Sentenza n. 963/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dei seguenti atti: - ordinanza/diffida ex art. 244, d.lgs. 152/2006, n.-OMISSIS-, (prot.-OMISSIS-) nella parte in cui: a) individua ai sensi dell’articolo 244, d. lg. 152/2006 - quali soggetti responsabili del superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), per le matrici suolo e sottosuolo, previsti dalla Tabella 1, colonna B (Siti ad uso Commerciale e Industriale), Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel sito industriale di proprietà di -OMISSIS-, ubicato nel comune di -OMISSIS-, tra Via -OMISSIS- e Via-OMISSIS-, in un’area separata dal centro urbano da un’ansa del Fiume-OMISSIS- (dati catastali: -OMISSIS-) - il Rag. Dott. -OMISSIS-, in qualità di liquidatore di -OMISSIS-. dal 1-8-1997 al 18-7-2001, la Sig.ra -OMISSIS-, la Prof.ssa -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS-, in qualità di eredi; b) diffida il Rag. Dott. -OMISSIS-, in qualità di liquidatore di -OMISSIS-. dal 1-8-1997 al 18-7-2001, la Sig.ra -OMISSIS-, la Prof.ssa -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS-, in qualità di eredi, a eseguire gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, di messa in sicurezza, operativa o permanente, nonché ogni altra idonea misura di cui al Titolo V, Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) dichiara conclusi i procedimenti avviati dalla Provincia di Frosinone il 24 gennaio 2014, con atto prot. n.-OMISSIS-, ed il 23 febbraio 2023, con atto prot. n. -OMISSIS-, ai sensi dell’articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’individuazione dei soggetti responsabili del superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC); - nota del Comune di -OMISSIS- 27 novembre 2012 n. -OMISSIS- con cui ha individuato i responsabili del potenziale inquinamento del sito; - atto di notifica dell’ordinanza al sig. -OMISSIS- del 29 luglio 2024; - atto di notifica dell’ordinanza alla Sig.ra -OMISSIS-, del 29 luglio 2024; - atto di notifica dell’ordinanza alla prof.ssa -OMISSIS-, del 25 settembre 2024; - Arpa - Relazione tecnica relativa al campionamento di terreno effettuato nelle date 25, 26 e 31 maggio 2011, presso il sito industriale dismesso -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS-- rif. Provincia di Frosinone prot. n. -OMISSIS-; - nota -OMISSIS-, del Comune di -OMISSIS- che in risposta alla richiesta della Provincia di Frosinone del 6 agosto 2013 prot. -OMISSIS- indica i nominativi dei responsabili del potenziale inquinamento del ex sito; - comunicazione Provincia di Frosinone del 24 gennaio 2014 prot. n.-OMISSIS-, che avvia ai sensi dell’art 244 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il procedimento di individuazione dei responsabili del superamento dei valori CSC, nei confronti dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-; - atto Provincia di Frosinone prot. n. -OMISSIS- con cui si chiede al Comune di -OMISSIS- di trasmettere tutte le informazioni in suo possesso al fine di identificare i responsabili del superamento delle soglie CSC; - nota Comune di -OMISSIS- 30 giugno 2022 - prot. n. 9672 con cui si indicano quali responsabili della potenziale contaminazione del sito i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-: rif. Provincia di Frosinone n.-OMISSIS-; - verbale di sopralluogo del 21.07. 2010 da parte del curatore del fallimento -OMISSIS- e dei delegati della società locataria; - documento Arpa recante “Relazione tecnica relativa al campionamento di terreno effettuato nelle date 25,26 e 31 maggio 2011 presso il sito industriale dismesso -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS-”; - ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente adottato nel procedimento de quo o in procedimenti collegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza/diffida della Provincia di Frosinone del 31 marzo 2023, adottata ai sensi dell’art. 244 d.lgs. 152/2006, che individuava il defunto liquidatore quale corresponsabile della contaminazione di un sito industriale e diffidava lui e gli eredi a eseguire gli interventi di bonifica e messa in sicurezza; impugnati anche atti presupposti e notifiche
Esito
Favorevole al ricorrente (erede del liquidatore)
Prevale il privato
La controversia
L’erede del liquidatore, che aveva ricoperto la carica dal 1° agosto 1997 al 16 luglio 2001, ha contestato l’ordinanza provinciale che imputava al defunto la responsabilità della contaminazione del sito e imponeva gli interventi di bonifica. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 244, 183, 240 e 244 d.lgs. 152/2006, difetto di istruttoria e travisamento, nonché violazione degli artt. 3, 7 e seguenti della l. 241/1990 e delle linee guida ministeriali: la Provincia non avrebbe svolto indagini idonee a individuare il responsabile e il nesso causale, essendosi basata sulla sola carica di liquidatore e su documenti che non identificavano con certezza i responsabili; inoltre, moglie e figlia del defunto erano state erroneamente indicate come eredi, benché avessero rinunciato all’eredità. Ha dedotto anche che la contaminazione era stata rilevata nel 2011, dopo la cessazione della carica, mentre l’attività industriale era proseguita tramite affitti d’azienda. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dei termini procedimentali e dei principi di buon andamento, leale collaborazione, buona fede e affidamento, poiché il procedimento avviato nel 2014 era stato concluso solo nel 2023, senza sospensione o interruzione. Il ricorso è stato proposto anche contro atti presupposti e connessi.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l’ordinanza provinciale annullata limitatamente alla posizione dell’unico erede del liquidatore. Il TAR ha ritenuto che l’ordinanza non spiegasse adeguatamente quali condotte attive od omissive del liquidatore avessero causato, con dolo o colpa, la contaminazione: la responsabilità era stata desunta soltanto dalla carica ricoperta nel 1997-2001, mentre il superamento delle CSC era emerso da campionamenti del 2011. La nota comunale richiamata dall’amministrazione indicava i soggetti come responsabili «presunti o accertati», ma riconosceva l’impossibilità di individuare con precisione i responsabili e il nesso causale; tali risultanze lacunose imponevano quindi un’istruttoria e una motivazione più specifiche. Il TAR ha inoltre considerato che l’attività d’impresa era proseguita mediante contratti di affitto d’azienda anche dopo la cessazione dell’incarico del liquidatore. Il vizio di istruttoria e motivazione ha determinato l’accoglimento; le ulteriori questioni, compresa quella sui termini procedimentali e l’erronea indicazione delle eredi rinuncianti, sono state assorbite. Le spese sono state poste a carico della Provincia per euro 3.000, oltre oneri e accessori; compensate nei confronti del Comune e della società in fallimento.
Norme richiamate
art. 244 d.lgs. 152/2006
l’ordinanza ex art. 244 del d.lgs. 152/2006 può essere emanata solo nei confronti del soggetto al quale la contaminazione sia addebitabile, a titolo di dolo o colpa, in forza di condotte attive ovvero omissive, ma pur sempre connotate dagli elementi caratteristici della responsabilità soggettiva
L’ordine di bonifica può essere rivolto soltanto a chi sia individuato quale responsabile sulla base di una condotta attiva o omissiva imputabile almeno a titolo di colpa; la mera titolarità di una carica societaria non basta.
artt. 3, 7 e ss. l. 241/1990
Sull’amministrazione incombe, pertanto, nell’ambito del procedimento finalizzato alla individuazione del responsabile di un determinato evento di contaminazione, effettiva o potenziale, e alla conseguente emanazione dell’ordine di esecuzione degli adempimenti di cui al titolo V del d.lgs. 152/2006, uno specifico onere istruttorio e motivazionale i cui esiti devono essere adeguatamente esternati, quanto meno, nell’ambito provvedimento conclusivo dello stesso.
Nel procedimento di individuazione del responsabile l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria adeguata e rendere espliciti nel provvedimento conclusivo gli elementi che sostengono l’imputazione della contaminazione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il ricorso è fondato, per le stesse motivazioni già poste a fondamento della sentenza di questo Tar n. 332/2024, pronunciata sul medesimo provvedimento impugnato avuto riguardo alla posizione del rappresentante legale di -OMISSIS- s.p.a. nel periodo dal 1991 al 1997.
La norma è stata indicata tra quelle invocate dai ricorrenti in relazione a buona fede e affidamento, ma il TAR ha assorbito la relativa censura senza deciderla; il testo non contiene un’applicazione interpretativa autonoma della disposizione.
art. 2 l. 241/1990
Il ricorso è fondato, per le stesse motivazioni già poste a fondamento della sentenza di questo Tar n. 332/2024, pronunciata sul medesimo provvedimento impugnato avuto riguardo alla posizione del rappresentante legale di -OMISSIS- s.p.a. nel periodo dal 1991 al 1997.
La censura relativa al ritardo nella conclusione del procedimento è stata assorbita e la sentenza non enuncia una regola applicativa dell’art. 2.
Massime di principio
- L’ordinanza prevista dall’art. 244 d.lgs. 152/2006 può essere rivolta soltanto al soggetto cui la contaminazione sia imputabile, a titolo di dolo o colpa, in base a una specifica condotta attiva od omissiva; la sola titolarità di una carica societaria nel periodo considerato non dimostra la responsabilità.
- Nel procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, l’amministrazione ha l’onere di svolgere accertamenti adeguati sul contributo causale del soggetto e di motivare specificamente nel provvedimento conclusivo. Se gli elementi raccolti sono incerti o lacunosi quanto ai responsabili e al nesso causale, occorre un’istruttoria e una motivazione più puntuali.
- La responsabilità ambientale non può essere fondata su documenti che si limitino a indicare soggetti come responsabili presunti o accertati, quando gli stessi atti riconoscano che non è possibile individuare con precisione i responsabili e il nesso causale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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