Cassazione Civile, Sentenza n. 23421/2021 del 25/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il lavoratore Di Guida ha chiesto la declaratoria del diritto al pagamento della voce retributiva denominata "nuovo terzo elemento salariale", soppressa dall'Accordo nazionale 25.7.1997 e mantenuta solo per i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data di stipulazione dell'accordo. La Corte di appello aveva accolto la domanda. L'ANM ha impugnato la sentenza denunciando violazione di norme nazionali e comunitarie (tra cui art. 3 d.l. 726/1984 conv. l. 863/1984, art. 4 dell'Accordo nazionale 25.7.1997, art. 6 d.lgs. 368/2001 e l'Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE), sostenendo che il "nuovo terzo elemento salariale" non è collegato all'anzianità e che i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non ne avevano mai beneficiato
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ANM, ritenendolo fondato. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata e le Sezioni Unite (sent. n. 20074/2010) confermando che: il periodo di formazione va computato nell'anzianità di servizio, ma ciò non comporta automaticamente il riconoscimento di voci retributive che non erano parte della retribuzione percepita durante il periodo di formazione; il "nuovo terzo elemento salariale" e le CAU erano voci autonome non collegate all'anzianità e, essendo state soppresse dall'accordo del 25.7.1997, sono state mantenute esclusivamente a favore dei lavoratori che le percepivano già alla data di soppressione. Poiché i lavoratori con contratto di formazione non avevano mai percepito tale voce, non è sorto per essi alcun diritto alla sua conservazione. Di conseguenza la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore; le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 3, commi 5 e 12 del d.l. n. 726/1984 conv. in l. n. 863/1984
Stabilisce il computo del periodo di formazione nell'anzianità di servizio quando il rapporto si trasforma in tempo indeterminato; interpretato come principio che obbliga al riconoscimento dell'anzianità ma non impedisce alla contrattazione collettiva di escludere specifiche voci retributive non già percepite durante la formazione
art. 4 dell'Accordo nazionale 25.7.1997 (CCNL Autoferrotranvieri)
Ha soppresso il "nuovo terzo elemento salariale" con decorrenza dalla stipula e ha previsto che i valori confluissero in trattamenti sostitutivi mantenuti solo per i lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla data; interpretato come norma che preserva il mantenimento solo per chi percepiva la voce prima della soppressione
art. 6 del d.lgs. n. 368/2001
Riguarda la disciplina dei contratti a termine; citato nel contesto della disciplina dei rapporti di lavoro temporanei come il contratto di formazione e lavoro, per confermare la possibilità di trattamenti differenziati nel rispetto della normativa
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE
Prevede margini di discrezionalità degli Stati membri circa l'applicazione dell'Accordo ai rapporti di formazione professionale iniziale e apprendistato; utilizzato per sostenere la liceità di differenziazioni contrattuali nei confronti dei lavoratori in formazione
CCNL e accordi storici (es. CCNL 12.3.1980, accordi 21.5.1981, 17.6.1982, 29.6.1988, CCNL 2.10.1989)
Ricostruzione normativa-contrattuale che mostra la genesi del "terzo elemento" e la sua evoluzione fino alla sua trasformazione e successiva soppressione; questi atti evidenziano che l'elemento era autonomo e non collegato automaticamente all'anzianità
Massime di principio
- Il periodo di formazione va computato nell'anzianità di servizio se il rapporto viene trasformato, ma questo non implica automaticamente il riconoscimento di voci retributive che non erano percepite durante la formazione
- Le clausole della contrattazione collettiva possono preservare singole voci retributive solo in favore di chi già le percepiva alla data di soppressione; i lavoratori in formazione che non le percepivano non acquisiscono il diritto al loro mantenimento
- Per ottenere voci retributive soppresse o riformate il lavoratore deve dimostrare che tali voci facevano parte della sua retribuzione già prima della modifica contrattuale
- Se la voce retributiva è strettamente collegata all'anzianità (es. scatti), il computo del periodo di formazione può dar luogo al riconoscimento; se invece la voce ha natura autonoma non collegata all'anzianità, il riconoscimento non è automatico
- La giurisprudenza e le Sezioni Unite distinguono tra riconoscimento dell'anzianità e riconoscimento di voci retributive: l'anzianità può retroagire ma non trasforma automaticamente la natura del rapporto anteriore
- A livello comunitario (direttiva 99/70/CE) gli Stati hanno margine di discrezionalità circa l'applicazione di tutele ai contratti di formazione e apprendistato, quindi le differenziazioni contrattuali possono essere legittime entro certi limiti
- In situazioni analoghe verificare sempre: (a) se la voce era percepita prima della soppressione; (b) la natura della voce (collegata all'anzianità o autonoma); (c) la specifica formulazione dell'accordo collettivo che ha disposto la modifica
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