Circolare numero 5 del 17-01-2023
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni sulle modalità per usufruire dei benefici del “Trascinamento di giornate” a favore dei lavoratori agricoli per l’anno 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il riconoscimento del beneficio denominato "trascinamento di giornate" per i lavoratori agricoli che nel 2022 abbiano prestato almeno cinque giornate presso lo stesso datore di lavoro ricadente in aree dichiarate calamitate. Vengono specificati i requisiti di accesso, le modalità telematiche di trasmissione delle dichiarazioni da parte delle aziende (e del modulo SC95 per piccoli coloni/compartecipanti familiari), le procedure di validazione da parte delle Strutture territoriali tramite la procedura DDC in Intranet e le scadenze operative (24/02/2023 per l'invio delle dichiarazioni dei concedenti; 03/03/2023 per la validazione).
Riconoscimento del "trascinamento di giornate" per i lavoratori agricoli - iscrizione elenchi anagrafici anno 2022 e adempimenti
Punti principali
Base normativa e oggetto del beneficio
Richiamo all'art.21, c.6 della legge 223/1991 come modificato e all'art.1, c.3 del d.lgs. 102/2004: riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate aggiuntive ("trascinamento di giornate") per interventi di prevenzione/compensazione dei danni dovuti a calamità o eventi eccezionali; estensione anche a piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Beneficiari e requisiti per l'iscrizione negli elenchi 2022
Destinato ai lavoratori occupati per almeno 5 giornate nel 2022 presso imprese agricole (art.2135 c.c.) che abbiano fruito degli interventi previsti e ricadano in aree dichiarate calamitate ai sensi dell'art.1, c.1079 della legge 296/2006; requisito essenziale: giornate prestate presso gli stessi datori di lavoro; delimitazione aree a cura delle Regioni con decreti/delibere.
Adempimenti delle aziende
Le aziende devono trasmettere telematicamente la "Dichiarazione calamità (Aziende agricole)" tramite il servizio presente su www.inps.it (sezione Prestazioni e servizi), anche tramite intermediari autorizzati. Le dichiarazioni devono riferirsi alle aree delimitate da decreti/delibere regionali. Per piccoli coloni/compartecipanti familiari il concedente deve inviare il modulo "SC95" alle Strutture INPS territoriali entro il 24/02/2023.
Adempimenti delle Strutture territoriali
Validazione delle dichiarazioni tramite la procedura "DDC" (Dichiarazioni Di Calamità) disponibile in Intranet (Servizi > Servizi per l'Agricoltura > SUBORDINATI). L'operatore valuta i dati (opzione "Valutazione Dichiarazioni di Calamità" > "Info"), approva o rigetta l'istanza con "Salva e continua" e, in caso di reiezione, compila il campo "Motivazioni del rigetto". Le istanze e gli esiti sono stampabili in PDF. La validazione deve fare riferimento esclusivamente ai decreti/delibere regionali e deve essere completata entro il 03/03/2023.
Scadenze e note operative
Termine per invio SC95 da parte dei concedenti: 24/02/2023. Termine per completamento delle operazioni di validazione: 03/03/2023. Accesso ai servizi tramite sito istituzionale e Intranet; invio possibile anche tramite intermediari autorizzati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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