Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1130

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1130 della Commissione del 2 giugno 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Moutarde de Bourgogne» (IGP)]

Normativa europea32023R1130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la modifica non minore del disciplinare della IGP "Moutarde de Bourgogne". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, ha pubblicato la modifica proposta e, non essendo pervenute opposizioni, ne ha disposto l’approvazione. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare dell’indicazione geografica protetta "Moutarde de Bourgogne".

Ambito di applicazione

Si applica alla modifica del disciplinare del nome registrato "Moutarde de Bourgogne" come indicazione geografica protetta (IGP), nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Rileva per gli operatori interessati alla produzione e commercializzazione del prodotto disciplinato, nonché per le autorità degli Stati membri, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri dell’Unione. Il regolamento concerne esclusivamente l’approvazione della modifica del disciplinare e non contiene una nuova registrazione del nome.

Approvazione della modifica del disciplinare di "Moutarde de Bourgogne" (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1130 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare relativo all’indicazione geografica protetta "Moutarde de Bourgogne". L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude l’istruttoria avviata su richiesta della Francia.

Contesto normativo e procedura

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica per l’adozione del regolamento di esecuzione. La domanda di modifica è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, dello stesso regolamento, relativo alle modifiche dei disciplinari delle denominazioni e indicazioni registrate.

Poiché la modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la proposta è stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), per consentire l’eventuale formulazione di opposizioni.

Esito dell’esame e assenza di opposizioni

La Commissione precisa che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare può essere approvata e diventa efficace mediante il presente regolamento.

Effetti giuridici

L’articolo 1 approva formalmente la modifica del disciplinare pubblicata per il nome "Moutarde de Bourgogne" (IGP). L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per il nome "Moutarde de Bourgogne" (IGP), ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Iter procedurale della modifica non minore

La Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa alla modifica del disciplinare, presentata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata senza ulteriori passaggi procedurali.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine e indicazioni geografichequalità dei prodotti alimentari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.