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Ordinanza

Ordinanza n. 2367/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Palermo); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Palermo); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Palermo); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo indetto con D.R. n. 6697/2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 8 dell’esame di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n. 8 dell’esame di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova di Biologia del primo appello in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 8 palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 8 dell’esame di Biologia del primo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 8 della prova di Biologia del primo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata, - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia - Palermo) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

Giustizia amministrativa202603587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali per l'accesso a Medicina 2025/2026, atti della procedura selettiva e disciplina ministeriale della formazione della graduatoria e dell'assegnazione delle sedi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali dell'8, 21 e 28 gennaio 2026, i decreti ministeriali disciplinanti le modalità di accesso, la formazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi, il bando dell'Università di Palermo, gli atti delle commissioni, i verbali di correzione e il proprio punteggio, chiedendo in via cautelare l'ammissione al corso di Medicina presso la sede di Palermo. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità del meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025 per l'inserimento in graduatoria dei candidati privi di tutte le sufficienze, la violazione della par condicio e dell'anonimato per le modalità di svolgimento e correzione delle prove, l'erroneità o fuorvianza del quesito n. 8 di Biologia, l'illegittimità della mancata assegnazione alla sede preferita e del regime delle decadenze, la mancata redistribuzione dei posti residui, la difficoltà eccessiva delle prove e la disomogeneità della preparazione impartita dagli Atenei, nonché violazioni del d.lgs. n. 71/2025, eccesso di delega e illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del medesimo decreto legislativo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema del d.m. n. 1115/2025, che amplia l'accesso alla graduatoria ai candidati con almeno una sufficienza, ma li colloca in fasce differenziate mediante penalizzazioni e bonus, preservando la priorità di chi aveva conseguito tutte le sufficienze secondo le regole originarie. Il meccanismo tutela l'affidamento e la parità di trattamento, poiché tutti i candidati hanno sostenuto le prove nella medesima cornice informativa e le modifiche hanno inciso solo sulla valorizzazione successiva dei risultati. È stata ritenuta coerente con l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025 la disciplina che consente il recupero dei voti rifiutati solo in caso di esito negativo del secondo appello. La ricorrente, priva di tutte le sufficienze richieste dal sistema originario, è stata ammessa in graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta ed è stata utilmente assegnata alla sede di Caltanissetta - Tecnologico MedIT; non può quindi pretendere una diversa valorizzazione delle valutazioni insufficienti in sostituzione del modello ministeriale. L'obbligo di immatricolazione presso la prima sede utile indicata e la limitazione degli scorrimenti sono stati ritenuti coerenti con l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 71/2025 e con l'esigenza di assicurare la continuità didattica del secondo semestre. La doglianza sul quesito di Biologia è stata ritenuta priva di adeguato principio di prova. La mancata immediata redistribuzione di tutti i posti residui non è stata considerata illegittima, potendo tali posti essere utilizzati per trasferimenti, passaggi e iscrizioni agli anni successivi secondo la programmazione universitaria. Quanto all'anonimato, il TAR ha escluso, allo stato, una violazione concreta e non irrilevante: la ricostruzione della ricorrente era ipotetica e gli elaborati erano corretti dal CINECA dopo la raccolta e la sigillatura, con abbinamento tra codici e identità successivo alla correzione. Le questioni concernenti trasparenza della correzione, risposte corrette, sinonimi, sistema informatico e verbali richiedono tuttavia approfondimento istruttorio; il Ministero, il CINECA e le Università devono depositare chiarimenti documentati entro 40 giorni. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità didattica non hanno evidenziato vizi macroscopici di valutazioni tecnico-discrezionali. Non sono stati ravvisati, in sede cautelare, violazione della delega, eccesso di delega o presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale rispetto all'applicazione differenziata della riforma alle Università non statali e ai corsi in lingua inglese. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati in graduatoria mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, entro 20 giorni, con deposito della prova entro ulteriori 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare, pari a 500 euro oltre accessori, sono state poste a carico della ricorrente in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la misura richiesta.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per ottenere l'ammissione al corso e altre misure; la domanda non è stata accolta nella fase cautelare.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025

    In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.

    Costituisce il fondamento dell'assegnazione alla prima sede utile indicata e, quando nessuna sede prescelta sia disponibile, dell'assegnazione ad altra sede; giustifica anche l'obbligo di immatricolazione a pena di decadenza.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione, in prima applicazione, delle Università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza.

  • art. 76 Cost.

    La censura di eccesso di delega non è stata ritenuta assistita da adeguato fumus, poiché la legge delega consentiva un'applicazione graduale della riforma.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alle esigenze organizzative e alle peculiarità dei corsi e degli Atenei.

  • art. 34 Cost.

    La dedotta violazione non è stata adeguatamente specificata né collegata in modo concreto alla posizione della ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    La dedotta violazione non è stata adeguatamente specificata né collegata in modo concreto alla posizione della ricorrente.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando la notificazione ordinaria a un elevato numero di controinteressati sia sommamente difficile, imponendo comunque l'indicazione nominativa dei destinatari.

  • Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 27/2013

    Il principio di anonimato rileva come causa di illegittimità quando la violazione delle relative regole sia non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione.

Massime di principio

  • È compatibile con i principi di affidamento, parità di trattamento e ragionevolezza un sistema sopravvenuto che ampli la platea dei candidati inseribili in una graduatoria selettiva, purché preservi la priorità di coloro che possedevano i requisiti originariamente richiesti e differenzi progressivamente le posizioni dei candidati ammessi in deroga in relazione alla distanza dalle condizioni iniziali.
  • Quando una riforma dell'accesso universitario attribuisce al Ministero il compito di disciplinare la formazione della graduatoria, la previsione di sezioni e punteggi differenziati per candidati con diverso numero di esami superati può rientrare nella discrezionalità tecnica attuativa, se non modifica i presupposti sostanziali legislativi dell'ammissione e consente il recupero dei crediti mancanti secondo modalità uniformi.
  • L'obbligo di immatricolazione presso la prima sede utile indicata dal candidato, con assegnazione ad altra sede solo quando le sedi prescelte non siano disponibili, è coerente con una disciplina che mira a definire in tempi contenuti l'assetto delle iscrizioni e ad assicurare la continuità didattica del secondo semestre.
  • La mancata prosecuzione indefinita degli scorrimenti non determina di per sé l'illegittimità della procedura quando il nuovo sistema preveda che gli studenti abbiano già iniziato il percorso formativo e consenta la destinazione dei posti residui ad altre esigenze coerenti con la programmazione universitaria.
  • La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive conduce all'illegittimità della procedura solo se la violazione è non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione; una sequenza meramente ipotetica di conoscenza e utilizzazione dei codici identificativi non è sufficiente.
  • In sede cautelare, le contestazioni relative alla trasparenza della correzione, ai criteri valutativi e al funzionamento del sistema informatico possono giustificare un ordine istruttorio, ma non impongono l'accoglimento della sospensiva se richiedono accertamenti incompatibili con la sommaria cognizione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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