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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-682/18

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2021. — Frank Peterson contro Google LLC e a. e Elsevier Inc. contro Cyando AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Messa a disposizione e gestione di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file – Responsabilità del gestore per violazioni di diritti di proprietà intellettuale commesse dagli utenti della sua piattaforma – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3 e articolo 8, paragrafo 3 – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Direttiva 2000/31/CE – Articoli 14 e 15 – Condizioni per beneficiare dell’esonero dalla responsabilità – Mancata conoscenza di violazioni concrete – Notifica di tali violazioni quale condizione per l’ottenimento di un provvedimento inibitorio. — Cause riunite C-682/18 e C-683/18

Giurisprudenza europea62018CJ0682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito i criteri per distinguere la mera fornitura di una piattaforma online dalla vera e propria comunicazione al pubblico di opere protette caricate dagli utenti. Ha inoltre precisato quando il gestore può beneficiare dell'esonero hosting e che la conoscenza rilevante deve riguardare violazioni specifiche e concrete. Infine, ha ritenuto compatibile con il diritto UE una regola nazionale che subordini il provvedimento inibitorio contro l'intermediario a una previa notifica dell'illecito, purché la tutela resti effettiva e tempestiva.

Responsabilità del gestore di piattaforme di condivisione video/file per contenuti caricati dagli utenti: qualificazione come "comunicazione al pubblico", applicabilità dell'esonero hosting e condizioni per il provvedimento inibitorio contro l'intermediario

La questione giuridica

Si chiede se il gestore di una piattaforma di condivisione di video o di hosting e condivisione di file compia esso stesso una "comunicazione al pubblico" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE quando gli utenti caricano contenuti protetti senza consenso; se, in caso negativo, tale gestore rientri nel regime di esonero hosting dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE e se la conoscenza richiesta debba riguardare violazioni specifiche; se l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE consenta di subordinare il provvedimento inibitorio a una previa notifica della violazione e alla sua reiterazione; nonché, in via subordinata, se il gestore possa essere considerato autore della violazione ai fini della direttiva 2004/48/CE.

Principio di diritto

Il gestore di una piattaforma di video sharing o di file hosting non realizza, di regola, una "comunicazione al pubblico" dei contenuti caricati dagli utenti; ciò avviene solo se, oltre alla mera messa a disposizione della piattaforma, contribuisce in modo intenzionale a dare accesso al pubblico a contenuti protetti in violazione del diritto d'autore, ad esempio omettendo di rimuovere tempestivamente contenuti illeciti già segnalati, non adottando misure tecniche idonee quando sia consapevole di violazioni diffuse, partecipando alla selezione dei contenuti illeciti o adottando un modello economico che incentivi la condivisione illecita. Il servizio del gestore può rientrare nell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE solo se il suo ruolo è neutro, tecnico, automatico e passivo; l'esclusione dall'esonero richiede la conoscenza di violazioni concrete, non una mera consapevolezza generale. L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE non osta a una disciplina nazionale che condizioni il provvedimento inibitorio alla previa notifica della violazione al prestatore e alla sua mancata reazione immediata, purché non si ritardi in modo sproporzionato la cessazione effettiva dell'illecito.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 3 della direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE
  • Direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 14 della direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 15 della direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 18 della direttiva 2000/31/CE
  • Direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 11 della direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 13 della direttiva 2004/48/CE
  • Trattato OMPI sul diritto d'autore (TDA)

Responsabilità del gestore di piattaforme di condivisione video e file per contenuti caricati dagli utenti

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesgerichtshof, riguarda due modelli di servizio online: YouTube, quale piattaforma di condivisione di video, e Cyando/Uploaded, quale piattaforma di hosting e condivisione di file. La Corte è chiamata a stabilire se e in quali condizioni il gestore possa essere ritenuto responsabile per violazioni di diritti d'autore commesse dagli utenti.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento C‑682/18 Frank Peterson agisce contro Google e YouTube per la messa a disposizione non autorizzata, da parte di utenti della piattaforma, di registrazioni audio e video riconducibili all'album A Winter Symphony e alla tournée Symphony Tour. Nel procedimento C‑683/18 Elsevier agisce contro Cyando per file contenenti opere editoriali caricati sulla piattaforma Uploaded e poi diffusi tramite raccolte di link esterne.

I giudici tedeschi avevano ravvisato, in varie fasi del contenzioso, possibili responsabilità dei gestori come autori, partecipi o "perturbatori" (Störer) nel diritto tedesco, anche alla luce della mancata rimozione immediata di alcuni contenuti dopo segnalazione.

Normativa rilevante

La Corte interpreta principalmente:

  • l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, sul diritto esclusivo di comunicazione al pubblico;
  • l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE, sul provvedimento inibitorio contro gli intermediari;
  • l'articolo 14, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE, rispettivamente sull'esonero hosting, sulle misure inibitorie e sul divieto di obbligo generale di sorveglianza;
  • gli articoli 11 e 13 della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. La Corte richiama anche il Trattato OMPI sul diritto d'autore e la dichiarazione comune sull'articolo 8.

Questione della "comunicazione al pubblico"

La Corte ricorda che la nozione di comunicazione al pubblico richiede due elementi cumulativi: un atto di comunicazione e la comunicazione a un pubblico, da accertare caso per caso. Il gestore di una piattaforma online svolge un ruolo imprescindibile nella circolazione dei contenuti, ma ciò non basta da solo a qualificare il suo intervento come atto di comunicazione.

Per ritenere che il gestore effettui egli stesso la comunicazione al pubblico occorre che, oltre a mettere la piattaforma a disposizione, contribuisca in modo intenzionale a dare accesso al pubblico a contenuti protetti in violazione del diritto d'autore. La Corte indica, come indici rilevanti, in particolare:

  • la consapevolezza concreta di una messa a disposizione illecita e l'inerzia nel rimuovere o bloccare il contenuto;
  • la mancata adozione di misure tecniche adeguate, pur in presenza della conoscenza o conoscibilità di violazioni diffuse;
  • la partecipazione alla selezione dei contenuti illeciti, la fornitura di strumenti specificamente destinati alla condivisione illecita o la promozione consapevole di tali condivisioni;
  • l'adozione di un modello economico che incentivi gli utenti a caricare contenuti protetti illecitamente.

La mera consapevolezza generale che la piattaforma possa essere utilizzata anche per violazioni non basta. Nel caso di Upload/YouTube, la Corte sottolinea che spetta al giudice nazionale verificare se ricorrano elementi ulteriori tali da dimostrare un intervento intenzionale.

Esonero di responsabilità hosting e conoscenza delle violazioni

La Corte afferma che l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE può applicarsi al gestore di una piattaforma di condivisione video o file solo se il suo ruolo è neutro, cioè meramente tecnico, automatico e passivo, senza conoscenza né controllo dei contenuti memorizzati.

Se il gestore svolge un ruolo attivo che gli conferisce conoscenza o controllo sui contenuti, non può beneficiare dell'esonero. Tuttavia, il fatto che utilizzi strumenti tecnici per individuare contenuti illeciti non è di per sé incompatibile con l'esonero, poiché la direttiva non vuole scoraggiare misure volontarie di contrasto alle violazioni.

Quanto al requisito di conoscenza dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), la Corte precisa che esso si riferisce a contenuti o attività illecite concrete. Non è sufficiente una conoscenza astratta o generale del fatto che la piattaforma sia usata anche per violazioni di proprietà intellettuale. La notifica del titolare dei diritti è rilevante, ma deve contenere elementi sufficienti per consentire al prestatore di accertare l'illiceità senza un esame giuridico approfondito.

Provvedimento inibitorio contro l'intermediario

La Corte interpreta l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE nel senso che esso non osta a una disciplina nazionale che consenta al titolare del diritto di ottenere un provvedimento inibitorio contro l'intermediario solo dopo avergli previamente notificato la violazione e solo se l'intermediario non è intervenuto immediatamente per rimuovere il contenuto o bloccarne l'accesso e prevenire nuove violazioni.

Tale soluzione è compatibile con la direttiva 2000/31/CE perché non impone un obbligo generale di sorveglianza e consente agli Stati membri di prevedere una procedura preliminare che rispetti il bilanciamento tra tutela del diritto d'autore, libertà d'impresa e libertà di espressione. Il giudice nazionale deve però verificare che la nozione di intervento "immediato" non comporti ritardi sproporzionati nella cessazione effettiva della violazione.

Assorbimento delle questioni sulla responsabilità come autore della violazione

Poiché la Corte ha risposto alle prime tre questioni nel senso sopra indicato, non è stato necessario esaminare le questioni relative alla qualificazione del gestore come autore della violazione ai fini della direttiva 2004/48/CE e alla condizione soggettiva del dolo per il risarcimento del danno.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • il gestore di una piattaforma online non effettua, di regola, una comunicazione al pubblico dei contenuti caricati dagli utenti, salvo contribuisca in modo ulteriore e intenzionale all'accesso illecito;
  • il regime di esonero hosting si applica solo se il gestore resta neutro e la conoscenza richiesta riguarda violazioni concrete;
  • una normativa nazionale che subordini il provvedimento inibitorio a una previa notifica e alla mancata reazione immediata del prestatore è compatibile con il diritto dell'Unione, purché non pregiudichi l'effettività della tutela.

Rilievi pratici per gli operatori

La sentenza è particolarmente rilevante per i gestori di piattaforme e per i titolari di diritti. Per i primi, conferma che la predisposizione di strumenti di notice and takedown e di misure tecniche di contrasto alle violazioni può essere compatibile con l'esonero responsabilità, purché il ruolo resti neutro. Per i secondi, chiarisce che la tutela inibitoria contro l'intermediario resta possibile anche se quest'ultimo non è autore dell'illecito, ma può essere condizionata dal diritto nazionale a una previa diffida purché la reazione del prestatore sia effettiva e tempestiva.

Come è indicizzato

Materiediritto d'autorepiattaforme digitaliresponsabilità degli intermediarihosting onlinetutela giudiziale della proprietà intellettuale

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