Regolamento (UE) 2023/1783
Regolamento (UE) 2023/1783 della Commissione del 15 settembre 2023 che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di denatonio benzoato, diuron, etossazolo, metomil e teflubenzurone in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) per cinque sostanze attive nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, sopprimendo o riducendo diversi LMR e mantenendo quelli ritenuti sicuri sulla base dei pareri EFSA e dei CXL applicabili. Le modifiche riguardano in particolare la collocazione delle sostanze tra gli allegati II e V, con fissazione di limiti al livello di determinazione analitica per numerose matrici. È previsto un regime transitorio per i prodotti ottenuti o importati prima dell’8 aprile 2024, così da consentire un adeguamento ordinato degli operatori e degli Stati membri.
Modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di denatonio benzoato, diuron, etossazolo, metomil e teflubenzurone in e su determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, con riferimento specifico alle sostanze denatonio benzoato, diuron, etossazolo, metomil e teflubenzurone. Incide su operatori del settore alimentare e dei mangimi, importatori, Stati membri e, indirettamente, su paesi terzi esportatori verso l’Unione. Non si applica ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima dell’8 aprile 2024, per i quali continua ad applicarsi la versione previgente del regolamento (CE) n. 396/2005.
Regolamento (UE) 2023/1783 della Commissione
Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui di antiparassitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando i valori per denatonio benzoato, diuron, etossazolo, metomil e teflubenzurone. La modifica si fonda sulle scadenze o limitazioni delle approvazioni delle sostanze attive, sui pareri EFSA, sui CXL del Codex e sulle consultazioni svolte con i laboratori di riferimento UE e con i partner commerciali tramite OMC.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. Il provvedimento mira a riallineare gli LMR alla situazione autorizzatoria e al profilo di sicurezza delle sostanze, sopprimendo i valori non più giustificati e mantenendo quelli che restano supportati da valutazioni scientifiche favorevoli.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le modifiche riguardano i residui nelle e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale compresi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. Per gli operatori economici ciò significa verificare i nuovi limiti applicabili alle partite commercializzate nell’Unione, tenendo conto della data di applicazione dell’8 aprile 2024 e del regime transitorio per i prodotti antecedenti tale data.
Denatonio benzoato
Per il denatonio benzoato, la Commissione prende atto della scadenza dell’approvazione al 30 novembre 2020, dell’assenza di domanda di rinnovo, della revoca di tutte le autorizzazioni fitosanitarie e della mancanza di CXL o tolleranze all’importazione. Conseguentemente, gli LMR dell’allegato II sono soppressi e la sostanza viene ricondotta all’allegato V, con fissazione dei limiti al livello di determinazione specifico per prodotto.
Diuron
Per il diuron, la logica è analoga: l’approvazione è scaduta il 30 settembre 2020, non è stata presentata domanda di rinnovo e le autorizzazioni sono state revocate. In aggiunta alla soppressione degli LMR dell’allegato II e alla loro trasposizione nell’allegato V al livello di determinazione, il regolamento elimina le note a piè di pagina che richiamavano la mancanza di informazioni sulle sperimentazioni sui residui.
Etossazolo
L’etossazolo presenta una situazione diversa: l’approvazione è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2105, ma solo per usi su piante ornamentali in serre permanenti. Poiché l’EFSA ha concluso che, per insufficienza dei dati, non si possono escludere rischi per la salute umana per colture commestibili trattate con etossazolo, i LMR basati sui CXL non vengono confermati e sono soppressi dall’allegato II, con fissazione nell’allegato V al limite di determinazione.
Metomil
Per il metomil il regolamento adotta una soluzione differenziata. Restano invariati i LMR per kumquat e cetriolini, poiché basati su CXL ritenuti sicuri dall’EFSA; si abbassano invece ai limiti di determinazione i valori per lattughe, fagioli secchi, semi di soia, semi di cotone, mais/granturco e avena, per carenza di dati; per gli altri prodotti collegati a usi UE non più autorizzati, gli LMR vengono ridotti al limite di determinazione. Sono inoltre eliminate le note a piè di pagina relative a sperimentazioni sui residui e metabolismo.
Teflubenzurone
Per il teflubenzurone, i LMR per pompelmi e mandarini restano ai livelli vigenti perché derivanti da tolleranze all’importazione dal Brasile confermate dall’EFSA. Restano altresì invariati i limiti per arance, limoni, limette/lime, uve, papaie, pomodori, cetrioli, cetriolini, meloni, semi di girasole, semi di soia e chicchi di caffè, in quanto fondati su CXL giudicati sicuri. Per tutte le altre matrici gli LMR sono ridotti al limite di determinazione.
Aspetti tecnici e consultazioni
La Commissione segnala di aver consultato i laboratori di riferimento UE, che hanno proposto limiti di determinazione specifici e analiticamente rilevabili. Inoltre, i partner commerciali sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio, con recepimento delle osservazioni pervenute.
Regime transitorio, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 introduce una clausola di salvaguardia commerciale: per i prodotti ottenuti o importati nell’Unione prima dell’8 aprile 2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente del regolamento (CE) n. 396/2005 per le cinque sostanze interessate. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 8 aprile 2024. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento. In concreto, per metomil e teflubenzurone vengono sostituite le corrispondenti colonne dell’allegato II; per denatonio benzoato, diuron ed etossazolo vengono soppresse le colonne dall’allegato II e aggiunte nuove colonne nell’allegato V con i relativi limiti al limite inferiore di determinazione analitica.
Denatonio benzoato: soppressione degli LMR e fissazione all’LD
Per il denatonio benzoato, l’approvazione della sostanza attiva è scaduta il 30 novembre 2020 e non è stata presentata domanda di rinnovo; tutte le autorizzazioni fitosanitarie sono state revocate e non esistono CXL o tolleranze all’importazione. Gli LMR sono quindi soppressi dall’allegato II e fissati all’allegato V al limite di determinazione specifico per prodotto, in applicazione degli articoli 17 e 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Diuron: soppressione degli LMR e cancellazione delle note a piè di pagina
Per il diuron, l’approvazione è scaduta il 30 settembre 2020 senza domanda di rinnovo; le autorizzazioni esistenti sono state revocate e non vi sono CXL o tolleranze all’importazione. Gli LMR sono soppressi dall’allegato II e fissati all’allegato V al limite di determinazione specifico per prodotto; inoltre sono soppresse le note a piè di pagina che segnalavano la mancanza di informazioni sulle sperimentazioni sui residui.
Etossazolo: soppressione degli LMR vigenti e mantenimento dell’uso solo ornamentale
Per l’etossazolo, il rinnovo dell’approvazione è avvenuto con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2105, che limita gli usi autorizzabili alle piante ornamentali in serre permanenti; gli usi su colture commestibili sono stati revocati. Alla luce della conclusione EFSA che non consente di escludere rischi per la salute umana derivanti dal consumo di colture trattate, gli LMR basati su CXL non sono confermati né mantenuti: sono soppressi dall’allegato II e riportati nell’allegato V al limite di determinazione specifico per prodotto, con soppressione della nota a piè di pagina sui metodi di analisi.
Metomil: mantenimento di alcuni LMR e riduzione di altri
Per il metomil, scaduta l’approvazione il 31 agosto 2019 e revocate le autorizzazioni esistenti, il regolamento distingue tra diverse matrici. Restano nell’allegato II ai livelli vigenti gli LMR su kumquat e cetriolini, perché fondati su CXL la cui sicurezza per i consumatori è stata confermata dall’EFSA; vengono invece ridotti al limite di determinazione i LMR per lattughe, fagioli secchi, semi di soia, semi di cotone, mais/granturco e avena, per insufficienza dei dati giustificativi; per gli altri prodotti basati su usi UE non più autorizzati, gli LMR sono abbassati al limite di determinazione specifico per prodotto. Sono inoltre soppresse le note a piè di pagina su sperimentazioni sui residui e metabolismo delle colture.
Teflubenzurone: mantenimento di alcuni LMR e riduzione di altri
Per il teflubenzurone, scaduta l’approvazione il 30 novembre 2019 senza domanda di rinnovo, il regolamento mantiene nell’allegato II gli LMR vigenti per pompelmi e mandarini, fondati su tolleranze all’importazione dal Brasile, nonché per arance, limoni, limette/lime, uve, papaie, pomodori, cetrioli, cetriolini, meloni, semi di girasole, semi di soia e chicchi di caffè, fondati su CXL confermati dall’EFSA. Per tutti gli altri prodotti basati su usi UE non più autorizzati, gli LMR sono abbassati ai limiti di determinazione specifici per prodotto.
Adeguamento dei limiti di determinazione analitica
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari, i quali hanno proposto limiti di determinazione specifici per prodotto rilevabili in sede di analisi. Tali limiti sono stati recepiti nelle modifiche agli allegati, come base tecnica per i casi in cui i residui non devono essere quantificati oltre il minimo analitico.
Consultazione commerciale e motivazione della modifica
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state considerate. Il regolamento afferma pertanto la necessità di modificare coerentemente il regolamento (CE) n. 396/2005 per adeguare la disciplina dei residui alle valutazioni scientifiche e allo stato delle autorizzazioni delle sostanze attive.
Regime transitorio e data di applicazione
L’articolo 2 stabilisce che, per le sostanze denatonio benzoato, diuron, etossazolo, metomil e teflubenzurone in e su tutti i prodotti, continua ad applicarsi la versione previgente del regolamento (CE) n. 396/2005 per i prodotti ottenuti o importati nell’Unione prima dell’8 aprile 2024. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’applicazione a decorrere dall’8 aprile 2024.
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