Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-207/21

Order of the President of the General Court of 22 June 2021. — Polynt SpA v European Chemicals Agency. — Application for interim measures – REACH – Hexahydro-4-methylphthalic anhydride substance – Obligation to register – Evaluation of dossiers – Examination of testing proposals – Obligation to provide certain information requiring animal testing – Application for interim measures – Lack of urgency. — Case T-207/21 R

Giurisprudenza europea62021TO0207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di misure provvisorie proposta da Polynt contro la decisione di ECHA che le imponeva uno studio EOGRTS su una sostanza chimica. La ricorrente invocava danni legati alla tutela animale, alla reputazione e al possibile impatto commerciale, ma il Tribunale ha ritenuto non dimostrata l’urgenza. In assenza di prova di un danno grave e irreparabile, la sospensione è stata negata e le spese sono state riservate.

Domanda di misure provvisorie respinta in materia REACH: mancata dimostrazione dell’urgenza per sospendere un obbligo di eseguire uno studio tossicologico su animali imposto da ECHA.

La questione giuridica

Se sussistessero i presupposti per sospendere, in via provvisoria, l’esecuzione della decisione di ECHA che impone alla ricorrente di realizzare uno studio EOGRTS sulla sostanza hexahydro-4-methylphthalic anhydride, e in particolare se la ricorrente avesse dimostrato l’urgenza per evitare un danno grave e irreparabile in attesa della decisione nel merito.

Principio di diritto

La domanda cautelare è respinta quando il richiedente non dimostra, con elementi specifici e documentati, che l’esecuzione dell’atto impugnato gli arrecherà, prima della sentenza di merito, un danno grave e irreparabile. Nel caso di specie, il Presidente del Tribunale ha ritenuto che i rischi allegati da Polynt fossero o ipotetici o di natura essenzialmente economica non adeguatamente provata, mentre il pregiudizio reputazionale e quello connesso al ricorso a test su animali non integravano l’urgenza richiesta; di conseguenza, la sospensione della decisione ECHA è stata negata senza esaminare fumus boni iuris e bilanciamento degli interessi.

Norme richiamate

  • Articoli 278 TFUE e 279 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
  • Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Articolo 13 TFUE
  • Articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Allegati VII-X del regolamento (CE) n. 1907/2006

Sospensione di una decisione ECHA che impone uno studio EOGRTS su una sostanza REACH

La pronuncia riguarda un’istanza di misure provvisorie proposta da Polynt SpA nell’ambito di un ricorso di annullamento contro la decisione della Board of Appeal di ECHA del 9 febbraio 2021. La decisione imponeva alla società di svolgere un Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study (EOGRTS) sulla sostanza hexahydro-4-methylphthalic anhydride, ai sensi del regolamento REACH.

Fatti e procedimento

Polynt aveva registrato la sostanza presso ECHA e, con decisione del 4 settembre 2019 adottata ai sensi dell’articolo 40 del regolamento REACH, l’Agenzia le aveva richiesto di effettuare lo studio EOGRTS e trasmetterne i risultati. Dopo il ricorso alla Board of Appeal, la decisione era stata confermata il 9 febbraio 2021, con nuova scadenza per la presentazione dei dati fissata al 20 febbraio 2023.

Successivamente, Polynt ha proposto un ricorso di annullamento e, separatamente, una domanda cautelare chiedendo la sospensione immediata dell’esecuzione della decisione contestata o, in subordine, altre misure provvisorie ritenute appropriate.

Quadro normativo richiamato

Il Presidente del Tribunale richiama i principi generali sulle misure provvisorie desumibili dagli articoli 278 e 279 TFUE, letti in combinato disposto con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, e con l’articolo 156 del regolamento di procedura. Viene ricordato che i ricorsi non hanno effetto sospensivo e che la sospensione è un rimedio eccezionale.

Sul piano sostanziale viene richiamato il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), in particolare:

  • l’articolo 6, paragrafo 3, relativo all’obbligo di registrazione;
  • l’articolo 13 TFUE;
  • l’articolo 25, paragrafo 1, secondo cui la sperimentazione su animali vertebrati è un’extrema ratio;
  • gli allegati VII-X, che confermano che in alcuni casi la sperimentazione animale non può essere evitata.

Criteri per le misure provvisorie

Il Presidente ricorda che la concessione di misure provvisorie richiede cumulativamente:

  • fumus boni iuris, ossia un’argomentazione seriamente fondata in fatto e in diritto;
  • urgenza, nel senso della necessità di evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito.

Il giudice delle misure provvisorie dispone di ampia discrezionalità nell’ordine di esame delle condizioni e, nel caso concreto, ha ritenuto opportuno esaminare anzitutto l’urgenza.

Valutazione dell’urgenza: danno derivante dall’obbligo di test su animali

Polynt sosteneva che l’esecuzione dello studio avrebbe comportato la morte di circa 600 animali e la violazione dei principi di tutela animale e di prevenzione di test inutili su animali, con conseguente pregiudizio alla propria politica aziendale e alla commercializzazione di prodotti percepiti come cruelty free.

Il Tribunale ha respinto tale impostazione osservando che il rischio di conseguenze giuridiche o sanzionatorie per l’adempimento della decisione ECHA è solo ipotetico. Finché un atto dell’Unione non venga annullato, esso si presume valido e produce effetti giuridici; di conseguenza, l’esecuzione di una decisione individuale dell’Agenzia non può generare responsabilità per il soggetto che vi si conforma.

Valutazione dell’urgenza: pregiudizio economico

La ricorrente sosteneva anche di poter perdere clienti che richiedono prodotti cruelty free, con conseguente danno economico. Il Presidente ha qualificato tale pregiudizio come finanziario e ha ricordato che, secondo la giurisprudenza, un danno economico è grave solo se può compromettere l’esistenza stessa dell’impresa prima della decisione di merito.

Ha inoltre osservato che, per provare un rischio del genere, occorrono dati precisi, completi e documentati sulla situazione finanziaria della società. Nel caso di specie, Polynt si era limitata ad affermazioni non supportate da prova adeguata e non aveva dimostrato in modo chiaro né l’imminenza né l’entità della perdita di clientela, né l’impatto sul fatturato.

Valutazione dell’urgenza: reputazione e danno non materiale

Quanto al pregiudizio reputazionale, il Tribunale ha rilevato che i clienti della ricorrente sono operatori professionali ben informati sul quadro regolatorio, sicché è poco probabile che interpretino erroneamente la situazione. Inoltre, anche nell’ipotesi di un pregiudizio reputazionale, l’annullamento della decisione nel merito costituirebbe compensazione sufficiente del danno non materiale allegato.

Esito della domanda cautelare

Poiché la ricorrente non ha dimostrato l’urgenza, il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di misure provvisorie senza esaminare il fumus boni iuris né procedere al bilanciamento degli interessi. È stata inoltre dichiarata inammissibile la richiesta generica di “qualsiasi altra misura” non specificata, perché si tradurrebbe nell’invito al giudice a formulare egli stesso il contenuto della misura richiesta.

Dispositivo

La domanda di misure provvisorie è stata respinta. Le spese sono state riservate ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.

Principio affermato

L’urgenza non è dimostrata quando il pregiudizio dedotto consiste in conseguenze meramente ipotetiche, in un danno economico non adeguatamente provato o in un pregiudizio reputazionale suscettibile, in caso di vittoria nel merito, di essere compensato dall’annullamento dell’atto. Nei procedimenti cautelari in materia REACH, l’adempimento di una decisione dell’ECHA che impone test su animali non può, di per sé, fondare un rischio attuale di responsabilità o un danno grave e irreparabile.

Come è indicizzato

Materiereachmisure provvisorietutela degli animalivalutazione delle sostanze chimichediritto processuale dell’unione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.