Regolamento (UE) 2023/1078
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1078 della Commissione del 2 giugno 2023 che approva l'ozono generato da ossigeno come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 5 e 11 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione approva l’ozono generato da ossigeno come principio attivo ai fini dell’uso in biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 5 e 11, sulla base dei pareri dell’ECHA e delle valutazioni delle autorità competenti di Germania e Paesi Bassi. L’approvazione è subordinata a condizioni specifiche, sia tecniche sia di valutazione del prodotto, con particolare attenzione a esposizione, rischi, efficacia e, per alcuni usi, ai residui negli alimenti e nei mangimi. L’atto stabilisce inoltre la data di approvazione, la durata dell’approvazione e la decorrenza dell’entrata in vigore.
Approvazione dell’ozono generato da ossigeno come principio attivo per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 5 e 11, con condizioni specifiche di impiego.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai biocidi contenenti ozono generato da ossigeno utilizzati nei tipi di prodotto 2, 4, 5 e 11, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda l’approvazione del principio attivo a livello UE e le condizioni che devono essere rispettate ai fini della successiva autorizzazione dei prodotti biocidi negli Stati membri. Le condizioni tecniche riportate nell’allegato si applicano al precursore fornito in contenitori e alla valutazione dei prodotti; il testo non prevede esclusioni territoriali o settoriali ulteriori, né disciplina altri tipi di prodotto.
Approvazione dell’ozono generato da ossigeno come principio attivo per biocidi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1078 approva l’ozono generato da ossigeno come principio attivo ai fini dell’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 5 e 11 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L’atto si fonda sui pareri dell’ECHA e sulle valutazioni effettuate dalle autorità competenti di Germania e Paesi Bassi, che hanno ritenuto soddisfatti i criteri di approvazione purché siano rispettate specifiche condizioni di impiego.
Contesto procedurale e base giuridica
Le domande di approvazione sono state presentate all’Agenzia europea per le sostanze chimiche il 5 giugno 2015 e il 22 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Le relazioni di valutazione sono state presentate rispettivamente il 9 settembre 2020 dalla Germania e il 28 ottobre 2021 dai Paesi Bassi; successivamente il comitato sui biocidi ha adottato i pareri dell’Agenzia l’1 dicembre 2021 e il 26 settembre 2022. La Commissione richiama anche l’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, nonché il parere del comitato permanente sui biocidi.
Ambito di approvazione e tipi di prodotto interessati
L’approvazione riguarda i biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 5 e 11 come definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. In particolare, il testo fa riferimento a disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali, prodotti del settore dell’alimentazione umana e animale, acqua potabile, e preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale.
Specifiche tecniche del principio attivo
L’allegato stabilisce condizioni tecniche sul precursore fornito in contenitori: la purezza dell’ossigeno deve essere almeno del 90% in frazione volumetrica e il contenuto di idrocarburi, espresso come metano equivalente, non deve superare 50 ppm. Il testo ammette la presenza di impurezze quali acqua, azoto, argon, biossido di carbonio e altri gas rari, a seconda del metodo di produzione dell’ossigeno. La purezza indicata è qualificata come grado minimo valutato; il principio attivo immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con quello valutato.
Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi
Per tutti i tipi di prodotto approvati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia relativi a eventuali usi proposti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione. Per i tipi 2, 4, 5 e 11 viene inoltre richiesto di considerare specificamente categorie di soggetti ed esposizioni rilevanti, con differenziazioni tra i vari tipi di prodotto.
Profili di rischio specifici per tipo di prodotto
Per il tipo di prodotto 2 devono essere considerati con particolare attenzione gli utilizzatori professionali e non professionali, nonché l’esposizione secondaria del pubblico in generale. Per i tipi 4 e 5 l’attenzione particolare riguarda gli utilizzatori professionali e l’esposizione secondaria del pubblico in generale; inoltre, per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, occorre verificare se sia necessario fissare nuovi livelli massimi di residui o modificare quelli esistenti in base ai regolamenti (CE) n. 396/2005 e (CE) n. 470/2009, adottando adeguate misure di attenuazione del rischio. Per il tipo 11, oltre agli utilizzatori professionali, viene richiamata la necessità di prestare particolare attenzione alle acque di superficie in seguito a scarico diretto di acque di raffreddamento trattate.
Decorrenza e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’ozono generato da ossigeno è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 5 e 11, purché siano rispettate le condizioni riportate nell’allegato (articolo 1).
Base procedurale e motivazione dell’atto
La Commissione adotta il regolamento ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012. L’approvazione segue le domande presentate all’ECHA il 5 giugno 2015 e il 22 agosto 2016, le valutazioni delle autorità competenti di Germania e Paesi Bassi e i pareri del comitato sui biocidi dell’1 dicembre 2021 e del 26 settembre 2022.
Condizioni tecniche del principio attivo
Per l’ozono generato da ossigeno precursore fornito in contenitori, l’ossigeno deve avere una purezza almeno pari al 90% in frazione volumetrica e il tenore di idrocarburi, espresso come metano equivalente, non deve superare 50 ppm. Possono essere presenti, in funzione del metodo di produzione, acqua, azoto, argon, biossido di carbonio e altri gas rari.
Data di approvazione e scadenza
L’allegato fissa la data di approvazione al 1° luglio 2024 e la data di scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2034.
Condizioni per il tipo di prodotto 2
Nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione; inoltre, occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali, agli utilizzatori non professionali e all’esposizione secondaria del pubblico in generale.
Condizioni per il tipo di prodotto 4
La valutazione del prodotto deve considerare in modo particolare esposizioni, rischi ed efficacia di usi non valutati a livello UE per il principio attivo; occorre inoltre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali e all’esposizione secondaria del pubblico in generale. Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, deve essere verificata la necessità di fissare nuovi LMR o di modificare quelli esistenti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 396/2005 e (CE) n. 470/2009, adottando misure di attenuazione del rischio per evitare il superamento dei limiti applicabili.
Condizioni per il tipo di prodotto 5
Si applicano condizioni sostanzialmente analoghe a quelle del tipo di prodotto 4: attenzione particolare a esposizioni, rischi ed efficacia di usi non considerati nella valutazione UE, agli utilizzatori professionali e all’esposizione secondaria del pubblico in generale; per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, va verificata la necessità di nuovi LMR o della modifica di quelli esistenti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 396/2005 e (CE) n. 470/2009.
Condizioni per il tipo di prodotto 11
La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia di usi non valutati a livello UE e agli utilizzatori professionali; inoltre, occorre prestare particolare attenzione alle acque di superficie in seguito a scarico diretto di acque di raffreddamento trattate.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).
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