Cassazione Civile, Sentenza n. 23331/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva che la Corte d'appello avesse riconosciuto al lavoratore il "nuovo terzo elemento salariale" in ultravpetizione rispetto al petitum e avesse erroneamente applicato le norme relative al computo del periodo di formazione nell'anzianità (art. 3 d.l. 726/1984 conv. L. 863/1984) e le previsioni del CCNL e dei conseguenti accordi (in particolare l'art. 4 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997) che avevano soppresso o fatto confluire tale voce retributiva, mantenendola solo per i lavoratori già in servizio a tempo indeterminato. In sintesi: A.N.M. censurava la condanna alla liquidazione del terzo elemento salariale per essere tale voce mai percepita dai lavoratori in formazione e quindi non dovuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure della società. Pur richiamando il principio secondo cui il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio una volta trasformato il rapporto, la Corte ha affermato che ciò non comporta automaticamente il diritto al "nuovo terzo elemento salariale" per chi non lo aveva mai percepito prima della soppressione operata dall'art. 4 dell'accordo del 25 luglio 1997. Il giudice di legittimità ha richiamato ampia giurisprudenza consolidata secondo cui elementi retributivi soppressi o riformati possono essere mantenuti soltanto in favore di chi già ne beneficiava; pertanto la sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la domanda del lavoratore rigettata. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per censurare ultravpetizione; la Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente la questione procedurale con le censure di merito e ha ritenuto fondate le contestazioni, risolvendo la controversia sul merito.
art. 3, d.l. 726/1984 conv. in L. 863/1984
Stabilisce che, a seguito della trasformazione del rapporto, il periodo di formazione deve essere computato nell'anzianità di servizio. La Corte ha confermato questo principio ma ha precisato che il computo dell'anzianità non equivale automaticamente al riconoscimento di voci retributive autonome che il lavoratore non aveva mai ricevuto.
Accordo nazionale 25 luglio 1997 (art. 4)
Ha soppresso il "nuovo terzo elemento salariale" e ha disposto che i valori confluissero nei trattamenti sostitutivi, mantenendo il beneficio solo per i lavoratori già in servizio a tempo indeterminato alla data della stipula. La Corte ha ritenuto legittima tale distinzione rispetto ai lavoratori in formazione che non lo avevano mai percepito.
CCNL 12 marzo 1980 (art. 1 - Struttura della retribuzione) e accordi successivi (es. CCNL 2 ottobre 1989)
Contesto contrattuale storico che ha introdotto e poi rimodulato il terzo elemento salariale; la Corte ha richiamato la genesi e la natura autonoma di tale voce rispetto all'anzianità di servizio.
Accordo nazionale 11 aprile 1995 (art. 7 - assunti con contratto di formazione e lavoro)
Rilevato come disciplina contrattuale della retribuzione per i formativi; utile a stabilire che alcune voci risultavano conglobate nella retribuzione per i lavoratori in formazione e quindi non comprendevano il terzo elemento.
Clausola 2, punto 2 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (18.3.1999) / Direttiva 1999/70/CE
Richiamata per confermare che gli Stati membri hanno un margine di discrezionalità nell'applicazione dell'Accordo quadro ai rapporti di formazione professionale iniziale; la Corte ha ritenuto coerente l'interpretazione nazionale che non estende automaticamente certe tutele retributive ai contratti di formazione.
Massime di principio
- Il periodo di formazione e lavoro, una volta trasformato il rapporto in tempo indeterminato, va computato nell'anzianità di servizio, ma tale computo non determina automaticamente il diritto a tutti gli elementi retributivi che il lavoratore non abbia mai percepito.
- Se una voce retributiva è stata soppressa o riformata da accordi collettivi e mantenuta solo per chi già ne beneficava, i lavoratori assunti con contratto di formazione che non l'hanno mai ricevuta non hanno diritto ad ottenerla successivamente, salvo diversa prova che essa facesse già parte della loro retribuzione.
- La contrattazione collettiva può disciplinare differenze di trattamento fra chi era già in servizio e le nuove assunzioni (compresi i formativi) purché non si configuri una discriminazione vietata dalla legge; è dunque rilevante verificare se la differenza derivi dalla conservazione di un livello retributivo preesistente.
- In giudizio il lavoratore ha l'onere di dimostrare che una determinata voce retributiva faceva già parte della sua retribuzione prima della soppressione; in mancanza di tale prova, la pretesa è destinata a essere rigettata.
- Le doglianze procedurali (es. ultravpetizione) possono essere esaminate congiuntamente al merito in Cassazione; tuttavia la decisione può risolversi sul piano sostanziale richiamando orientamenti giurisprudenziali consolidati.
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