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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2537

Regolamento delegato (UE) 2023/2537 della Commissione, del 15 settembre 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l’innovazione

Normativa europea32023R2537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo significativo la disciplina attuativa del fondo per l’innovazione, in coerenza con la direttiva (UE) 2023/959 e con l’ampliamento delle finalità del fondo. Rivede definizioni, criteri di selezione e modalità di erogazione delle sovvenzioni, introduce una disciplina organica per le procedure di gara competitive e rafforza l’assistenza allo sviluppo del progetto e l’assistenza tecnica agli Stati membri con minore partecipazione. Interviene inoltre su cumulo, cauzioni, sinergie con altri programmi UE, gestione delle entrate e obblighi di comunicazione e visibilità.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2019/856 adeguando il funzionamento del fondo per l’innovazione alle nuove regole della direttiva 2003/87/CE, introducendo anche procedure di gara competitive e nuove forme di assistenza tecnica.

Ambito di applicazione

Si applica al fondo per l’innovazione istituito nell’ambito del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS) e riguarda i progetti e i promotori che chiedono sovvenzioni, assistenza allo sviluppo del progetto, sostegno tramite procedure di gara competitive o assistenza tecnica agli Stati membri. L’ambito copre progetti innovativi con potenziale di riduzione delle emissioni e, per le gare competitive, produttori di prodotti a basse o zero emissioni di carbonio; include anche il sostegno a settori specifici, con particolare attenzione a marittimo e comparti interessati dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE; non risultano esclusioni generali ulteriori oltre alle limitazioni previste per singoli inviti o procedure.

Regolamento delegato (UE) 2023/2537: modifica del funzionamento del fondo per l’innovazione

Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/856 per adeguarne la disciplina alla direttiva (UE) 2023/959, che ha ampliato il perimetro del fondo per l’innovazione e rafforzato la governance del relativo sostegno. L’obiettivo è rendere più efficiente la selezione dei progetti, introdurre strumenti competitivi di finanziamento e ampliare il sostegno a iniziative innovative ad alto impatto climatico e industriale.

Contesto normativo e finalità

La riforma nasce dall’esigenza di allineare il fondo per l’innovazione alle nuove priorità dell’EU ETS e alle comunicazioni della Commissione sul Green Deal industriale e sulla Banca europea dell’idrogeno. Il testo valorizza progetti maturi, replicabili e capaci di contribuire non solo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, ma anche agli obiettivi UE di inquinamento zero, circolarità e resilienza industriale.

Ambito del sostegno e forme di finanziamento

Il fondo continua a sostenere progetti innovativi, ma la nozione di progetto ammissibile viene letta in chiave più ampia, includendo iniziative con forte potenziale di diffusione su larga scala. Il sostegno può essere concesso mediante sovvenzioni, premi, appalti e altre forme previste dal regolamento finanziario, ove necessario per conseguire gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE.

Progetti su piccola e media scala, costi pertinenti e pagamenti

La disciplina distingue ora tra progetti su piccola scala, fino a 20 milioni di EUR di spesa in conto capitale, e progetti su media scala, tra 20 e 100 milioni di EUR. Il criterio economico centrale non è più la sola spesa in conto capitale, ma i costi supplementari netti derivanti dall’uso della tecnologia innovativa rispetto a un progetto convenzionale equivalente, includendo costi, entrate e benefici operativi. Le sovvenzioni sono erogate per tappe principali; fino al 40 % può essere versato alla chiusura finanziaria o a una tappa precedente, mentre il saldo viene corrisposto dopo la chiusura finanziaria, anche in parte prima dell’entrata in esercizio e poi in quote annuali.

Nuova procedura di sovvenzione tramite inviti aperti

Gli inviti a presentare proposte restano lo strumento ordinario di accesso al fondo, ma la procedura è riformata per consentire una maggiore selettività. La candidatura può essere articolata in una o due fasi: nella prima si presenta una manifestazione di interesse con le caratteristiche essenziali del progetto; nella seconda, una domanda completa con tutta la documentazione, inclusi i piani di comunicazione e divulgazione. La Commissione consulta gli Stati membri prima di pubblicare ciascun invito e può riservare una parte delle risorse a progetti su piccola o media scala.

Criteri di assegnazione delle sovvenzioni

I nuovi criteri pongono l’accento su efficacia ambientale, innovazione, maturità, potenziale tecnico e di mercato e efficienza del contributo pubblico. La valutazione considera anche il potenziale del progetto di affrontare molteplici impatti ambientali e di contribuire agli obiettivi di inquinamento zero e circolarità. Restano possibili criteri aggiuntivi per una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno; per gli inviti settoriali, la Commissione può aggiungere criteri specifici coerenti con il Green Deal europeo.

Assistenza allo sviluppo del progetto

Viene consolidato un capo autonomo dedicato all’assistenza allo sviluppo del progetto. Tale assistenza può essere concessa a qualsiasi progetto rientrante nell’ambito del fondo e può finanziare studi di fattibilità, sviluppo della documentazione, consulenza finanziaria e giuridica e rafforzamento delle capacità del promotore. La logica è aumentare la maturità dei progetti e migliorare la qualità complessiva delle candidature.

Procedure di gara competitive

La novità più rilevante è l’introduzione di una disciplina organica per le procedure di gara competitive, pensate soprattutto per prodotti a basse o zero emissioni di carbonio, come nel contesto della Banca europea dell’idrogeno. La Commissione definisce l’impostazione della gara, lancia inviti aperti, indica budget, oggetto, durata del sostegno, eventuali limiti al cumulo e requisiti di qualificazione. Le offerte qualificate sono normalmente ordinate in base al prezzo più basso; criteri aggiuntivi sono ammessi solo in via eccezionale e il prezzo deve comunque pesare almeno il 70 % della classifica.

Cumulo, cauzioni e parità di condizioni

Per evitare distorsioni concorrenziali, la Commissione può limitare il cumulo del sostegno con altri aiuti UE o nazionali. Può anche richiedere cauzioni in forma di garanzia finanziaria per contrastare offerte speculative e assicurare che i progetti siano portati a termine nei tempi e secondo le condizioni proposte. Le somme recuperate o trattenute alimentano il fondo come entrate con destinazione specifica esterna.

Assistenza tecnica agli Stati membri e sinergie con altri programmi

Il regolamento prevede assistenza tecnica per gli Stati membri con più bassa partecipazione effettiva al fondo, identificati tramite un rapporto tra sostegno ricevuto e quote verificate EU ETS nel periodo 2013-2020. Inoltre, la Commissione e l’organo esecutivo devono promuovere sinergie con altri programmi UE, in particolare Orizzonte Europa. Le informazioni sui richiedenti e sui progetti possono essere condivise con gli Stati membri solo con il consenso dei promotori e nel rispetto della normativa UE.

Comunicazione, visibilità e rendicontazione

I beneficiari devono promuovere attivamente i progetti finanziati, evidenziando il sostegno ricevuto dal fondo per l’innovazione e utilizzando gli elementi grafici e testuali richiesti. Devono inoltre definire punti di contatto e piani di comunicazione, divulgazione e condivisione delle conoscenze, con monitoraggio periodico dell’attuazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Nuove definizioni e classificazione dimensionale dei progetti

L’articolo 2 è modificato introducendo, tra l’altro, la definizione di "progetto su piccola scala" come progetto con spesa complessiva in conto capitale non superiore a 20.000.000 EUR e la nuova categoria di "progetto su media scala" per i progetti con spesa superiore a 20.000.000 EUR ma non superiore a 100.000.000 EUR. Sono inoltre definite nozioni centrali per le nuove procedure: decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte, procedura di gara competitiva, requisito di qualificazione, criterio di classificazione, impostazione della procedura di gara competitiva e prezzo di aggiudicazione.

Finalità del fondo e forme di sostegno

L’articolo 3 è integrato per chiarire che il fondo sostiene anche progetti sufficientemente maturi con elevato potenziale di riduzione delle emissioni e orientati all’applicazione su larga scala di tecnologie, processi o prodotti innovativi. L’articolo 4 precisa che il sostegno può assumere varie forme e include, ove necessario, altre forme di finanziamento previste dal regolamento finanziario, in particolare premi e appalti.

Nuovo metodo di calcolo dei costi pertinenti

L’articolo 5 sostituisce il precedente criterio basato sulla sola spesa in conto capitale con un metodo fondato sui costi supplementari netti sostenuti in conseguenza dell’uso della tecnologia innovativa. Il calcolo confronta i costi economici, le entrate e i benefici operativi del progetto innovativo con quelli di un progetto convenzionale equivalente; la Commissione può anche prevedere un calcolo alternativo basato sui soli costi, entrate e benefici del progetto innovativo. La riforma mira a evitare sovracompensazioni e ad applicare un metodo uniforme a tutti i progetti.

Erogazione delle sovvenzioni per tappe e acconto iniziale

L’articolo 6 stabilisce che le sovvenzioni sono erogate al raggiungimento di tappe principali prestabilite. Fino al 40 % dell’importo totale può essere versato alla chiusura finanziaria o a una tappa precedente, se prevista; il resto è pagato dopo la chiusura finanziaria, anche parzialmente prima dell’entrata in esercizio e poi in frazioni annue dopo l’entrata in esercizio. È soppresso il precedente paragrafo 6.

Nuova disciplina degli inviti a presentare proposte

L’articolo 9 prevede che i promotori presentino domanda tramite inviti aperti pubblicati dalla Commissione, previa consultazione degli Stati membri sul progetto di decisione. La decisione di pubblicazione deve indicare, tra l’altro, la procedura di domanda, l’eventuale riserva di una parte del sostegno per progetti su piccola o media scala e l’eventuale applicazione di criteri di assegnazione aggiuntivi.

Procedura di candidatura in una o due fasi

L’articolo 10 disciplina la procedura in due fasi, composta da una manifestazione di interesse e da una domanda completa. Nella prima fase il promotore presenta le caratteristiche chiave del progetto, inclusi efficacia, innovazione e maturità; nella seconda presenta la documentazione completa, compresi i piani di condivisione delle conoscenze, comunicazione e divulgazione. Se la procedura è in una sola fase, si presenta direttamente la domanda completa.

Criteri di assegnazione delle sovvenzioni

L’articolo 11 ridefinisce i criteri di assegnazione: efficacia del progetto nella prevenzione delle emissioni e nella riduzione dell’impatto climatico, livello di innovazione, maturità del progetto, potenziale tecnico e di mercato di vasta applicazione o riproducibilità, capacità di affrontare molteplici impatti ambientali e contributo agli obiettivi UE di inquinamento zero e circolarità, nonché efficienza in termini di sovvenzione richiesta e altro sostegno pubblico rispetto alle emissioni evitate nei primi 10 anni. Sono possibili criteri aggiuntivi per una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno.

Criteri settoriali aggiuntivi

Quando la Commissione pubblica inviti settoriali o prevede temi settoriali, la documentazione può includere criteri o requisiti di assegnazione aggiuntivi per valutare il contributo dei progetti agli obiettivi e alle priorità del Green Deal europeo, compreso il contributo alla fornitura UE di tecnologie a zero emissioni nette e alla resilienza del sistema energetico.

Valutazione, preselezione e decisione di assegnazione

Gli articoli 12 e 12 bis disciplinano la selezione: l’organo esecutivo valuta l’ammissibilità, redige un elenco dei progetti che soddisfano i criteri iniziali, poi valuta e classifica i progetti su tutti i criteri tramite un comitato di valutazione che può essere composto in tutto o in parte da esperti esterni indipendenti. Alla Commissione sono trasmessi elenco, motivazioni, costi, importi richiesti ed emissioni evitate; la Commissione adotta la decisione di assegnazione previa consultazione degli Stati membri e può predisporre una lista di riserva. È previsto anche il trasferimento, previo consenso dei richiedenti, di domande idonee ma non preselezionate all’ente incaricato dell’assistenza allo sviluppo del progetto.

Assistenza allo sviluppo del progetto

Viene inserito il capo II bis e riscritto l’articolo 13. La Commissione fissa l’importo massimo disponibile e può concedere assistenza tecnica a qualsiasi progetto rientrante nel fondo per l’innovazione. Le attività finanziabili comprendono sviluppo della documentazione progettuale, studi di fattibilità, consulenza sulla struttura finanziaria e giuridica e sviluppo delle capacità del promotore. Se la gestione è indiretta, l’ente esecutivo seleziona i progetti previa consultazione della Commissione; i criteri includono innovazione, potenziale di riduzione degli impatti climatici, applicazione su larga scala, maturità ed equilibrio geografico e settoriale del portafoglio.

Disciplina delle procedure di gara competitive

È introdotto il capo II ter con una disciplina completa delle gare competitive. La Commissione definisce l’impostazione della procedura secondo principi di apertura, chiarezza, trasparenza e non discriminazione, riducendo al minimo le offerte speculative; ogni gara ha un bilancio o volume massimo vincolante e l’impostazione è pubblicata con anticipo. L’invito deve indicare obiettivi strategici, definizione del prodotto a basse o zero emissioni di carbonio, budget, eventuali limiti di prezzo o volume, restrizioni al cumulo, criteri diversi dal prezzo, durata massima del sostegno e procedure di selezione.

Classificazione delle offerte e requisiti di qualificazione

Solo le offerte che soddisfano i requisiti di qualificazione accedono alla classifica; tali requisiti devono garantire la capacità di completare il progetto e rimanere limitati a quanto necessario per massimizzare concorrenza e qualità. Di regola la classifica avviene in base al prezzo offerto dal più basso al più alto; in via eccezionale possono essere usati criteri aggiuntivi, purché il prezzo pesi almeno il 70 % dei criteri di classificazione. L’organo esecutivo trasmette alla Commissione l’elenco delle proposte preselezionate e, su richiesta, anche la classifica delle offerte qualificate ma sopra il prezzo di aggiudicazione.

Cumulo con altri aiuti e cauzioni

La Commissione può limitare, per singola procedura, il cumulo del sostegno con altri finanziamenti UE o nazionali, in misura necessaria a garantire parità di condizioni. Può inoltre richiedere cauzioni sotto forma di garanzia finanziaria per ridurre il rischio di offerte speculative o incentivare il completamento del progetto; le cauzioni trattenute costituiscono entrate con destinazione specifica esterna del fondo.

Assistenza tecnica agli Stati membri con bassa partecipazione

Viene inserito il capo II quater. Gli Stati membri con il rapporto più basso tra sostegno ricevuto dai progetti sul proprio territorio e quota di emissioni verificate nell’EU ETS nel periodo 2013-2020 possono ricevere assistenza tecnica della Commissione. L’importo massimo disponibile e l’elenco degli Stati membri ammissibili sono stabiliti dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri e aggiornati almeno ogni due anni.

Ruolo dell’organo esecutivo e cooperazione con gli Stati membri

L’articolo 18 amplia i compiti dell’organo esecutivo nella gestione degli inviti, nell’erogazione del sostegno, nella selezione e nelle attività di informazione e promozione, includendo la promozione di sinergie con altri programmi UE, compreso Orizzonte Europa. Dopo la chiusura di ciascun invito, l’organo esecutivo condivide con gli Stati membri informazioni sui richiedenti e sui progetti, nel rispetto del consenso dei promotori e della normativa UE.

Gestione delle entrate e cofinanziamento con altri programmi UE

L’articolo 19 chiarisce che gli importi recuperati e le entrate del fondo costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi del regolamento finanziario. Tali entrate coprono i costi amministrativi e di gestione; la Commissione può utilizzare al massimo il 5 % della dotazione del fondo per i propri costi di gestione. È inoltre consentito il finanziamento cumulativo con altri programmi UE, purché non riguardi gli stessi costi e non siano state imposte restrizioni al cumulo; il finanziamento complessivo non può superare i costi ammissibili e il sostegno è calcolato proporzionalmente.

Reimpiego delle entrate residue e valutazione periodica

L’articolo 20 dispone che le entrate residue del fondo, al termine del periodo di ammissibilità dei progetti finanziati, siano utilizzate per finanziare nuovi progetti ammissibili fino all’esaurimento delle entrate. L’articolo 24 prevede una valutazione del funzionamento del fondo nel 2025 e successivamente ogni cinque anni, con attenzione anche alle sinergie con gli altri programmi UE e alla procedura di erogazione del sostegno.

Obblighi di comunicazione e visibilità

L’articolo 27 rafforza gli obblighi dei promotori: essi devono promuovere attivamente e in modo sistematico i progetti finanziati, indicare l’origine del sostegno del fondo per l’innovazione, designare un punto di contatto e informare per tempo l’organo esecutivo sulle attività di comunicazione con possibile impatto mediatico rilevante. Devono usare l’etichetta prevista, il logo dell’Unione e altri elementi promozionali obbligatori nelle attività di comunicazione e nei supporti informativi, nonché dettagliare nei piani di conoscenza, comunicazione e divulgazione le azioni previste.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 finale stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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