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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3246/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la restituzione di €87.462,60 sostenendo che le somme erano state prestate a titolo di mutuo; la Corte d'Appello aveva invece ritenuto indimostrato che la consegna del denaro fosse stata preceduta da un accordo di mutuo, ritenendo possibile che si trattasse di una mera sistemazione di rapporti di dare e avere in relazione alla convivenza. Il ricorso in Cassazione articolava tre motivi: (1) contestazione della mancata rilevanza probatoria delle testimonianze ai fini dell'art.1813 c.c.; (2) contestazione della valutazione probatoria della e-mail del 14/10/2013 e della comparsa di risposta (richiamando artt.116 c.p.c., 2702, 2730 e 2735 c.c.); (3) mancata valutazione complessiva e corretta delle prove ex art.116 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla questione di diritto sollevata (se un accordo di 'sistemazione dei rapporti' sia equivalente al contratto di mutuo) la Corte ha ritenuto che la consegna del denaro, pur incontroversa, non basta a dimostrare il mutuo: è necessario provare l'accordo che ha preceduto la consegna (richiamo ad art.1325 c.c.). I motivi che chiedevano la rivalutazione delle prove orali e documentali sono stati invece dichiarati inammissibili in quanto miravano a rinnovare la valutazione del merito (sindacato non consentito in Cassazione). In particolare la e-mail del 14/10/2013 non è stata considerata confessione stragiudiziale idonea a provare il mutuo. Non si è pronunciato sulle spese di lite (la resistente è rimasta intimata). La Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente del versamento di un ulteriore contributo ai sensi dell'art.13 co.1‑quater d.p.r.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1813 c.c.

    Riferito al contratto di mutuo: la Corte ha evidenziato che la prova della mera consegna del denaro non è di per sé sufficiente a provare l'esistenza del mutuo, dovendosi altresì dimostrare l'accordo che ha preceduto la consegna.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato per il principio secondo cui il contratto si perfeziona con l'accordo delle parti; la Corte ha rilevato che il mutuo richiede un accordo che ponga come elemento perfezionativo la consegna, oltre alla prova della consegna materiale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione al regime di libera valutazione della prova: la Corte ha precisato che la censura per violazione dell'art.116 c.p.c. è possibile solo se il giudice di merito ha disatteso norme che impongono un diverso regime probatorio o ha accolto senza valutazione critica prove soggette a valutazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come principio integrativo sulle modalità di prova; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2735 c.c.

    Norma sulla confessione stragiudiziale: la Corte ha ritenuto che la e-mail contestata non costituiva una confessione stragiudiziale idonea a provare il mutuo, essendo il suo contenuto ambiguo e suscettibile di diversa interpretazione.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato insieme ad altre norme sulla prova documentale: la Corte ha valutato che i documenti prodotti non avevano, nel loro complesso e piede probatorio, valore sufficiente a dimostrare l'esistenza del mutuo.

  • art. 2730 c.c.

    Ricondotto al tema della prova e della confessione, evocato nel contesto dell'efficacia probatoria degli atti e delle dichiarazioni extragiudiziali; la Corte non ha ritenuto che gli scritti prodotti attestassero un'ammissione idonea a provare il mutuo.

  • art. 380‑bis c.p.c.

    Richiamato sul piano procedurale: la causa è stata trattata nelle forme previste dall'art.380‑bis c.p.c. in camera di consiglio, con rimessione alla pubblica udienza per la questione di diritto.

  • art. 375, comma 1, n. 5) c.p.c.

    Richiamato proceduralmente in relazione alla rimessione alla pubblica udienza della questione di diritto sollevata.

  • art. 13, co. 1‑quater d.p.r. 115/2002

    Menziomento finale relativo all'onere contributivo processuale: la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La mera consegna di denaro è insufficiente per provare un mutuo: è necessario dimostrare anche l'accordo (volontà contrattuale) che ha preceduto la consegna.
  • Un accordo volto a 'sistemare i rapporti di dare e avere' non è automaticamente equiparabile a un contratto di mutuo; la sistemazione presuppone rapporti già esistenti e non li crea ex novo.
  • Le dichiarazioni contenute in una e-mail o in altri scritti extragiudiziali possono essere valutate come confessione solo se il contenuto è chiaro, univoco e idoneo a costituire ammissione di fatti impeditivi o estintivi; formulazioni ambigue non bastano.
  • In sede di Cassazione non è consentita la rinnovazione della valutazione delle prove di merito: i motivi che mirano a un diverso apprezzamento del materiale istruttorio sono inammissibili.
  • Per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito occorre dimostrare che siano state violate regole di prova (es. uso di prove non dedotte dalle parti o recepite senza apprezzamento critico), non la semplice diversa valutazione delle stesse.
  • Sul piano procedurale, questioni di diritto rilevanti possono essere rimesse alla pubblica udienza anche se il procedimento è trattato in camera di consiglio; tuttavia ciò non implica automaticamente l'accoglimento della censura di merito.

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