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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1788

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1788 della Commissione del 15 settembre 2023 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è consentito importare determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, in particolare pollame e derivati. La modifica riflette la situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito e negli Stati Uniti: per alcune zone del Regno Unito l’ingresso nell’Unione viene sospeso, mentre per alcune zone degli Stati Uniti le sospensioni sono revocate. Le modifiche si applicano con urgenza dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le zone del Regno Unito e degli Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché dei prodotti a base di carne ricavati da pollame e selvaggina da penna, limitatamente ai paesi terzi e alle zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle zone del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli da Regno Unito e Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1788 della Commissione interviene sul sistema di elenchi previsto dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La finalità è adeguare, con urgenza, le autorizzazioni all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale e taluni prodotti avicoli alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Contesto normativo

La disciplina di base richiamata dal regolamento stabilisce che le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale possono entrare nell’Unione solo se provenienti da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi previsti dal regolamento (UE) 2016/429. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie applicabili a tali partite, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi autorizzativi. In questo quadro, gli allegati V e XIV sono quelli specificamente dedicati, rispettivamente, alle partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna e ai prodotti a base di carne ottenuti da tali specie.

Motivi dell’intervento

La Commissione richiama, per il Regno Unito, la notifica di tre focolai di HPAI in Aberdeenshire, Cheshire e Staffordshire, con conferma tra il 7 e il 10 settembre 2023. Le autorità britanniche hanno istituito zone di restrizione di almeno 10 km e adottato una politica di abbattimento totale. Sulla base di tali elementi, la Commissione conclude che, per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, l’ingresso da tali zone debba essere sospeso.

Per gli Stati Uniti, la Commissione prende atto di informazioni aggiornate su tre focolai di HPAI nello Stato di New York, confermati tra il 25 luglio e il 3 agosto 2023. Le autorità statunitensi hanno applicato una politica di abbattimento totale e completato pulizia e disinfezione. La Commissione ritiene pertanto che siano fornite garanzie sufficienti per revocare le precedenti sospensioni relative alle zone interessate.

Modifiche per gli Stati Uniti

Per le zone US-2.456, US-2.457 e US-2.458, l’allegato V viene aggiornato con nuove righe relative alle categorie di pollame e materiale germinale, mentre l’allegato XIV viene aggiornato per le categorie di pollame, ratti e prodotti a base di carne/altre categorie previste dall’elenco. Le date indicate nelle tabelle rinviano agli eventi epidemiologici del 25 luglio, 29 luglio e 3 agosto 2023, con termine comune al 6 settembre 2023.

In sostanza, per gli Stati Uniti il regolamento comporta una riapertura controllata dell’accesso al mercato UE per i prodotti contemplati dagli allegati, in relazione alle zone interessate dai focolai che avevano determinato la sospensione.

Modifiche per il Regno Unito

Per il Regno Unito sono inserite tre nuove zone soggette a restrizione negli allegati interessati:

  • GB-2.318, area di 10 km attorno a Uttoxeter, East Staffordshire, Staffordshire, Inghilterra, con centro alle coordinate WGS84 Lat N52.87 e Long W1.91;
  • GB-2.319, area di 10 km attorno a Warrington, South Warrington, Cheshire, Inghilterra, con centro alle coordinate WGS84 Lat N53.34 e Long W2.60;
  • GB-2.320, area di 10 km attorno a Peterhead, Aberdeenshire, Scozia, con centro alle coordinate WGS84 Lat N57.53 e Long W1.94.

Tali zone sono aggiunte sia all’allegato V sia all’allegato XIV, con conseguente sospensione dell’ingresso nell’Unione dei prodotti pertinenti da tali aree, in coerenza con la strategia di contenimento dell’HPAI.

Entrata in vigore e effetti pratici

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore avicolo e per gli importatori, ciò implica la necessità di verificare puntualmente la zona di origine delle partite e la corrispondenza con gli elenchi aggiornati prima dell’immissione nell’Unione.

Rilevanza operativa per professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del commercio agroalimentare, il regolamento è rilevante perché aggiorna in tempo reale le restrizioni sanitarie all’importazione. La verifica delle zone autorizzate o sospese negli allegati del regolamento 2021/404 diventa essenziale per valutare la regolarità doganale e veterinaria delle importazioni, nonché i possibili impatti contrattuali, logistici e di compliance derivanti da cambiamenti epidemiologici improvvisi.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. L’aggiornamento riguarda gli elenchi dei paesi terzi e delle zone autorizzate all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché dei prodotti a base di carne rilevanti.

Misure per gli Stati Uniti

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, le righe relative alle zone US-2.456, US-2.457 e US-2.458 sono sostituite. Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, le stesse zone vengono aggiornate per consentire nuovamente l’ingresso di determinate categorie di prodotti avicoli e prodotti correlati. Le date riportate per tali zone sono 25.7.2023, 29.7.2023 e 3.8.2023, con data finale 6.9.2023.

Misure per il Regno Unito

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, sono aggiunte le nuove zone GB-2.318, GB-2.319 e GB-2.320, con relative descrizioni geografiche in un raggio di 10 km attorno ai focolai situati presso Uttoxeter (Staffordshire), Warrington (Cheshire) e Peterhead (Aberdeenshire). Nell’allegato XIV sono inserite corrispondenti restrizioni per le medesime zone rispetto alle categorie di prodotti contemplate dagli elenchi.

Motivazione sanitaria e urgenza

Il preambolo collega le modifiche alla comparsa di tre focolai di HPAI nel Regno Unito e di tre focolai nello Stato di New York negli Stati Uniti. La Commissione ritiene necessario sospendere l’ingresso dalle zone britanniche soggette a restrizioni per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, mentre reputa che le garanzie fornite dagli Stati Uniti consentano la revoca delle sospensioni per le zone interessate. Le modifiche sono adottate con urgenza per evitare perturbazioni inutili degli scambi.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalecontrolli veterinari alle importazionisicurezza alimentare

Testo integrale

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