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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1784

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1784 della Commissione del 15 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda l’assegnazione agli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, della valutazione dell’etoxazolo, la cui approvazione scade il 31 gennaio 2028 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul meccanismo di ripartizione delle valutazioni per il rinnovo delle sostanze attive previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012. In particolare, assegna la valutazione dell'etoxazolo a Francia come Stato membro relatore e a Grecia come Stato membro correlatore. La misura completa la distribuzione delle responsabilità per le sostanze con scadenza di approvazione tra il 31 marzo 2025 e il 27 dicembre 2028 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 assegnando a Francia e Grecia la valutazione, ai fini del rinnovo, della sostanza attiva etoxazolo.

Ambito di applicazione

Si applica nell'ambito della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari disciplinata dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda in modo specifico la sostanza attiva etoxazolo, la cui approvazione scade il 31 gennaio 2028, e incide sull'organizzazione della valutazione tra Stati membri relatore e correlatore. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1784: assegnazione della valutazione dell'etoxazolo ai fini del rinnovo

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, che ripartisce tra gli Stati membri la valutazione delle sostanze attive nell'ambito della procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. L'intervento riguarda esclusivamente l'etoxazolo, la cui approvazione scade il 31 gennaio 2028, e completa l'assegnazione della sua valutazione a uno Stato membro relatore e a uno correlatore.

Contesto normativo

La Commissione richiama l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1107/2009 come base giuridica dell'atto. Nei considerando si evidenzia che il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 ha già distribuito le valutazioni delle sostanze attive con scadenza di approvazione compresa tra il 31 marzo 2025 e il 27 dicembre 2028, ma che per l'etoxazolo l'assegnazione non era ancora avvenuta. La modifica è motivata dall'esigenza di completare la ripartizione e di mantenere un equilibrio nella distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri.

Modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012

L'articolo 1 inserisce, nella parte D dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, la voce "Etoxazolo" subito dopo "Cyantraniliprole". La tabella attribuisce:

  • a Francia (FR) il ruolo di Stato membro relatore;
  • a Grecia (EL) il ruolo di Stato membro correlatore.

L'effetto pratico è l'individuazione delle autorità nazionali competenti per la valutazione della sostanza attiva nell'ambito della procedura di rinnovo, secondo il modello organizzativo già previsto dal regolamento modificato.

Ambito di applicazione e effetti

Il regolamento incide sull'organizzazione amministrativa del rinnovo delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari e non introduce, in questa sede, nuove condizioni sostanziali di approvazione dell'etoxazolo. Si tratta di una misura di riparto interno tra Stati membri, rilevante per le successive fasi tecniche e procedurali del rinnovo.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Assegnazione della valutazione dell'etoxazolo

Nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, dopo la voce "Cyantraniliprole" è inserita la voce relativa a "Etoxazolo", con Francia (FR) quale Stato membro relatore e Grecia (EL) quale Stato membro correlatore, ai fini della procedura di rinnovo.

Ragioni e contesto della modifica

La Commissione rileva che la valutazione delle sostanze attive con approvazione in scadenza tra il 31 marzo 2025 e il 27 dicembre 2028 è già stata assegnata, ma che tale assegnazione non era ancora stata effettuata per l'etoxazolo, la cui approvazione scade il 31 gennaio 2028; la modifica serve quindi a colmare tale lacuna e a garantire un equilibrio nella distribuzione del lavoro tra Stati membri.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasalute e sicurezza alimentaresostanze attiveprocedura amministrativa

Testo integrale

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