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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-872/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2021. — Repubblica bolivariana del Venezuela contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Ricorso di annullamento proposto da uno Stato terzo – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire – Condizione per cui il ricorrente deve essere direttamente interessato dalla misura oggetto del suo ricorso – Nozione di “persona giuridica” - Interesse ad agire – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura d’esecuzione. — Causa C-872/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, in Grande Sezione, ha accolto l’impugnazione della Repubblica bolivariana del Venezuela contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso contro alcune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2063 sulle misure restrittive in relazione alla situazione in Venezuela. La Corte ha stabilito che uno Stato terzo è una "persona giuridica" ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e che le disposizioni impugnate lo riguardano direttamente. Ha inoltre riconosciuto che tali disposizioni costituiscono un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione. La causa è stata quindi rinviata al Tribunale per la decisione nel merito.

Impugnazione di uno Stato terzo contro misure restrittive UE: ricevibilità del ricorso ex articolo 263, quarto comma, TFUE, nozione di "persona giuridica" e interesse diretto.

La questione giuridica

Se uno Stato terzo possa essere considerato una "persona giuridica" ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e, quindi, avere legittimazione ad agire contro un regolamento UE in materia di misure restrittive; se gli articoli 2, 3, 6 e 7 del regolamento (UE) 2017/2063 riguardino direttamente il Venezuela; se tali disposizioni costituiscano un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione; e se sussista l’interesse ad agire.

Principio di diritto

Uno Stato terzo dotato di personalità giuridica internazionale rientra nella nozione di "persona giuridica" di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE e può quindi proporre un ricorso di annullamento contro un atto dell’Unione che lo riguardi direttamente, senza che sia necessario dimostrare una lesione individuale quando si tratti di un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione. Nel caso di specie, gli articoli 2, 3, 6 e 7 del regolamento (UE) 2017/2063 producono effetti diretti sulla situazione giuridica del Venezuela, non lasciano alcun margine discrezionale ai destinatari della loro attuazione e non richiedono misure di esecuzione; il ricorso è dunque ricevibile e la sentenza del Tribunale va annullata sul punto, con rinvio della causa per il merito.

Norme richiamate

  • Articolo 263, quarto comma, TFUE
  • Articolo 215 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 19, paragrafo 3, lettera a), TUE
  • Articolo 21 TUE
  • Articolo 23 TUE
  • Regolamento (UE) 2017/2063
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653
  • Decisione (PESC) 2017/2074
  • Decisione (PESC) 2018/1656
  • Posizione comune 2008/944/PESC

Misure restrittive UE in considerazione della situazione in Venezuela

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dalla Repubblica bolivariana del Venezuela contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso di annullamento avverso alcune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2063, adottato ai sensi dell’articolo 215 TFUE in attuazione di misure restrittive collegate alla situazione in Venezuela. La Corte affronta soprattutto due profili di ricevibilità: la qualifica del Venezuela come "persona giuridica" e la sua diretta incidenza da parte delle misure contestate.

Contesto normativo e contenuto delle misure contestate

Il Consiglio aveva adottato la decisione (PESC) 2017/2074 e, sul suo fondamento, il regolamento 2017/2063. Quest’ultimo vieta, tra l’altro:

  • la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e finanziamenti connessi a beni e tecnologie militari verso persone o enti in Venezuela (articolo 2);
  • la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna e i servizi connessi (articolo 3);
  • la fornitura di apparecchiature, tecnologie o software elencati nell’allegato II senza autorizzazione preventiva (articolo 6);
  • la prestazione di servizi di controllo o intercettazione delle telecomunicazioni e dei servizi connessi (articolo 7). L’articolo 20 delimita l’ambito di applicazione del regolamento al territorio dell’Unione, a determinate persone fisiche e giuridiche legate agli Stati membri e ad attività economiche svolte in tutto o in parte nell’Unione.

Procedimento dinanzi al Tribunale

Il Venezuela aveva chiesto l’annullamento del regolamento 2017/2063 nei limiti in cui lo riguardava, poi aveva adattato il ricorso agli atti successivi, vale a dire la decisione 2018/1656 e il regolamento di esecuzione 2018/1653. Il Consiglio aveva eccepito l’irricevibilità del ricorso per tre ragioni: mancanza di interesse ad agire, assenza di interesse diretto e insussistenza della qualità di "persona giuridica" del Venezuela ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Il Tribunale aveva accolto il solo motivo relativo alla mancanza di interesse diretto e aveva dichiarato irricevibile il ricorso.

Questione centrale: uno Stato terzo è una "persona giuridica"?

La Corte esamina d’ufficio la questione, ritenendola preliminare. Dopo avere ricordato che la nozione di "persona giuridica" dell’articolo 263, quarto comma, TFUE è autonoma e va interpretata secondo il testo, il contesto e le finalità della norma, la Corte osserva che né il diritto primario né la giurisprudenza escludono determinate categorie di soggetti dalla legittimazione ad agire. Richiama inoltre l’interpretazione non restrittiva già accolta per enti pubblici, enti regionali e persino formazioni prive di personalità giuridica, quando il legislatore dell’Unione le abbia considerate sufficientemente esistenti da assoggettarle a misure restrittive.

Stato di diritto e tutela giurisdizionale effettiva

La Corte collega l’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ai valori dello Stato di diritto e della tutela giurisdizionale effettiva, richiamando gli articoli 2, 19 TUE e il quadro dell’azione esterna dell’Unione. Conclude che negare in linea di principio a uno Stato terzo la possibilità di proporre ricorso non sarebbe coerente con tali valori. Pertanto, uno Stato terzo dotato di personalità giuridica internazionale deve essere considerato una "persona giuridica" ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Interesse diretto del Venezuela

La Corte censura il ragionamento del Tribunale sul requisito dell’interesse diretto. Ricorda che tale requisito richiede due condizioni cumulative: la misura deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente e non lasciare alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati dell’attuazione. Nel caso di specie, le disposizioni del regolamento 2017/2063, per il loro oggetto e contenuto, impediscono agli operatori dell’Unione di effettuare certe operazioni con il Venezuela e incidono dunque direttamente sulla sua posizione giuridica.

La Corte sottolinea che:

  • i divieti operano immediatamente e automaticamente con l’entrata in vigore del regolamento;
  • non è necessario che il Venezuela sia nominativamente elencato in allegati analoghi a quelli previsti in altri casi;
  • non rileva che lo Stato terzo possa ancora approvvigionarsi altrove o che non agisca come un operatore economico privato;
  • non è richiesta la distinzione tra acta iure gestionis e acta iure imperii, perché tale distinzione non deriva dall’articolo 263 TFUE.

Interesse ad agire

Respinto anche il motivo di irricevibilità relativo alla mancanza di interesse ad agire. Poiché l’annullamento delle misure restrittive potrebbe procurare un beneficio concreto al Venezuela, eliminando divieti che incidono sui suoi interessi, economici e non solo, sussiste l’interesse ad agire. La Corte distingue il caso dalla giurisprudenza sul Fronte Polisario, evidenziando che qui le misure sono effettivamente dirette contro il Venezuela.

Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione

La Corte afferma che gli articoli 2, 3, 6 e 7 del regolamento 2017/2063 si applicano senza lasciare discrezionalità ai soggetti incaricati dell’attuazione e senza richiedere misure di esecuzione, né a livello dell’Unione né a livello nazionale. Di conseguenza, il regolamento costituisce un "atto regolamentare" ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, e il Venezuela può impugnarlo senza dover dimostrare di esserne individualmente interessato.

Dispositivo

La Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva respinto il ricorso del Venezuela contro gli articoli 2, 3, 6 e 7 del regolamento 2017/2063. Accerta la ricevibilità del ricorso in quella parte e rinvia la causa al Tribunale, poiché lo stato degli atti non consente una decisione nel merito. Le spese restano riservate.

Principi affermati

  • Uno Stato terzo con personalità giuridica internazionale è una "persona giuridica" ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
  • Le misure restrittive UE possono riguardare direttamente uno Stato terzo quando ne limitano immediatamente la possibilità di effettuare operazioni economiche o di approvvigionamento.
  • Un atto adottato ai sensi dell’articolo 215 TFUE può costituire un atto regolamentare non avente misure di esecuzione.
  • In tale ipotesi, il ricorrente non deve dimostrare l’interesse individuale, purché sia direttamente interessato.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunelegittimazione ad agirericorso di annullamentodiritto processuale dell’unione

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