Sentenza del 13/04/2015 n. 1436 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Reddito di impresa - Società di comodo - Disciplina antielusiva - Possibilità di disapplicazione - Presenza di situazioni oggettive - Controversie giudiziarie - Dichiarazioni di fallimento - Azioni revocatorie - Procedure esecutive - Disapplicazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione aveva rettificato il reddito applicando la disciplina delle società di comodo, rilevando che i ricavi della società non raggiungevano i parametri minimi presunti. In particolare, contestava la difformità del canone di locazione dell’immobile rispetto ai valori di mercato. La società deduceva che il canone ridotto dipendeva dalla morosità del conduttore, già coinvolto dal periodo antecedente al 2004 in una procedura esecutiva di sfratto, conclusasi nel 2007, circostanza che aveva impedito di conseguire ricavi maggiori.
La decisione
La CTR ha accolto la posizione dei contribuenti, riconoscendo la sussistenza di condizioni oggettive che giustificavano la disapplicazione della disciplina antielusiva delle società di comodo. Le controversie giudiziarie e le procedure esecutive connesse alla morosità del conduttore avevano determinato una limitazione dell’attività e dei ricavi per cause imprevedibili e non imputabili alla società. La rettifica fondata sul mancato raggiungimento dei ricavi minimi non poteva quindi essere mantenuta. Il testo fornito non specifica le statuizioni sulle spese né ulteriori dettagli del dispositivo.
Massime di principio
- La disciplina delle società di comodo può essere disapplicata quando il contribuente dimostra circostanze oggettive, documentate e non dipendenti dalla propria volontà, che abbiano concretamente impedito di conseguire i ricavi presunti.
- Controversie giudiziarie e procedure esecutive o concorsuali, comprese quelle legate alla morosità di un conduttore, possono costituire condizioni oggettive rilevanti se comportano una limitazione effettiva dell’attività o della capacità di produrre reddito.
- Lo scostamento del canone dai valori di mercato non è, da solo, decisivo per qualificare una società come di comodo: occorre considerare le ragioni concrete dello scostamento e la loro incidenza sui ricavi conseguibili.
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