produzione di tali sistemi, nonché la categoria dedicata a software di intrusione.
Categoria 5: telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione
La parte 1 della categoria 5 disciplina reti, apparati radio, sistemi a spettro esteso, antenne phased array, intercettazione e disturbo delle comunicazioni, sistemi di radiogoniometria, sorveglianza IP e apparecchiature IED. La parte 2 contiene il regime di sicurezza dell’informazione: crittografia, token di attivazione crittografica, sistemi non crittografici di protezione o rilevazione, strumenti di bypass o neutralizzazione della sicurezza informatica, relativi software e tecnologie.
Categoria 6: sensori, laser, ottica e radar
La categoria 6 è molto ampia e include:
- sonar, idrofoni, sensori acustici e magnetici;
- gravimetri e gradiometri;
- sensori ottici, intensificatori, FPA, apparecchi da ripresa e sistemi di visione;
- specchi, ottiche asferiche, apparati di controllo ottico;
- laser di numerosi tipi e prestazioni;
- radar, LIDAR e tecnologie di rilevazione e misura;
- materiali ottici e laser;
- software e tecnologie per sviluppo, produzione, uso e prestazioni avanzate.
Categoria 7: avionica e navigazione
La categoria 7 copre accelerometri, giroscopi, sistemi inerziali, inseguitori stellari, ricevitori GNSS, altimetri, sistemi di navigazione subacquea, sistemi di guida e controllo di volo, complessi di guida, nonché le apparecchiature di test, calibrazione, produzione, software e tecnologie connesse. Sono presenti ampie regole per applicazioni missilistiche e spaziali, con esclusioni limitate per alcuni usi civili o di manutenzione a livello I e II degli aeromobili civili.
Categoria 8: materiale navale
La categoria 8 riguarda veicoli sommergibili con e senza equipaggio, sistemi di recupero oceanici, sistemi di controllo e navigazione subacquea, robot e manipolatori per uso subacqueo, propulsione navale, sistemi di riduzione del rumore, apparecchiature di immersione e componenti specifici. Vi rientrano anche materiali come la schiuma sintattica e le relative tecnologie e software.
Categoria 9: materiale aerospaziale e propulsione
La categoria 9 copre motori aeronautici e marini a turbina a gas, lanciatori spaziali, veicoli spaziali, piattaforme e carichi utili, sistemi di propulsione a razzo liquida, solida e ibrida, motori pulsoreattori e detonativi, UAV e veicoli suborbitali, apparati di supporto al lancio, veicoli di rientro, stadi di razzo, serbatoi propellenti e connettori. Sono inoltre controllati numerosi software e tecnologie per sviluppo, produzione, utilizzo, modellazione e integrazione di tali sistemi.
Profili applicativi per i professionisti
Per avvocati, doganalisti e commercialisti, il regolamento è rilevante perché:
- aggiorna i parametri tecnici da usare per la classificazione export control;
- incide sulla necessità di licenze e autorizzazioni per esportazioni, trasferimenti e intermediazione;
- richiede di verificare con estrema attenzione la corrispondenza tra specifiche tecniche del bene e le soglie dell’allegato I;
- impone di considerare non solo il bene fisico, ma anche software, tecnologia, ricambi, componenti, assistenza tecnica e aggiornamenti funzionali.
In pratica, la lettura combinata di categorie, note generali, definizioni ed esclusioni è essenziale per evitare errori di classificazione e conseguenti violazioni del regime UE sui prodotti a duplice uso.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) 2021/821 sia sostituito integralmente dal testo allegato al regolamento delegato 2023/2616. La finalità è aggiornare l’elenco comune UE dei prodotti a duplice uso soggetti a controllo.
Entrata in vigore immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Aggiornamento dell’elenco dei prodotti a duplice uso
I considerando chiariscono che l’allegato I del regolamento (UE) 2021/821 deve essere aggiornato regolarmente per assicurare il rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza, la trasparenza e la competitività degli operatori. Poiché nel 2022 sono state modificate le liste di controllo dei regimi internazionali di non proliferazione e degli accordi di export control, l’allegato viene sostituito per riflettere tali cambiamenti.
Struttura e contenuto del nuovo allegato I
Il nuovo allegato I conferma che l’elenco attua gli accordi internazionali di controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare Australia Group, MTCR, Nuclear Suppliers Group, Intesa di Wassenaar e Convenzione sulle armi chimiche. L’elenco è organizzato in categorie 0-9 e comprende materiali, apparecchiature, software e tecnologia soggetti ad autorizzazione, con rinvii incrociati e numerose definizioni tecniche.
Note generali, definizioni ed esclusioni trasversali
La Parte I del nuovo allegato contiene note generali e definizioni rilevanti per l’interpretazione dell’intero elenco: beni nuovi o usati, componenti principali, tecnologia necessaria, software, produzione, sviluppo, utilizzazione, pubblico dominio, ricerca scientifica di base, sicurezza dell’informazione, software di intrusione, reti e molti altri concetti tecnici. Sono previste anche esclusioni puntuali per taluni prodotti civili o usi specifici, ad esempio applicazioni mediche, civili, automotive, ferroviarie, aeronautiche civili o di laboratorio.
Categorie 0 e 1: nucleare, materiali speciali e materiali compositi
Le categorie 0 e 1 disciplinano in particolare reattori nucleari, impianti di arricchimento dell’uranio, impianti di conversione e riprocessamento, acqua pesante, trizio, grafite, uranio, plutonio, litio arricchito, boro-10, berillio, afnio e varie apparecchiature e tecnologie connesse. La categoria 1 include inoltre materiali compositi, fibre ad alte prestazioni, leghe speciali, materiali per riduzione della segnatura, esplosivi, propellenti, agenti e precursori chimici, agenti biologici, tossine, patogeni e materiali genetici controllati.
Categorie 2 e 3: lavorazione materiali e componentistica elettronica
La categoria 2 riguarda macchine utensili, presse isostatiche, sistemi di misura, robot, apparecchiature chimiche e biologiche di processo, nonché software e tecnologia associati. La categoria 3 disciplina semiconduttori, circuiti integrati, convertitori ADC/DAC, dispositivi microonde, componenti ad alta energia, apparecchiature per litografia, materiali semiconduttori avanzati e le relative tecnologie di sviluppo e produzione.
Categorie 4 e 5: calcolatori, telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione
La categoria 4 concerne calcolatori ad alte prestazioni, apparecchiature di aggregazione di calcolo, sistemi neuromorfici e software/tecnologia collegati, nonché software di intrusione. La categoria 5, parte 1, disciplina telecomunicazioni, spettro esteso, antenne phased array, intercettazione/disturbo, sistemi di sorveglianza IP e apparecchiature per comunicazioni mobili; la parte 2 disciplina crittografia, token di attivazione crittografica, sicurezza non crittografica, strumenti offensivi o di bypass della sicurezza informatica e relativi software e tecnologie.
Categorie 6 e 7: sensori, laser, avionica e navigazione
La categoria 6 copre sonar, idrofoni, sensori ottici, apparecchi di ripresa, specchi, ottiche, laser, magnetometri, gravimetri, radar, LIDAR e relative tecnologie, software e materiali. La categoria 7 riguarda accelerometri, giroscopi, sistemi inerziali, inseguitori stellari, ricevitori GNSS, altimetri, sistemi di guida e controllo di volo, nonché apparecchiature di prova, software e tecnologie per navigazione, controllo di volo e applicazioni spaziali/missilistiche.
Categorie 8 e 9: materiale navale, spazio e propulsione
La categoria 8 disciplina veicoli sommergibili, sistemi subacquei, robot subacquei, propulsione navale, riduzione del rumore e schiume sintattiche, insieme ai relativi software e tecnologie. La categoria 9 riguarda motori aeronautici e navali, lanciatori spaziali, veicoli spaziali, UAV e veicoli suborbitali, sistemi di propulsione a razzo, apparati di supporto al lancio, veicoli di rientro, stadi di razzo, serbatoi, connettori, sistemi aerosol e le corrispondenti tecnologie e software.
Riferimenti ai regimi internazionali e alle note tecniche
Il nuovo allegato contiene numerosi rinvii ai regimi internazionali e all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, oltre a note tecniche operative per la misurazione di parametri come precisione, sensibilità, frequenza di campionamento, potenza, soglie di danno laser, prestazioni di navigazione e caratteristiche dei materiali. Tali note sono essenziali per la corretta classificazione doganale e autorizzativa dei beni a duplice uso.
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