Sentenza del 14/02/2017 n. 583 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Indagini bancarie - Maggior reddito - Principio di carattere generale - Incidenza dei costi in nero - Accertamento analitico e induttivo - Applicabilità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la determinazione del maggior reddito derivante dalle indagini bancarie, sostenendo che ai maggiori ricavi accertati dovessero essere riconosciuti, almeno forfettariamente, i costi presumibilmente sostenuti "in nero". La questione riguardava anche l'incidenza dei prelevamenti bancari e la distinzione tra accertamento analitico e accertamento induttivo.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. È stato affermato che il riconoscimento forfettario dei costi correlati ai maggiori ricavi non opera nell'accertamento analitico disciplinato dall'articolo 39, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, ma può trovare applicazione, ricorrendone i presupposti, nell'accertamento induttivo. Il medesimo principio non si applica ai prelevamenti bancari utilizzati nell'attività imprenditoriale: ai sensi dell'articolo 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, essi si presumono destinati a investimenti produttivi di ulteriori ricavi, salvo prova contraria del contribuente.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2
Le movimentazioni bancarie, inclusi i prelevamenti dell'imprenditore, possono fondare una presunzione di maggiori ricavi. I prelevamenti si presumono collegati all'attività produttiva e destinati all'acquisizione di beni o servizi idonei a generare ulteriori ricavi, salvo giustificazione contraria.
d.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1
Nell'accertamento analitico l'Ufficio ricostruisce il reddito sulla base di elementi specifici e documentati; non è quindi automaticamente dovuto un riconoscimento forfettario dei costi presumibilmente sostenuti in nero.
Massime di principio
- Il riconoscimento automatico di costi non documentati a fronte di maggiori ricavi accertati non costituisce una regola generale: occorre distinguere tra accertamento analitico e accertamento induttivo.
- Nell'accertamento analitico il contribuente non può limitarsi a invocare l'esistenza fisiologica di costi correlati ai ricavi, ma deve dimostrarne concretamente sostenimento, inerenza e quantificazione.
- Le presunzioni derivanti dalle indagini bancarie possono operare anche sui prelevamenti dell'imprenditore; la contestazione richiede una giustificazione specifica delle singole operazioni o la dimostrazione della loro estraneità all'attività produttiva.
- La possibilità di dedurre costi non contabilizzati dipende dal metodo di accertamento adottato dall'Ufficio e dalla prova fornita dal contribuente, non dalla sola esistenza di maggiori ricavi.
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