Cassazione Penale, Sentenza n. 14966/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la condanna per reato continuato (artt. 635 e 612 c.p.). Il ricorrente contestava: 1) la mancata applicazione della causa di non punibilità per la tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; 2) il mancato riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento (art. 62, n. 6 c.p.); 3) e 4) errori nella determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 81 c.p.) e nella quantificazione dell'aumento per continuazione, in particolare per un reato satellite punito solo con pena pecuniaria (art. 612 c.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: l'art. 131-bis non è applicabile per la gravità della condotta e per i precedenti che escludono la non abitualità; l'attenuante ex art. 62, n. 6 è stata correttamente esclusa perché il risarcimento era parziale e la congruità del ristoro è rimessa al giudice di merito. Sono stati invece accolti il terzo e il quarto motivo relativi al trattamento della pena: la Cassazione ha rilevato che le attenuanti generiche riconosciute dovevano essere ragguagliate a tutti i reati connessi dalla continuazione e che l'aumento per il reato-satellite (punito solo con multa) doveva essere convertito in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena finale in mesi 2 e giorni 20 di reclusione e in euro 2.500 di multa (sulla base dell'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.)
Norme richiamate
art. 635 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di danneggiamento; è uno dei reati oggetto della contestazione nel procedimento.
art. 612 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di minaccia; il comma primo prevede solo pena pecuniaria nel caso concreto rilevato, con conseguenze sul ragguagliamento dell'aumento per continuazione
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per tenuità del fatto: esclusa perché la gravità della condotta e i precedenti penali del ricorrente escludono la non abitualità richiesta dalla norma
art. 62, n. 6 cod. pen.
Attenuante per aver riparato il danno: non riconosciuta poiché il risarcimento era parziale e la valutazione della congruità del ristoro spetta al giudice di merito
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina della continuazione: la riduzione dovuta al riconoscimento delle attenuanti generiche, quando fondate sulla personalità dell'imputato, deve applicarsi a tutti i reati uniti dalla continuazione
art. 81 c.p. (comma finale)
Regole sul concorso di circostanze e sulla determinazione della pena in caso di continuazione, richiamate in relazione alla corretta applicazione delle attenuanti e del meccanismo di aumento per continuazione
art. 135 cod. pen.
Regola il ragguagliamento della pena: quando il reato-satellite è punito con pena pecuniaria, l'aumento per continuazione deve essere ragguagliato a pena pecuniaria nel rispetto del favor rei e del principio di legalità
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di rideterminare direttamente la pena quando annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; usata per fissare la pena rideterminata
Massime di principio
- La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) richiede valutazione complessiva: gravità del fatto e precedenti che dimostrano abitualità escludono la tenuità
- Il riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento (art. 62, n. 6) richiede un ristoro integrale e la sua congruità è valutata dal giudice di merito; la mancata costituzione di parte civile non equivale automaticamente a integrale soddisfazione
- In caso di reato continuato, le attenuanti generiche fondate su elementi attinenti alla personalità dell'imputato devono essere ragguagliate a tutti i reati uniti dalla continuazione
- Se il reato satellite è punito solo con pena pecuniaria, l'aumento per continuazione va ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p., nel rispetto del favor rei e del principio di legalità
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito (tenuità, congruità del risarcimento, ravvedimento) sono sindacabili in Cassazione solo se caratterizzate da manifesta illogicità o contraddittorietà
- La Corte di Cassazione può, nei limiti di legge, rideterminare direttamente la pena quando annulla senza rinvio il trattamento sanzionatorio (art. 620 c.p.p.)
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