Sentenza del 09/02/2017 n. 518 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Processo verbale di constatazione - Dichiarazioni di terzi - Valore indiziario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che il processo verbale fa piena prova, fino a querela di falso, della sua provenienza dal pubblico ufficiale e degli accertamenti direttamente compiuti da quest'ultimo. Diversamente, le dichiarazioni dei terzi riportate nel verbale non hanno valore di prova legale, ma devono essere valutate come elementi indiziari, insieme agli altri elementi acquisiti nel procedimento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il valore probatorio del processo verbale di constatazione redatto da un pubblico ufficiale, in particolare quando le risultanze dell'accertamento si fondano su dichiarazioni rese da terzi. Il principio affermato è che l'efficacia privilegiata del verbale non si estende automaticamente al contenuto delle dichiarazioni dei terzi in esso riportate.
Norme richiamate
Disciplina della querela di falso e dell'efficacia probatoria degli atti pubblici
L'efficacia di prova fino a querela di falso riguarda la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale e i fatti che egli attesta come direttamente compiuti o percepiti, non la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese da terzi e riportate nel verbale.
Massime di principio
- Un verbale redatto da un pubblico ufficiale non rende automaticamente vere tutte le informazioni che contiene.
- Le circostanze direttamente constatate o compiute dal pubblico ufficiale hanno maggiore efficacia probatoria e possono essere contestate, quanto alla loro autenticità, tramite querela di falso.
- Le dichiarazioni di terzi inserite nel verbale hanno normalmente valore indiziario: l'amministrazione o il giudice devono valutarle insieme ad altri elementi e non possono considerarle, da sole, come prova legale piena.
- Chi contesta un accertamento deve distinguere tra fatti direttamente verificati dal pubblico ufficiale e informazioni riferite da terzi, poiché solo le seconde sono liberamente valutabili e contestabili sul piano dell'attendibilità.
- In situazioni analoghe, la presenza di dichiarazioni di terzi non determina automaticamente l'invalidità del verbale, ma richiede una valutazione concreta della coerenza, precisione e convergenza degli indizi.
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