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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3202/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Fondazione impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l'avviso di rettifica e liquidazione (notificato il 12/03/2015) con cui l'Agenzia contestava il valore dichiarato nella vendita di un immobile in Roma (atto marzo 2013). L'Ufficio aveva rideterminato il valore del bene da €164.011,40 a €302.550,00 sulla base di listini OMI e borsini analoghi. La Fondazione deduceva: (i) violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/86 perché la rettifica si fondava solo su criteri indiziari (OMI, borsini) ritenuti non sufficienti; (ii) nullità/insufficienza della motivazione in quanto la CTR aveva recepito un valore di imposizione (€233.000,00) determinato dalla CTP senza spiegare il percorso logico né i criteri seguiti, nonostante la perizia giurata di parte stimasse il bene intorno a €175.517,00; (iii) in via alternativa omessa pronuncia su fatto decisivo (mancata valutazione e motivazione sulla perizia di parte e sulla congruità dei valori).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso (assorbendo il terzo), ritenendo che la CTR non abbia fornito una motivazione adeguata e non abbia spiegato il percorso logico che giustificasse il valore di €233.000,00, né abbia adeguatamente verificato e valorizzato la perizia giurata di parte. La Corte ha affermato il principio secondo cui le quotazioni OMI e simili hanno valore orientativo e non possono, da sole, giustificare una rettifica senza riscontri probatori specifici. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, demandando a quest'ultima di riesaminare la fattispecie alla luce dei principi indicati e di decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 51 d.P.R. 131/1986

    Norma richiamata in tema di determinazione del valore venale ai fini dell'imposta di registro/ipo-catastale; la Corte ha ritenuto che l'applicazione debba fondarsi su elementi specifici e motivati e non solo su indici OMI di carattere generale

  • art. 52 d.P.R. 131/1986

    Richiamata unitamente all'art. 51 come disciplina di riferimento per la valutazione estimativa degli immobili ai fini tributari; interpretata in senso che richiede adeguata prova e motivazione del giudice su elementi concreti

  • art. 360 c.p.c. co. 1 n. 3, 4, 5

    Norme processuali invocate come mezzi di impugnazione per cassazione: n.3 (violazione di norme di diritto), n.4 (motivazione insufficiente o apparente), n.5 (’omessa pronuncia su punto decisivo). La Corte ha ritenuto fondati i profili di violazione e di motivazione apparente/insufficiente

  • art. 24 co. 5 L. n. 88/2009

    Richiamata per spiegare la reintroduzione della presunzione semplice in materia di corrispettivi; la sentenza richiama la giurisprudenza che consente al giudice di fondare il convincimento su singolo elemento purché dotato di precisione e gravità, il che però non si realizza con le sole quotazioni OMI

  • art. 39 d.P.R. 600/1973 e art. 54 d.P.R. 633/1972 (modificati dalla L. n. 88/2009)

    Norme richiamate nel contesto della presunzione semplice: la Corte ricorda che l'eliminazione della presunzione legale non impedisce valutazioni basate su elementi circostanziati, non su indici generali

  • art. 35 d.l. n. 223/2006 conv. in L. n. 248/2006

    Norma richiamata storicamente per evidenziare il quadro normativo delle presunzioni in materia di corrispettivi; contribuisce al richiamo giurisprudenziale sul trattamento delle presunzioni

  • art. 51 Tur (richiamo in sentenza)

    Ulteriore richiamo normativo alla disciplina della determinazione del valore venale (testo unico riferito all'imposta di registro/tributi), interpretato nel senso che la determinazione del valore richiede motivazione e riscontri concreti

Massime di principio

  • Le quotazioni OMI e i borsini forniscono indicazioni di massima e non possono, da soli, costituire prova sufficiente per la rettifica del valore di un immobile; servono riscontri probatori specifici e concreti.
  • La perizia di parte, anche se atipica, può essere fonte di convincimento per il giudice tributario, ma il giudice deve esplicitare le ragioni per cui la ritiene attendibile e come la combina con altri elementi probatori.
  • Se il giudice determina un valore diverso da quello indicato in perizia o dalle parti, è necessario un percorso logico-motivazionale chiaro: indicazione dei criteri adottati, degli elementi tecnici valutati (consistenza, tipologia, stato manutentivo, potenzialità commerciale) e ragione del discostamento.
  • La mancanza o l'apparenza della motivazione su punti decisivi comporta il rischio di cassazione e rinvio per nuovo esame; pertanto le decisioni devono spiegare il giudizio estimativo in modo non generico.
  • L'Ufficio può utilizzare indici statistici per avviare l'accertamento, ma l'accertamento deve essere supportato da presunzioni gravi, precise e concordanti o da elementi probatori concreti relativi al singolo immobile.
  • In caso di contestazione giudiziaria, conviene produrre perizie tecniche dettagliate e far emergere elementi specifici (parametri urbanistici, stato di conservazione, vincoli, rendita potenziale) perché sono quelli che il giudice deve valutare e motivare

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