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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20464/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo di specificità e di reale correlazione con la vicenda concreta. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ma il ricorso è stato ritenuto formulato in modo del tutto generico: le censure erano esposte in via astratta, senza un effettivo confronto con la fattispecie concreta e senza chiarire la pertinenza dei richiami giurisprudenziali al caso deciso.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    La norma è richiamata solo per individuare il reato oggetto dell'affermazione di responsabilità; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché rileva esclusivamente l'inammissibilità del motivo di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicato per la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e calato nella fattispecie concreta; censure formulate in termini meramente astratti sono inammissibili.
  • Il richiamo a precedenti di legittimità non è sufficiente se il ricorrente non spiega in modo puntuale perché quei principi sarebbero pertinenti al caso deciso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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