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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-719/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2021. — FS contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 15 – Fine del soggiorno temporaneo di un cittadino dell’Unione nel territorio dello Stato membro ospitante – Provvedimento di allontanamento – Partenza fisica di tale cittadino dell’Unione da detto territorio – Effetti nel tempo del provvedimento di allontanamento – Articolo 6 – Possibilità per tale cittadino dell’Unione di godere di un nuovo diritto di soggiorno al suo ritorno in detto territorio. — Causa C-719/19

Giurisprudenza europea62019CJ0719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che, per i provvedimenti di allontanamento adottati ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2004/38, la sola uscita fisica dal territorio non basta a esaurirne gli effetti. È necessario che il cittadino dell’Unione abbia realmente e definitivamente interrotto il proprio soggiorno nello Stato membro ospitante. La durata dell’assenza non è determinante in astratto, ma è un elemento della valutazione complessiva. In assenza di una reale interruzione del soggiorno, il ritorno non fa sorgere un nuovo diritto di soggiorno di tre mesi e lo Stato membro può ancora fare leva sul precedente provvedimento di allontanamento.

Effetti di un provvedimento di allontanamento ex direttiva 2004/38/CE e condizioni per il sorgere di un nuovo diritto di soggiorno al rientro nel territorio dello Stato membro ospitante.

La questione giuridica

Se un provvedimento di allontanamento adottato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE si esaurisca con la sola uscita fisica del cittadino dell’Unione dal territorio dello Stato membro ospitante entro il termine concesso per la partenza volontaria; in caso positivo, se il rientro immediato faccia sorgere un nuovo diritto di soggiorno di tre mesi ex articolo 6, paragrafo 1, o consenta un nuovo allontanamento per evitare ingressi ripetuti; in caso negativo, se sia necessario un periodo minimo di assenza e quale durata debba avere.

Principio di diritto

Un provvedimento di allontanamento adottato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 non si considera pienamente eseguito per il solo fatto che il cittadino dell’Unione abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro ospitante entro il termine assegnato: per far sorgere un nuovo diritto di soggiorno ex articolo 6, paragrafo 1, occorre che l’interessato abbia anche posto fine in modo reale ed effettivo al soggiorno precedente, così che il ritorno non costituisca la mera continuazione del soggiorno precedente. Non è richiesto un periodo minimo di assenza predeterminato; la valutazione dipende da tutte le circostanze concrete. Se il soggiorno non è stato effettivamente interrotto, lo Stato membro può fondarsi sul medesimo provvedimento di allontanamento senza doverne adottare uno nuovo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Regolamento (UE) 2016/399
  • Articolo 5 direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 6 direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 7 direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 8 direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 14 direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 15 direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 16 direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 21 direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 24 direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 30 direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 31 direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 32 direttiva 2004/38/CE

Effetti di un provvedimento di allontanamento e nuovo diritto di soggiorno ex direttiva 2004/38/CE

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Raad van State (Paesi Bassi), riguarda l’interpretazione degli articoli 6 e 15 della direttiva 2004/38/CE in un caso in cui un cittadino dell’Unione, dopo essere stato destinatario di un provvedimento di allontanamento, è rientrato nel territorio dello Stato membro ospitante ed è stato sottoposto a trattenimento amministrativo. La questione centrale è stabilire quando il provvedimento di allontanamento debba ritenersi eseguito e se il rientro faccia nascere un nuovo diritto di soggiorno temporaneo.

Fatti e procedimento principale

FS, cittadino polacco, aveva soggiornato nei Paesi Bassi, dove aveva lavorato per circa cinque mesi. Le autorità olandesi hanno poi ritenuto che non soddisfacesse più le condizioni dell’articolo 7 della direttiva 2004/38, poiché non era più lavoratore, non risultava disoccupato involontario né in cerca di occupazione e non disponeva di risorse sufficienti. Con decisione del 25 settembre 2018 gli è stato ingiunto di lasciare il territorio entro quattro settimane.

FS non ha impugnato quel provvedimento, che è divenuto definitivo, e ha lasciato i Paesi Bassi entro il termine assegnato. In seguito è rientrato nel territorio olandese ed è stato prima fermato e poi trattenuto amministrativamente ai fini dell’allontanamento, sulla base del fatto che si trovava nuovamente in soggiorno irregolare. Il giudice del rinvio osserva che la legittimità del trattenimento dipende dalla questione se FS avesse acquisito un nuovo diritto di soggiorno al rientro.

Questioni pregiudiziali

Il Raad van State ha chiesto, in sostanza:

  • se il provvedimento di allontanamento adottato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, si esaurisca automaticamente quando il cittadino dell’Unione lascia fisicamente il territorio entro il termine fissato;
  • in caso affermativo, se il rientro immediato comporti un nuovo diritto di soggiorno di tre mesi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, oppure consenta allo Stato membro di adottare un nuovo allontanamento per evitare ingressi ripetuti;
  • in caso negativo, se la direttiva imponga un periodo minimo di assenza e quale ne sia la durata.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2004/38/CE, soprattutto gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 21, 24, 27, 30, 31 e 32;
  • il regolamento (UE) 2016/399, articolo 22, sul codice frontiere Schengen;
  • l’articolo 267 TFUE.

Il Collegio ricorda che l’articolo 6 riconosce un diritto di soggiorno sino a tre mesi senza condizioni diverse dal possesso di un documento valido, mentre l’articolo 15 disciplina i provvedimenti di allontanamento quando viene meno un soggiorno temporaneo. L’articolo 15, paragrafo 3, vieta inoltre l’adozione di un divieto d’ingresso in aggiunta al provvedimento di allontanamento.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2004/38 contiene non solo le condizioni per l’accesso e il mantenimento dei diritti di soggiorno, ma anche regole sulla perdita di tali diritti. L’articolo 15 si applica ai casi in cui un cittadino dell’Unione non soddisfa più le condizioni del soggiorno temporaneo e può quindi essere allontanato.

La Corte esclude che il provvedimento di allontanamento possa considerarsi eseguito per il solo fatto della partenza fisica dal territorio. Una simile lettura consentirebbe al cittadino dell’Unione di attraversare brevemente la frontiera e far sorgere, al rientro, nuovi soggiorni di tre mesi in successione, svuotando di contenuto sia l’articolo 15 sia la distinzione tra soggiorno temporaneo e soggiorno permanente. Ciò comprometterebbe anche l’equilibrio perseguito dalla direttiva tra libertà di circolazione e tutela del sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante.

La Corte sottolinea che non esiste nella direttiva una prescrizione di un periodo minimo fisso di assenza, come tre mesi. Una simile condizione costituirebbe una limitazione non prevista dal diritto dell’Unione. Tuttavia, la durata dell’assenza resta un indice utile nella valutazione complessiva: un’assenza molto breve tende a mostrare che il soggiorno successivo è la continuazione del precedente, mentre una più lunga depone nel senso opposto.

Ai fini dell’accertamento dell’effettiva interruzione del soggiorno, devono essere considerati anche altri elementi, quali la rottura dei legami con lo Stato membro ospitante. La Corte menziona, a titolo esemplificativo, la cancellazione dai registri della popolazione, la cessazione del contratto di locazione, la chiusura dei contratti di fornitura di servizi essenziali, un trasloco o la cessazione di rapporti che esprimono integrazione nel territorio. Vanno inoltre valutate la durata del soggiorno precedente, il grado di integrazione e la situazione familiare ed economica dell’interessato, oltre agli indizi che mostrino uno spostamento del centro degli interessi personali, professionali o familiari verso un altro Stato membro.

Se da tale valutazione risulta che il soggiorno non è stato realmente ed effettivamente interrotto, il cittadino dell’Unione resta in soggiorno irregolare anche dopo un rientro temporaneo. In tal caso lo Stato membro non è tenuto ad adottare un nuovo provvedimento di allontanamento fondato sugli stessi fatti, ma può utilizzare quello già adottato per imporre nuovamente l’uscita dal territorio. La Corte precisa, per contro, che un mutamento concreto delle circostanze che renda ora soddisfatte le condizioni dell’articolo 7 priverebbe di effetti il precedente allontanamento.

La Corte richiama inoltre alcune disposizioni di contesto: l’articolo 5 della direttiva, sul diritto d’ingresso con documento valido; l’articolo 8, sull’iscrizione per soggiorni oltre i tre mesi; l’articolo 30, paragrafo 3, che impone un termine minimo di un mese per lasciare il territorio; e il codice frontiere Schengen, che vieta controlli sistematici alle frontiere interne, rendendo più complessa la verifica dell’effettiva esecuzione del provvedimento.

Decisione e principio di diritto

La Corte risponde che il provvedimento di allontanamento adottato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, non è eseguito pienamente per il solo fatto della partenza fisica entro il termine concesso. Per ottenere un nuovo diritto di soggiorno di tre mesi ex articolo 6, il cittadino dell’Unione deve avere realmente interrotto il soggiorno precedente; in caso contrario, il ritorno è solo la prosecuzione del soggiorno già in atto. Nessun periodo minimo di assenza è imposto in via automatica dalla direttiva; la verifica spetta al giudice nazionale alla luce di tutte le circostanze concrete.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei cittadini dell’unionediritto di soggiornoallontanamento amministrativocontrollo dell’immigrazionespazio schengen

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