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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18297/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato resta quindi ferma, non essendo stato accolto alcun motivo idoneo a scalfire il giudizio di responsabilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata della Corte d'appello aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha censurato il giudizio di responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di doglianze già esaminate dai giudici di merito, sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e, inoltre, generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a registrare che il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una mera rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso è generico, e quindi inammissibile, quando non evidenzia puntuali errori logici o giuridici della decisione impugnata e non si misura con le rationes decidendi poste a base della sentenza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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