Cassazione Penale, Ordinanza n. 18297/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato resta quindi ferma, non essendo stato accolto alcun motivo idoneo a scalfire il giudizio di responsabilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata della Corte d'appello aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha censurato il giudizio di responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di doglianze già esaminate dai giudici di merito, sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e, inoltre, generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a registrare che il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una mera rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
- Il motivo di ricorso è generico, e quindi inammissibile, quando non evidenzia puntuali errori logici o giuridici della decisione impugnata e non si misura con le rationes decidendi poste a base della sentenza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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