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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14966/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la condanna per reato continuato (artt. 635 e 612 c.p.). Il ricorrente contestava: 1) la mancata applicazione della causa di non punibilità per la tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; 2) il mancato riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento (art. 62, n. 6 c.p.); 3) e 4) errori nella determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 81 c.p.) e nella quantificazione dell'aumento per continuazione, in particolare per un reato satellite punito solo con pena pecuniaria (art. 612 c.p.)

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: l'art. 131-bis non è applicabile per la gravità della condotta e per i precedenti che escludono la non abitualità; l'attenuante ex art. 62, n. 6 è stata correttamente esclusa perché il risarcimento era parziale e la congruità del ristoro è rimessa al giudice di merito. Sono stati invece accolti il terzo e il quarto motivo relativi al trattamento della pena: la Cassazione ha rilevato che le attenuanti generiche riconosciute dovevano essere ragguagliate a tutti i reati connessi dalla continuazione e che l'aumento per il reato-satellite (punito solo con multa) doveva essere convertito in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena finale in mesi 2 e giorni 20 di reclusione e in euro 2.500 di multa (sulla base dell'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di danneggiamento; è uno dei reati oggetto della contestazione nel procedimento.

  • art. 612 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di minaccia; il comma primo prevede solo pena pecuniaria nel caso concreto rilevato, con conseguenze sul ragguagliamento dell'aumento per continuazione

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per tenuità del fatto: esclusa perché la gravità della condotta e i precedenti penali del ricorrente escludono la non abitualità richiesta dalla norma

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    Attenuante per aver riparato il danno: non riconosciuta poiché il risarcimento era parziale e la valutazione della congruità del ristoro spetta al giudice di merito

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina della continuazione: la riduzione dovuta al riconoscimento delle attenuanti generiche, quando fondate sulla personalità dell'imputato, deve applicarsi a tutti i reati uniti dalla continuazione

  • art. 81 c.p. (comma finale)

    Regole sul concorso di circostanze e sulla determinazione della pena in caso di continuazione, richiamate in relazione alla corretta applicazione delle attenuanti e del meccanismo di aumento per continuazione

  • art. 135 cod. pen.

    Regola il ragguagliamento della pena: quando il reato-satellite è punito con pena pecuniaria, l'aumento per continuazione deve essere ragguagliato a pena pecuniaria nel rispetto del favor rei e del principio di legalità

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di rideterminare direttamente la pena quando annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; usata per fissare la pena rideterminata

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) richiede valutazione complessiva: gravità del fatto e precedenti che dimostrano abitualità escludono la tenuità
  • Il riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento (art. 62, n. 6) richiede un ristoro integrale e la sua congruità è valutata dal giudice di merito; la mancata costituzione di parte civile non equivale automaticamente a integrale soddisfazione
  • In caso di reato continuato, le attenuanti generiche fondate su elementi attinenti alla personalità dell'imputato devono essere ragguagliate a tutti i reati uniti dalla continuazione
  • Se il reato satellite è punito solo con pena pecuniaria, l'aumento per continuazione va ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p., nel rispetto del favor rei e del principio di legalità
  • Le valutazioni di fatto del giudice di merito (tenuità, congruità del risarcimento, ravvedimento) sono sindacabili in Cassazione solo se caratterizzate da manifesta illogicità o contraddittorietà
  • La Corte di Cassazione può, nei limiti di legge, rideterminare direttamente la pena quando annulla senza rinvio il trattamento sanzionatorio (art. 620 c.p.p.)

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