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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14482/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di rideterminazione della pena (concordato in appello ex art.599-bis c.p.p.) per il reato di estorsione pluriaggravata, deducendo la violazione dell'art.157 c.p. per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia e contestando la mancata motivazione della Corte in ordine all'intervenuta prescrizione. È inoltre segnalata una questione procedurale relativa all'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la censura generica e manifestamente infondata. Ha confermato che la condotta contestata integra un reato a consumazione prolungata/progressiva (estorsione con rateizzazione del 'pizzo'), per cui il termine di prescrizione decorre dall'ultima percezione del profitto ingiusto. Inoltre, in presenza dell'aggravante ex art.416-bis.1 c.p., la prescrizione ricomincia a decorrere dall'ultimo atto interruttivo (nel caso di specie il decreto di rinvio a giudizio), rendendola non matura. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione: il ricorrente contestava la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché, per reati a consumazione prolungata e con aggravante ex art.416‑bis.1, la prescrizione non era maturata

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma sul concordato sulla pena in appello: la sentenza impugnata è stata resa ai sensi di tale articolo; le Sezioni Unite hanno però ammesso il ricorso per Cassazione quando si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione

  • art. 110 e art. 629 cod. pen.

    Art.110 (concorso) e art.629 (estorsione): la Corte ha applicato il principio secondo cui chi agevola la regolare percezione del pizzo è concorrente nell'estorsione, trattandosi di reato a consumazione prolungata

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante (associazione di tipo mafioso): la presenza dell'aggravante incide sulla prescrizione, facendo decorrere nuovamente il termine dall'ultimo atto interruttivo; in tali casi la prescrizione può essere potenzialmente sospesa/ricominciare più volte

  • art. 160, comma terzo cod. pen. e art.51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen.

    Richiamate nella sentenza per spiegare la disciplina particolare della prescrizione nei reati aggravati: indicano che per tali reati non è previsto un termine massimo ordinario e che la prescrizione matura solo dopo il decorso dei termini minimi da ciascun atto interruttivo

  • Sez. U, Sentenza n. 19415 del 27/10/2022

    Sezioni Unite: nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronunzia

    Giurisprudenza ammessa come principio che consente il ricorso per Cassazione contro sentenze concordate in appello quando si affermi che la prescrizione era già maturata

Massime di principio

  • Nei reati a consumazione prolungata o progressiva (es. estorsione 'a rate') la prescrizione decorre dall'ultimo atto consumativo (ultima percezione): bisogna verificare la data dell'ultimo atto per valutare l'eventuale estinzione.
  • Se il reato è aggravato da fattispecie come l'art.416-bis (associazioni mafiose), la disciplina della prescrizione può far ricominciare la decorrenza dall'ultimo atto interruttivo (es. decreto di rinvio a giudizio), rendendo più difficile la maturazione della prescrizione.
  • Il ricorso per Cassazione contro sentenze frutto di concordato in appello è possibile quando si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia, ma la censura deve essere specifica e motivata: censure generiche sono dichiarate inammissibili.
  • Questioni processuali formali (es. mancata notifica di fissazione udienza) possono comportare rinvio procedurale, ma non incidono automaticamente sulla valutazione di merito della prescrizione se la Corte ritiene fondate le ragioni sostanziali della decisione.
  • Presentare motivi di impugnazione accurati e specifici è fondamentale: l'inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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