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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1079

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1079 della Commissione del 2 giugno 2023 che approva il (13Z)-esadec-13-en-11-in-1-il acetato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione approva il (13Z)-esadec-13-en-11-in-1-il acetato come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 19, sulla base della valutazione dell’ECHA e del parere del comitato sui biocidi. La Commissione non recepisce alcune condizioni restrittive proposte dall’Agenzia, ma impone che nelle autorizzazioni dei prodotti si tenga conto delle esposizioni, dei rischi e dell’efficacia relativi agli usi non esaminati a livello unionale. Per gli usi con maggiore esposizione di utilizzatori, astanti o ambiente, le domande di autorizzazione devono includere tutti i dati richiesti per i principi attivi, salvo adeguamenti ai sensi degli allegati II e IV del regolamento (UE) n. 528/2012.

Approva il (13Z)-esadec-13-en-11-in-1-il acetato come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 19 (repellenti e attrattivi) ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, con condizioni specifiche di autorizzazione dei prodotti.

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 19 contenenti il principio attivo (13Z)-esadec-13-en-11-in-1-il acetato, nell’ambito della disciplina UE sulla messa a disposizione sul mercato e sull’uso dei biocidi. Rileva per i richiedenti l’autorizzazione dei prodotti, per gli operatori che immettono tali biocidi sul mercato e per le autorità competenti degli Stati membri. L’approvazione decorre dal 1o giugno 2023 e scade il 31 maggio 2033. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e reca testo rilevante ai fini del SEE.

Approvazione del (13Z)-esadec-13-en-11-in-1-il acetato come principio attivo per biocidi di tipo 19

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1079 approva il (13Z)-esadec-13-en-11-in-1-il acetato come principio attivo ai fini del suo impiego nei biocidi del tipo di prodotto 19, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L’intervento segue la procedura di valutazione tecnica dell’ECHA e del comitato sui biocidi e si colloca nel quadro della disciplina europea sulla messa a disposizione sul mercato e sull’uso dei biocidi.

Origine della procedura e base valutativa

La domanda di approvazione è stata presentata il 13 marzo 2018 all’Agenzia europea per le sostanze chimiche e valutata dall’autorità competente francese, che il 1o giugno 2021 ha trasmesso relazione e conclusioni all’Agenzia. In seguito, l’8 marzo 2022 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia, in conformità all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012 e tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

Esito del parere dell’Agenzia e scelta della Commissione

Secondo il parere dell’ECHA, i biocidi del tipo di prodotto 19 contenenti il principio attivo possono essere considerati conformi ai criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, a condizione che siano rispettate determinate condizioni. Il parere raccomandava di limitare l’approvazione ai biocidi costituiti da un dispenser passivo non recuperabile, da applicare con pistola ad aria compressa, e destinati al solo uso professionale. La Commissione non ha ritenuto necessario recepire tali condizioni restrittive, osservando che non erano stati individuati rischi tali da giustificarle e che una limitazione del genere avrebbe potuto comprimere l’innovazione nel settore dei feromoni.

Condizioni inserite nell’approvazione

Pur non accogliendo le restrizioni proposte dall’Agenzia, la Commissione ha previsto che, in sede di autorizzazione dei prodotti, si debba prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi agli usi non già valutati a livello unionale per il principio attivo. Inoltre, quando l’uso previsto comporti una maggiore esposizione di utilizzatori, astanti o ambiente rispetto alla valutazione del rischio del principio attivo a livello UE, la domanda di autorizzazione deve contenere tutti i dati richiesti per i principi attivi secondo l’allegato II del regolamento (UE) n. 528/2012, salvo gli adeguamenti ammissibili ai sensi dell’allegato IV.

Dati tecnici e durata dell’approvazione

L’allegato riporta che il principio attivo ha purezza minima pari a 970 g/kg di peso secco, numero CAS 78617-58-0 e numero CE non attribuito. L’approvazione decorre dal 1o giugno 2023 e scade il 31 maggio 2033. Il prodotto interessato è il tipo 19, relativo ai repellenti e attrattivi.

Entrata in vigore e efficacia diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva il (13Z)-esadec-13-en-11-in-1-il acetato come principio attivo per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, subordinatamente alle condizioni riportate nell’allegato.

Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei biocidi

L’allegato stabilisce che, nella valutazione del prodotto, occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia connessi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non considerato nella valutazione del rischio del principio attivo a livello dell’Unione. Per gli usi che comportano una maggiore esposizione di utilizzatori, astanti o ambiente rispetto alla valutazione unionale, le domande devono contenere tutti i dati richiesti per i principi attivi ai sensi dell’allegato II del regolamento (UE) n. 528/2012, fatte salve le possibilità di adeguamento dei requisiti di dati previste dall’allegato IV.

Dati identificativi e specifiche del principio attivo

L’allegato indica come nome comune e denominazione IUPAC il (13Z)-esadec-13-en-11-in-1-il acetato; numero CAS 78617-58-0; numero CE non attribuito; grado minimo di purezza 970 g/kg di peso secco. La data di approvazione è il 1o giugno 2023 e la data di scadenza è il 31 maggio 2033; il tipo di prodotto è il 19.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute pubblicaambiente

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