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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3297/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Contratto di organizzazione eventi (1.7.2004) con clausola penale (art.7) che prevedeva, in caso di risoluzione anticipata da parte di Madame, una penale pari al 30% del corrispettivo dell'anno precedente. Gite sas ha risolto il contratto vendendo l'immobile e, con lettera del 28.9.2009, ha dichiarato la risoluzione anticipata al 23.11.2009 riconoscendo e pagando spontaneamente la penale (circa 700.000 euro). In seguito Gite ha chiesto la riduzione della penale ritenendola manifestamente eccessiva. Il Tribunale di Verona e poi la Corte d'Appello di Venezia hanno ritenuto la penale eccessiva, riducendola e condannando Madame a restituire la somma eccedente per ripetizione dell'indebito. Madame ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che il giudice non può ridurre la penale dopo che questa è stata spontaneamente pagata (richiamando art.1384 c.c.), che la decisione non avrebbe affrontato la questione (art.112 c.p.c.) e che la restituzione è impedita dal fatto che il pagamento si basava su un titolo valido al momento del pagamento (art.2033 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Madame. Ha confermato il consolidato orientamento secondo cui il giudice può ridurre la clausola penale ad equità anche d'ufficio e anche dopo il pagamento spontaneo, poiché tale potere tutela l'interesse generale a contratti non eccessivamente iniqui. Ne consegue che la somma pagata in eccedenza può essere restituita con azione di ripetizione dell'indebito. La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla violazione dell'art.112 c.p.c., sulla presunta irriducibilità dopo il pagamento e sull'affidamento derivante dal pagamento spontaneo. Ha inoltre escluso l'applicazione del principio del venire contra factum proprium a impedire la ripetizione. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese compensate (richiamando anche l'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002).

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la presunta omissione della decisione su questioni rilevanti; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata, accertando che la decisione di merito ha comunque pronunciato sui punti rilevanti e che non sussiste omissione di pronuncia.

  • art. 1384 c.c.

    Interpretato dalla Corte nel senso che il potere del giudice di ridurre la clausola penale ad equità può essere esercitato anche d'ufficio, anche se la penale è stata pattuita come irriducibile, e anche dopo che la penale è stata spontaneamente pagata; tale potere tutela l'interesse generale a contratti non eccessivamente iniqui.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripetizione dell'indebito; la Corte ha confermato che, se la penale è ridotta per manifesta eccessività, la somma eccedente pagata senza titolo costituisce indebito e può essere restituita secondo le regole dell'art.2033 c.c.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002

    Citato nella parte finale della sentenza in relazione al regolamento sulle spese; la Corte ha disposto la compensazione delle spese, richiamando la norma amministrativa pertinente (menzionata per la liquidazione/compensazione spese).

Massime di principio

  • Il giudice può ridurre d'ufficio una clausola penale manifestamente eccessiva anche se la clausola è stata prevista come irriducibile dalle parti.
  • La riduzione della penale è possibile anche dopo che la stessa è stata spontaneamente pagata; il pagamento non impedisce una successiva rideterminazione giudiziale e la restituzione dell'eccedenza.
  • Il pagamento spontaneo non crea un affidamento giuridicamente idoneo a impedire la revisione giudiziale della penale: l'affidamento si riferisce ai comportamenti delle controparti, non alle decisioni del giudice.
  • La richiesta di ripetizione dell'indebito è ammissibile quando risulti che una somma è stata pagata senza titolo in conseguenza della declaratoria di eccessività della penale.
  • L'assenza di una 'riserva' al momento del pagamento non preclude la successiva azione per la restituzione: l'adempimento estingue l'obbligazione, ma non impedisce che sia giudizialmente accertata l'illegittimità dell'eccesso pagato.
  • La clausola del venire contra factum proprium/non contraddizione non impedisce la ripetizione quando chi ha pagato contesta la legittimità del pagamento e chiede la riduzione giudiziale.
  • In casi analoghi è necessario valutare i termini di prescrizione per l'azione di ripetizione dell'indebito; l'azione non è esclusa per il solo fatto che il contratto sia stato assunto come eseguito.

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