Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-206/20

Order of the Court (Sixth Chamber) of 22 June 2021. — VA. — Request for a preliminary ruling from the High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court). — Reference for a preliminary ruling – Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Judicial cooperation in criminal matters – European arrest warrant – Framework Decision 2002/584/JHA – Article 8(1)(c) – European arrest warrant issued by the public prosecutor’s office of a Member State for the purposes of criminal prosecution on the basis of a measure involving deprivation of liberty issued by the same authority – No judicial review prior to surrender of the requested person – Consequences – Effective judicial protection – Charter of Fundamental Rights of the European Union – Article 47. — Case C-206/20

Giurisprudenza europea62020CO0206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha chiarito che il sistema del mandato d'arresto europeo richiede una tutela giurisdizionale effettiva prima della consegna, almeno in uno dei due livelli di protezione individuati dalla propria giurisprudenza. Se sia il mandato europeo sia il provvedimento nazionale presupposto sono emessi dal pubblico ministero, ma il loro controllo da parte di un giudice avviene solo dopo la consegna, la decisione quadro 2002/584 non è rispettata. La soluzione vale anche quando il pubblico ministero possa essere qualificato come autorità giudiziaria emittente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro.

Mandato d'arresto europeo emesso dal pubblico ministero senza controllo giurisdizionale prima della consegna: incompatibilità con la tutela giurisdizionale effettiva.

La questione giuridica

Se l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta, consenta che un mandato d'arresto europeo e il provvedimento nazionale presupposto siano entrambi adottati da un pubblico ministero, senza alcun controllo di un giudice nello Stato membro emittente prima della consegna della persona richiesta, quando il controllo giurisdizionale intervenga solo dopo la consegna.

Principio di diritto

Il requisito della tutela giurisdizionale effettiva nel sistema del mandato d'arresto europeo non è rispettato se, nello Stato membro emittente, sia il mandato d'arresto europeo sia il provvedimento nazionale su cui esso si fonda sono adottati dal pubblico ministero, ma nessuno dei due è soggetto a controllo da parte di un giudice prima della consegna della persona richiesta; il controllo giurisdizionale successivo alla consegna non basta, perché la protezione deve essere assicurata almeno in una delle due fasi del sistema duale delineato dalla giurisprudenza.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 6, paragrafo 1, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 1, paragrafi 1 e 3, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 2, paragrafo 1, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 6 TUE
  • Articolo 7 TUE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Mandato d'arresto europeo emesso dal pubblico ministero senza controllo giurisdizionale prima della consegna

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), nell'ambito dell'esecuzione nel Regno Unito di un mandato d'arresto europeo emesso da un pubblico ministero bulgaro nei confronti di VA, ai fini dell'esercizio dell'azione penale. La Corte decide con ordinanza motivata ex articolo 99 del regolamento di procedura, ritenendo la risposta ricavabile dalla giurisprudenza esistente.

Contesto fattuale e procedimento principale

Il mandato d'arresto europeo era stato emesso dal pubblico ministero della procura regionale di Ruse sulla base di una decisione dello stesso pubblico ministero che disponeva la detenzione per un massimo di 72 ore. Secondo il giudice del rinvio, né tale decisione né il mandato europeo erano sottoposti a controllo giurisdizionale in Bulgaria prima della consegna; il controllo del giudice interveniva solo dopo la consegna, quando il tribunale decideva se disporre o meno la custodia cautelare.

VA aveva contestato la validità del mandato sostenendo che mancasse il livello di protezione richiesto dalla giurisprudenza della Corte, in particolare quella risultante dalla sentenza Bob-Dogi. Il giudice britannico ha quindi chiesto se, in tale assetto, la persona richiesta ricevesse comunque la "doppia protezione" elaborata dalla Corte.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo;
  • l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), relativo al contenuto del mandato;
  • l'articolo 6, paragrafo 1, sulla nozione di autorità giudiziaria emittente;
  • l'articolo 1, paragrafi 1 e 3, sulla definizione del mandato e sul rispetto dei diritti fondamentali;
  • l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
  • i considerando 5, 6, 10 e 12 della decisione quadro.

Sono inoltre richiamati gli articoli 6 e 7 TUE, oltre alla decisione quadro 2009/299/GAI che ha modificato la disciplina originaria.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il sistema del mandato d'arresto europeo si fonda sul principio di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento, ma che tale meccanismo deve operare nel rispetto dei diritti fondamentali e della tutela giurisdizionale effettiva.

La Corte ribadisce che il pubblico ministero bulgaro può essere qualificato come "autorità giudiziaria emittente" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, poiché partecipa all'amministrazione della giustizia ed è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni connesse all'emissione del mandato. Inoltre, la decisione di detenzione per 72 ore può essere considerata una "decisione giudiziaria esecutiva avente lo stesso effetto" ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c).

Tuttavia, ciò non basta. Riprendendo la giurisprudenza Bob-Dogi, OG e PI e PI, la Corte sottolinea che il sistema del mandato d'arresto europeo richiede una protezione a due livelli, e che la tutela giurisdizionale effettiva deve essere garantita almeno in uno di essi prima della consegna della persona richiesta. Quando il mandato è emesso da un'autorità non giurisdizionale in senso stretto, il provvedimento nazionale su cui esso si fonda deve poter essere oggetto di controllo da parte di un giudice prima dell'esecuzione del mandato; in alternativa, deve essere il mandato stesso a poter essere impugnato davanti a un giudice prima della consegna.

Nel caso esaminato, invece, sia la decisione nazionale di privazione della libertà sia il mandato europeo erano adottati dal pubblico ministero, e il controllo di un giudice era previsto solo dopo la consegna nello Stato emittente. Per la Corte, un controllo giurisdizionale posteriore alla consegna non soddisfa l'esigenza di tutela effettiva richiesta dalla decisione quadro e dall'articolo 47 della Carta.

Decisione

La Corte afferma che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta e della giurisprudenza della Corte, deve essere interpretato nel senso che i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva non sono soddisfatti quando sia il mandato d'arresto europeo sia il provvedimento nazionale su cui esso si fonda sono emessi da un pubblico ministero, ma nessuno dei due è soggetto a controllo giurisdizionale nello Stato membro emittente prima della consegna.

Le spese sono rimesse al giudice nazionale, secondo la prassi nei rinvii pregiudiziali.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penaletutela giurisdizionale effettivadiritti fondamentalimutuo riconoscimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.