Cassazione Civile, Sentenza n. 3241/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 26282/2019 della Corte di Cassazione che aveva respinto il regolamento di competenza. Il ricorrente contestava la competenza territoriale individuata, sostenendo che la domanda cumulata di pagamento di compensi professionali per l'attività svolta in primo grado dinanzi al Tribunale del lavoro di Locri e in appello dinanzi alla Corte d'appello di Reggio Calabria doveva essere assegnata al Tribunale di Catania in base al criterio del foro del consumatore (art. 33, comma 2, lett. u) codice del consumo) e, in subordine, al criterio previsto dall'art. 14 d.lgs. 150/2011 (giudice davanti al quale è stata svolta l'attività). Denunciata violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. per errore nella lettura degli atti e travisamento del primo motivo del regolamento di competenza.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato accolto. La Corte ha ritenuto che vi fosse un errore di percezione nella decisione impugnata e ha revocato l'ordinanza n. 26282/2019. È stata dichiarata la competenza del Tribunale di Catania per l'intera controversia (incluse le spettanze relative all'appello) e le parti sono rimesse dinanzi a quel giudice con termine per la riassunzione. Il secondo motivo è stato assorbito. Spese a carico delle parti secondo decisione del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
Ammissione della revocazione per errore di fatto o di percezione degli atti interni: è possibile revocare una pronuncia della Corte di cassazione quando essa ha travisato o omesso la corretta lettura dei motivi di ricorso, pronunciandosi su questioni diverse da quelle effettivamente dedotte.
art. 33, comma 2, lett. u) d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
Il foro del consumatore è inderogabile e prevale su altri criteri di competenza territoriale: se invocabile, determina il giudice territorialmente competente anche per le domande di pagamento dei compensi professionali rivolte dal difensore.
art. 14, comma 2 d.lgs. 150/2011
Individua, in via generale, il giudice competente per le domande di pagamento dei compensi per attività giudiziali nel giudice davanti al quale è stata svolta l'attività; tuttavia tale criterio può essere derogato o escluso dall'applicazione del foro del consumatore quando quest'ultimo opera.
art. 28 L. 794/1942 (come sostituito dall'art. 34, comma 16, lett. a) d.lgs. 150/2011)
Disciplina il procedimento per la liquidazione delle spese e onorari dell'avvocato; nelle domande cumulabili concernenti più fasi processuali la giurisprudenza individua come competente l'ufficio che ha conosciuto per ultimo della lite, salvo la prevalenza del foro del consumatore.
art. 637 c.p.c.; artt. 702-bis e ss. c.p.c.
Richiamati per spiegare che i criteri di competenza del rito monitorio o del rito sommario codicistico possono applicarsi solo se la domanda è proposta nelle forme previste da tali riti; la possibilità di applicare criteri diversi rispetto all'art. 14 dipende dalla forma procedurale scelta.
Massime di principio
- Se è invocabile il foro del consumatore (art. 33 cod. consumo), esso è inderogabile e prevale sui criteri ordinari di competenza, compreso quello previsto dall'art. 14 d.lgs. 150/2011.
- Per le domande cumulative di pagamento dei compensi professionali che riguardano più gradi del giudizio, la regola generale individua come competente l'ufficio che ha conosciuto per ultimo della lite, salvo che il foro del consumatore determini una competenza territoriale diversa.
- Non è ammesso trasferire la causa a un diverso ufficio dello stesso grado (es. altra Corte d'appello) che non abbia mai conosciuto della lite soltanto perché quel diverso ufficio ricadrebbe nel distretto del consumatore; il criterio del foro del consumatore va comunque rispettato nella determinazione dell'ufficio competente.
- La domanda può essere frazionata in giudizi distinti solo se esiste un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito; altrimenti prevale la regola dell'unitarietà.
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) è uno strumento percorribile quando la Corte ha omesso, travisato o frainteso i motivi di gravame, decidendo su questioni diverse da quelle dedotte: è ammessa la revoca per errata percezione degli atti interni.
- Se si introduce la domanda con il rito monitorio o con il rito sommario codicistico, attenersi alle regole di competenza specifiche di quei riti, perché esse possono influire sull'individuazione del giudice competente rispetto alla disciplina speciale dell'art. 14.
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