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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23330/2021 del 24/08/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza di merito che aveva riconosciuto al lavoratore, assunto con contratto di formazione e lavoro poi trasformato a tempo indeterminato, il diritto al cd. nuovo terzo elemento salariale che la contrattazione collettiva del 25 luglio 1997 aveva soppresso e riservato ai soli lavoratori gia in servizio a tempo indeterminato. La ricorrente denunciava violazione delle norme che regolano il computo del periodo di formazione nell'anzianita di servizio e l'applicabilita delle clausole collettive che escludono specifiche voci retributive per i lavoratori in formazione, nonche violazioni in relazione alla disciplina comunitaria sui contratti a termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di A.N.M., cassando la sentenza di appello e rigettando la domanda del lavoratore. La Corte ha ritenuto che, pur essendo il periodo di formazione computato nell'anzianita di servizio ai sensi dell'art. 3 d.l. 726/1984 conv. in L. 863/1984, il nuovo terzo elemento salariale era elemento retributivo autonomo non collegato all'anzianita e che la contrattazione poteva legittimamente mantenerne il godimento solo per i lavoratori gia in servizio a tempo indeterminato alla data della soppressione. Poiche i lavoratori in formazione non avevano mai percepito tale voce, non sorgeva un livello retributivo da mantenere e quindi non doveva essere riconosciuta loro a seguito della trasformazione del rapporto. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 726/1984 conv. in L. 863/1984

    Stabilisce il computo del periodo di formazione nell'anzianita di servizio dopo la trasformazione; la Corte conferma che il computo vale ma non impone il riconoscimento automatico di voci retributive che non erano mai state percepite

  • Accordo nazionale 25 luglio 1997 per il rinnovo del CCNL per gli autoferrotranvieri

    Ha soppresso il nuovo terzo elemento salariale e ha previsto che i relativi valori confluiscano in trattamenti sostitutivi mantenuti solo per i lavoratori gia a tempo indeterminato; la Corte ritiene legittima la distinzione

  • CCNL 12 marzo 1980

    art. 1 (Struttura della retribuzione)

    Definisce la composizione della retribuzione nel settore; la Corte usa il quadro contrattuale per spiegare che il terzo elemento era stato reso parte della retribuzione normale ma in seguito disciplinato come elemento distinto e non riconducibile all'anzianita

  • Accordo nazionale 11 aprile 1995

    art. 7 (retribuzione per i contratti di formazione e lavoro)

    Individua la retribuzione dei lavoratori in formazione (retribuzione conglobata, indennita di contingenza, indennita di mensa e domenicale); la Corte rileva che il terzo elemento non faceva parte di tale retribuzione

  • D.lgs. 368/2001

    artt. 6 e 10, primo comma

    Riferimenti alla disciplina dei contratti a termine e alla protezione contro l'abuso; la Corte ritiene che la contrattazione collettiva possa riservare deroghe ragionevoli ai rapporti di formazione, entro i limiti della normativa nazionale e comunitaria

  • Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    clausola 2 (punto 2) e Direttiva 1999/70/CE

    La Corte richiama che l'Accordo e la Direttiva concedono margini di discrezionalita agli Stati membri in relazione ai rapporti di formazione professionale iniziale e apprendistato, consentendo trattamenti differenziati

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Sezioni Unite

    sent. S.U. 20074/2010 e numerose pronunce citate (es. 34359/2019, 12335/2016, 22256/2015, 18947/2014 ecc.)

    I precedenti hanno stabilito che il periodo di formazione si computa nell'anzianita ma che non necessariamente legittima il riconoscimento di voci retributive che non sono mai state erogate; la giurisprudenza conferma la possibilita per la contrattazione di escludere specifici elementi retributivi per i lavoratori in formazione

Massime di principio

  • Il computo del periodo di formazione nell'anzianita di servizio (art. 3 d.l. 726/1984 conv. L. 863/1984) e distinta dal diritto a specifiche voci retributive: l'anzianita puo' incidere su istituti che hanno fondamento nell'anzianita, ma non trasforma automaticamente i lavoratori in titolari di emolumenti che non hanno mai ricevuto
  • La contrattazione collettiva puo' prevedere, nell'ambito di una riforma retributiva, che talune voci soppresse o riparametrate siano mantenute solamente per i lavoratori gia percettori alla data della soppressione; tali clausole sono compatibili con il principio di tutela dell'anzianita quando la voce non era parte della retribuzione del lavoratore in formazione
  • Quando si valuta una pretesa retributiva dopo la trasformazione di un contratto di formazione in rapporto a tempo indeterminato, occorre distinguere tra diritti che nascono direttamente dal computo dell'anzianita e diritti basati su elementi retributivi che la contrattazione puo' aver riservato a categorie specifiche
  • La disciplina comunitaria sui contratti a termine e sull'apprendistato lascia margine di discrezionalita agli ordinamenti nazionali nella regolazione dei rapporti di formazione, pertanto non ogni discriminazione apparente e automaticamente incompatibile con la direttiva; va valutata la reale natura dell'emolumento e la storia contrattuale
  • Se una voce retributiva e stata soppressa ma non era mai stata erogata a un lavoratore (perche tipicamente rivolta ai già assunti a tempo indeterminato), non sussiste un diritto al mantenimento di quella voce a seguito della trasformazione del rapporto

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