Regolamento (UE) 2017/2470
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati, previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283. L'allegato contiene, per ciascun nuovo alimento, la denominazione autorizzata, le categorie di alimenti in cui può essere utilizzato, i livelli massimi, eventuali avvertenze da riportare in ეტichetta e le specifiche tecniche di composizione/purezza. Si tratta quindi di un atto di esecuzione centrale per verificare se un ingrediente rientri tra i nuovi alimenti autorizzati e a quali condizioni possa essere impiegato sul mercato UE.
Istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, con condizioni d'uso, requisiti di etichettatura e specifiche tecniche per ciascun nuovo alimento.
Ambito di applicazione
Si applica ai nuovi alimenti che possono essere immessi sul mercato dell'Unione europea ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, in particolare a quelli già autorizzati o notificati nell'ambito del precedente regime del regolamento (CE) n. 258/97. Riguarda gli operatori del settore alimentare che producono, commercializzano o impiegano tali ingredienti e alimenti, nonché le categorie di prodotti indicate nell'allegato (ad es. integratori alimentari, alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, alimenti a fini medici speciali, bevande, prodotti da forno, oli e grassi, ecc.). L'elenco dell'Unione si applica fatte salve le altre disposizioni della normativa specifica di settore e opera direttamente in tutti gli Stati membri. Le autorizzazioni e le condizioni sono circoscritte alle categorie e ai limiti quantitativi indicati nell'allegato; per molti nuovi alimenti sono previste esclusioni espresse o limitazioni di destinazione (ad es. esclusione per lattanti, bambini piccoli, donne in gravidanza/allattamento, o uso limitato a specifiche tipologie di alimenti).
Elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283. L'atto dà attuazione al nuovo quadro europeo sui novel food e consolida, in un unico elenco operativo, i prodotti già autorizzati o notificati nel precedente regime del regolamento (CE) n. 258/97.
L'elenco ha una funzione essenziale per la pratica professionale: consente di verificare se un ingrediente è autorizzato come nuovo alimento, in quale categoria di prodotto può essere utilizzato, con quali limiti quantitativi e quali diciture o avvertenze devono comparire in etichetta. Le disposizioni dell'allegato si applicano fatte salve le altre norme settoriali pertinenti.
Quadro normativo e finalità
Il regolamento richiama il regolamento (UE) 2015/2283, che disciplina l'immissione sul mercato e l'utilizzo dei nuovi alimenti nell'Unione e ha sostituito il precedente sistema basato sul regolamento (CE) n. 258/97. L'articolo 8 di tale regolamento impone alla Commissione di istituire l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati, compito assolto con il presente atto di esecuzione.
I considerando chiariscono che l'elenco si applica senza pregiudizio per le altre disposizioni di normativa alimentare settoriale. È inoltre precisato che il regolamento è adottato in conformità al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Struttura dell'allegato
L'allegato costituisce il cuore del regolamento ed è diviso in due tabelle:
- la tabella 1 contiene i nuovi alimenti autorizzati, con indicazione di denominazione, condizioni d'uso, livelli massimi, etichettatura e altri requisiti;
- la tabella 2 contiene le specifiche di ciascun nuovo alimento, tra cui definizione, descrizione, composizione, criteri di purezza, contaminanti, profilo microbiologico e, in alcuni casi, metodi analitici.
Per i professionisti, ciò significa che l'autorizzazione non è generica, ma strettamente condizionata alla corrispondenza del prodotto immesso sul mercato alle specifiche tecniche e alle condizioni di impiego riportate.
Categorie di nuovi alimenti e limiti d'impiego
L'elenco comprende un numero molto ampio di ingredienti di diversa natura: oli e frazioni lipidiche (ad es. oli di microalghe, krill, argan, chia, Echium, colza, semi di coriandolo), carboidrati e derivati (ad es. trealosio, sucromalt, isomaltulosio, lattitolo, 2′-fucosillattosio, galatto-oligosaccaridi), estratti vegetali e fungini, composti bioattivi (ad es. astaxantina, licopene, flavonoidi, EGCG, idrossitirosolo), proteine e peptidi, nonché colture microbiche o preparati enzimatici.
Per ciascun ingrediente sono previsti limiti molto specifici, ad esempio:
- limiti massimi in mg/100 g o mg/100 ml per singole categorie di alimenti;
- dosi giornaliere massime per gli integratori alimentari;
- concentrazioni per porzione in alimenti a fini medici speciali o sostituti del pasto;
- limiti percentuali per prodotti da forno, grassi da spalmare, gomme da masticare o altri prodotti trasformati.
In molti casi l'uso è ristretto a prodotti destinati ad adulti o, al contrario, a specifiche categorie vulnerabili, con esclusioni espresse per lattanti, bambini piccoli, gravidanza e allattamento.
Etichettatura obbligatoria e avvertenze
Un elemento centrale del regolamento è l'etichettatura. Per numerosi nuovi alimenti l'allegato impone:
- una denominazione obbligatoria del nuovo alimento da riportare in etichetta;
- l'indicazione di avvertenze specifiche, ad esempio per il rischio di consumo eccessivo, disturbi digestivi, interazioni con medicinali o non idoneità per i bambini;
- il divieto di utilizzare il prodotto insieme ad altri alimenti addizionati della medesima sostanza nello stesso giorno;
- l'obbligo di indicare la quantità della sostanza funzionale nel prodotto finito, quando richiesto.
Tra le avvertenze ricorrenti figurano quelle relative a lattanti e bambini nella prima infanzia, donne in gravidanza o allattamento, soggetti in trattamento farmacologico e limiti di assunzione giornaliera. In alcuni casi l'etichetta deve evidenziare anche che il prodotto non è adatto alla cottura o alla frittura, o che deve essere consumato solo in porzioni singole.
Specifiche tecniche e requisiti di qualità
La tabella 2 definisce in modo dettagliato le caratteristiche dei nuovi alimenti autorizzati. Le specifiche includono di regola:
- descrizione fisica del prodotto;
- denominazione chimica e numero CAS, ove pertinenti;
- purezza minima o composizione percentuale del principio attivo;
- limiti per acqua, ceneri, proteine residue, solventi residui, metalli pesanti, micotossine o altre impurità;
- criteri microbiologici (assenza di Salmonella, limiti per E. coli, lieviti e muffe, carica aerobica, ecc.);
- eventuali metodiche di prova o riferimenti analitici.
Tali specifiche sono decisive in sede di controllo ufficiale e di due diligence contrattuale, perché determinano se un ingrediente può essere qualificato come nuovo alimento autorizzato oppure no.
Rapporti con altre normative UE
Il regolamento richiama più volte disposizioni settoriali che restano applicabili in parallelo, tra cui:
- il regolamento (UE) n. 609/2013 sugli alimenti destinati ai lattanti, ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare per il controllo del peso;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 sull'informazione ai consumatori relativa all'assenza di glutine o alla sua presenza in misura ridotta;
- la direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari;
- il regolamento (CE) n. 1925/2006 sull'aggiunta di vitamine, minerali e altre sostanze agli alimenti;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 per alcuni prodotti agricoli e lattiero-caseari;
- la direttiva 2001/113/CE per confetture, gelatine e marmellate.
Per molti nuovi alimenti, l'uso è consentito solo se compatibile con queste discipline di settore e con i relativi requisiti di composizione ed etichettatura.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Rilevanza pratica per avvocati e commercialisti
Per gli operatori italiani, l'atto è fondamentale per:
- verificare la liceità dell'uso di un ingrediente come nuovo alimento;
- controllare la corretta denominazione di vendita e le avvertenze di etichetta;
- impostare controlli qualità e specifiche di approvvigionamento;
- valutare la conformità di ricette, claims, dosaggi e categorie di prodotto;
- gestire i profili contrattuali e di responsabilità con fornitori e distributori.
In sintesi, il regolamento non introduce una disciplina astratta, ma una vera e propria banca dati normativa di autorizzazioni vincolanti, da leggere sempre insieme alle condizioni tecniche dell'allegato e alle altre regole alimentari UE applicabili.
Disposizioni principali
Istituzione dell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti
L'articolo 1 istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati a essere immessi sul mercato dell'Unione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. L'elenco è contenuto nell'allegato del regolamento e costituisce la base normativa per l'impiego dei nuovi alimenti autorizzati.
Struttura dell'allegato e contenuto dell'elenco
L'allegato è articolato in due tabelle: la tabella 1 elenca i nuovi alimenti autorizzati e riporta categoria di alimento, livelli massimi, requisiti specifici di etichettatura e altri requisiti; la tabella 2 riporta le specifiche tecniche dei nuovi alimenti autorizzati, incluse definizioni, purezza, contaminanti, caratteristiche microbiologiche e metodi di prova quando previsti.
Condizioni d'uso, livelli massimi e limiti di impiego
Per ciascun nuovo alimento autorizzato l'allegato indica le categorie alimentari nelle quali può essere utilizzato e i relativi livelli massimi, espressi in g/kg, mg/100 g, mg/100 ml, g/giorno, mg/giorno o in altre unità specifiche. In numerosi casi l'uso è limitato a integratori alimentari, alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, alimenti a fini medici speciali, sostituti del pasto o categorie settoriali specifiche (ad es. prodotti da forno, bevande, oli e grassi).
Requisiti di etichettatura e avvertenze
L'allegato prescrive, per molti nuovi alimenti, denominazioni obbligatorie da utilizzare in etichetta e avvertenze specifiche per il consumatore. Tra le avvertenze ricorrenti vi sono limiti di assunzione giornaliera, incompatibilità con altri alimenti addizionati della stessa sostanza nello stesso giorno, restrizioni per bambini, lattanti, gravidanza/allattamento e indicazioni di controllo medico in caso di uso concomitante con medicinali. In alcuni casi è imposto anche l'obbligo di indicare il contenuto della sostanza funzionale nel prodotto finito.
Specifiche tecniche dei nuovi alimenti
La tabella 2 definisce per ciascun nuovo alimento la composizione, i criteri di purezza, i limiti per metalli pesanti, solventi residui, contaminanti e criteri microbiologici. Sono inoltre riportati, quando necessari, metodi analitici e parametri di identificazione. Tali specifiche servono a delimitare esattamente il prodotto autorizzato e a garantirne la sicurezza e la qualità.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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